Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 28/03/2000 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Principi. |
Art. 2. 1. E' disposto l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale del personale in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Organismi di cui all'articolo [...] |
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge per l'anno finanziario 2000, quantificato in lire 5 miliardi, si provvede con incremento del finanziamento di medesimo importo, in [...] |
Art. 4. Norma transitoria. |
Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...] |
§ 3.1.41 - Legge Regionale 28 marzo 2000, n. 8.
Potenziamento dei servizi di sviluppo agricolo regionali e contestuale revoca delle funzioni assegnate alle associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura. Riesame.
(B.U. n. 17 del 3 aprile 2000).
Art. 1. Principi.
1. Per la Regione Campania la divulgazione e le attività nel campo dei Servizi di Sviluppo Agricolo costituiscono attività di interesse generale e pubblico per lo sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali.
2. La Regione gestisce direttamente le attività di divulgazione agricola svolta dai divulgatori formati e impiegati ai sensi del Regolamento CEE n. 270/79 e del Regolamento CEE n. 1760/87.
3. A seguito delle disposizioni di cui al comma precedente sono soppressi gli articoli compresi nella sezione III della
4. Alla
a) al secondo comma dell'articolo 1 sopprimere il periodo "e di quelle autogestite dalle organizzazioni agricole";
b) al primo comma dell'articolo 14 sopprimere il periodo "e dagli organismi di cui al precedente articolo 8";
c) all'articolo 14 sopprimere il secondo comma "i seminari saranno realizzati in collaborazione con il Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli - Abruzzo, Campania e Molise";
d) al secondo comma dell'articolo 16 sopprimere il periodo "e quelli a cura degli organismi di cui all'articolo 8";
e) all'articolo 17 sopprimere la nona linea "un rappresentante designato da ciascuna Associazione di cui ai punti a) e b) dell'articolo 8 della presente legge".
1. E' disposto l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale del personale in costanza di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli Organismi di cui all'articolo 8 della
2. Il personale, di cui al precedente comma 1, è inquadrato nella qualifica funzionale e retributiva equiparabile al livello funzionale posseduto in base al rapporto di lavoro instaurato alla data dell'assunzione con gli Organismi di cui all'articolo 8 della
3. Il personale, di cui al precedente comma, è assegnato alle strutture centrali e periferiche dell'Area Generale di Coordinamento e Sviluppo Attività Settore Primario preposte ai Servizi di Sviluppo Agricolo.
4. Per le finalità della presente Legge, il personale inquadrato non può in alcun modo essere distolto dai Servizi di Sviluppo Agricolo per un periodo di almeno 6 anni.
All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge per l'anno finanziario 2000, quantificato in lire 5 miliardi, si provvede con incremento del finanziamento di medesimo importo, in termini di competenza e di cassa, di cui capitolo 30 del bilancio di autorizzazione all'esercizio provvisorio 2000 mediante prelievo della occorrente somma:
- per lire 2 miliardi e 400 milioni dal capitolo 3014 pari a quattro dodicesimi disposti dalla legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2000;
- per lire 100 milioni dal capitolo 3012 pari a quattro dodicesimi disposti dalla Legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2000;
- per lire 2 miliardi e 500 milioni dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi dell'articolo 30 della
Art. 4. Norma transitoria.
1. Alle Associazioni riconosciute di cui al soppresso articolo 8, comma 1 lettera a) della Legge regionale 7/85, allo scopo di consentire la conclusione dei programmi di attività del 1999 e fino all'effettivo inquadramento del personale, così come disposto dalla presente Legge, viene concesso un contributo una tantum ad integrazione del finanziamento regionale dei programmi di attività. In ogni caso l'entità del contributo totale concesso, percentualmente, non può superare quello medio ammesso nel triennio 1996/1998 e comunque, complessivamente, non superiore a 550 milioni di lire. L'erogazione del contributo avverrà a fronte delle spese documentate.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, quantizzato in lire 550 milioni, grava sul capitolo 3012 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 dotato della medesima entità finanziaria, mediante prelievo della occorrente somma dal capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1999, ai sensi dell'articolo 30 della Legge regionale 20/78, che si riduce di pari importo.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.