§ 3.2.5 – L.R. 7 gennaio 1983, n. 7.
Attuazione del programma del fondo europeo di sviluppo regionale fuori quota (stralcio 1981) Regolamento C.E.E. n. 2615/80.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:07/01/1983
Numero:7


Sommario
Art. 1.  In attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2615/80 è finanziato il programma delle iniziative approvato dalla Commissione delle Comunità Europee su proposta della Regione Campania.
Art. 2.  Il programma concerne i seguenti interventi:
Art. 3.  Le iniziative di cui al precedente articolo saranno realizzate mediante convenzionamento con Istituti pubblici e privati specializzati, deliberate dalla Giunta regionale.
Art. 4.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 3.380 milioni, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 780 dello stato di [...]


§ 3.2.5 – L.R. 7 gennaio 1983, n. 7. [1]

Attuazione del programma del fondo europeo di sviluppo regionale fuori quota (stralcio 1981) Regolamento C.E.E. n. 2615/80.

(B.U. 26 gennaio 1983, n. 8).

 

Art. 1. In attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2615/80 è finanziato il programma delle iniziative approvato dalla Commissione delle Comunità Europee su proposta della Regione Campania.

 

     Art. 2. Il programma concerne i seguenti interventi:

     1) Indagine sulla struttura produttiva e finanziaria delle piccole e medie imprese industriali ed imprese artigianali con previsione di spesa complessiva di L. 500 milioni; di cui L. 150 milioni a carico della Regione e L. 350 milioni a carico del F.E.S.R.;

     2) Incentivi agli investimenti a favore delle imprese artigiane o loro consorzi.

     Il costo totale degli investimenti previsto in L. 1.400 milioni nel primo anno con una spesa pubblica pari al 60% del totale e cioé di L. 840 milioni complessivi di cui L. 420 milioni a carico della Regione e L. 420 milioni a carico della Comunità;

     3) Costituzione di una Società di servizi per l'assistenza alla gestione ed all'organizzazione delle imprese artigianali con una spesa complessiva di L. 500 milioni di cui L. 225 milioni a carico della Regione e L. 275 milioni a carico del F.E.S.R.;

     4) Realizzazione o miglioramento delle infrastrutture di servizi a favore delle piccole e medie imprese e delle imprese artigianali con una spesa complessiva di L. 900 milioni di cui L.

     450 milioni a carico della Regione e L. 450 milioni a carico del F.E.S.R.;

     5) Assistenza tecnica ed economica, formazione professionale e manageriale a favore delle imprese artigianali con una spesa complessiva di L. 640 milioni di cui L. 192 milioni a carico della Regione e L. 448 milioni a carico del F.E.S.R..

 

     Art. 3. Le iniziative di cui al precedente articolo saranno realizzate mediante convenzionamento con Istituti pubblici e privati specializzati, deliberate dalla Giunta regionale.

     I singoli progetti devono ottenere il preventivo parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in L. 3.380 milioni, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 780 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1982, istituito con il III Provvedimento di variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1982.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.