§ 3.2.1 - L.R. 9 novembre 1974, n. 63.
Istituzione di botteghe - scuola nel territorio della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 artigianato, industria e consorzi industriali
Data:09/11/1974
Numero:63


Sommario
Art. 1.      La Regione riconosce la caratteristica di bottega - scuola alle aziende artigiane operanti nel territorio regionale, che dimostrino di essere in grado di fornire agli apprendisti una specifica [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 3.2.1 - L.R. 9 novembre 1974, n. 63. [1]

Istituzione di botteghe - scuola nel territorio della Regione Campania.

 

Art. 1.

     La Regione riconosce la caratteristica di bottega - scuola alle aziende artigiane operanti nel territorio regionale, che dimostrino di essere in grado di fornire agli apprendisti una specifica qualificazione professionale, attraverso la capacità ed il lavoro del maestro - artigiano titolare dell'azienda, nonché attraverso l'attrezzatura posseduta ed utilizzata, secondo le modalità del regolamento di esecuzione, da approvarsi dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     La scelta dei rami di attività per i quali può essere consentito il riconoscimento di cui all'articolo precedente, nonché la durata del ciclo addestrativo per ciascun ramo di attività sono determinate con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.

     Nell'ambito dei criteri stabiliti dal Consiglio con deliberazione di cui al comma precedente, il riconoscimento specifico alle aziende della caratteristica di cui all'articolo 1, è deliberato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'artigianato e previo parere della Commissione regionale per l'artigianato.

     Il riconoscimento di "bottega - scuola" è revocabile, ogni volta che vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 1 della presente legge, con provvedimento della Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato.

 

     Art. 3.

     La "bottega - scuola" può essere realizzata da più aziende artigiane esercenti la medesima attività anche in forma cooperativa.

     In tal caso il riconoscimento di cui alla presente legge regionale è attribuito alla cooperativa artigiana.

 

     Art. 4.

     A favore dell'azienda o delle cooperative artigiane che ottengono il riconoscimento di cui ai precedenti articoli della presente legge regionale, la Regione eroga un contributo a fondo perduto entro i limiti annualmente risultanti dall'apposito stanziamento del bilancio regionale.

     A tal fine, entro un mese dalla promulgazione della legge regionale che approva lo stato di previsione della spesa, il Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la misura del contributo annuo per ciascun apprendista, determinando il numero massimo di apprendisti che può essere affidato a ciascuna "bottega-scuola" per i rami di attività e commisurando il contributo in misura decrescente in funzione del numero degli apprendisti.

 

     Art. 5.

     Entro i limiti risultanti annualmente dall'apposito stanziamento del bilancio regionale, la Regione ha facoltà di erogare un assegno annuo a favore degli apprendisti ammessi a ciascuna "bottega - scuola". Detto assegno è integrativo e non sostitutivo del trattamento previsto dalle disposizioni sull'apprendistato.

     La misura di detto assegno è stabilita con la stessa deliberazione di cui al capoverso del precedente articolo 4.

 

     Art. 6.

     L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 4 e degli assegni di cui all'art. 5 è disposta dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione consiliare di cui al capoverso dell'art. 4.

 

     Art. 7.

     Durante il ciclo addestrativo il maestro - artigiano può proporre alla Commissione regionale per l'artigianato l'esclusione dal corso dell'allievo ritenuto non idoneo alla continuazione della frequenza alla "bottega - scuola".

     La Commissione regionale per l'artigianato, sulla proposta, decide con provvedimento motivato.

     Avverso tale provvedimento l'allievo o il maestro possono ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione della Commissione regionale per l'artigianato all'Assessorato competente che decide sentite anche le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 8.

     A cura della Commissione provinciale per l'artigianato di ciascuna provincia sono organizzati esami teorico - pratici al termine di ciascun ciclo addestrativo per il rilascio agli apprendisti di apposita certificazione e la concessione di un premio di profitto finale nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione.

     Le modalità per lo svolgimento degli esami sono approvate dalla Giunta regionale su proposta  dell'Assessore all'artigianato.

     La Giunta ha facoltà di erogare, entro gli appositi stanziamenti di bilancio, contributi per lo svolgimento degli esami di cui al I comma del presente articolo.

 

     Art. 9.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in lire 50 milioni per il 1974 e graverà sul Capitolo 979 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.