§ 3.1.38 - Legge Regionale 4 novembre 1998, n. 17.
Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio- economico delle zone montane.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:04/11/1998
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità ed ambito di applicazione.
Art. 2.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 3.  Programmazione interventi.
Art. 4.  Carta di destinazione del territorio.
Art. 5.  Esercizio associato di funzioni.
Art. 6.  Gestione del patrimonio forestale.
Art. 7.  Piccole opere di manutenzione ambientale.
Art. 8.  Incentivi per l'insediamento nelle zone montane.
Art. 9.  Uso dei pascoli.
Art. 10.  Tutela dei prodotti tipici.
Art. 11.  Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.
Art. 12.  Turismo rurale in ambiente montano.
Art. 13.  Artigianato e mestieri tradizionali.
Art. 14.  Trasporti.
Art. 15.  Valorizzazione della cultura della montagna campana.
Art. 16.  Informatizzazione.
Art. 17.  Servizio Scolastico.
Art. 18.  Utilizzo del Fondo regionale per la montagna.
Art. 19.  Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.
Art. 20.  Individuazione delle località abitate.
Art. 21.  Norme abrogative.
Art. 22.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.38 - Legge Regionale 4 novembre 1998, n. 17.

Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio- economico delle zone montane.

(B.U. n. 64 del 23 novembre 1998).

 

Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.

     1. La Regione Campania, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con la presente legge promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunità Montane delimitate dalle vigenti leggi regionali in materia ed ai territori classificati montani, pur non ricadenti in Comunità Montane, ai sensi dello articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142.

 

     Art. 2. Fondo regionale per la montagna.

     1. E' istituito il «Fondo regionale per la montagna». Alla copertura finanziaria del «Fondo» si provvede destinando, a tal fine, a partire dall'entrata in vigore della presente legge:

     a) la quota di competenza regionale del «Fondo nazionale per la montagna», di cui all'articolo 2 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     b) eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale, determinati annualmente con la legge di bilancio;

     c) risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna, derivanti da trasferimenti dello Stato, di Enti pubblici e dell'Unione Europea.

     2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa, vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:

     a) «Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate»;

     b) «Fondo regionale per la montagna risorse regionali»;

     c) «Fondo regionale per la montagna risorse comunitarie».

 

     Art. 3. Programmazione interventi.

     1. Le Comunità Montane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare ed aggiornare il proprio piano di sviluppo socio-economico mediante l'adozione di deliberazione programmatica, che individui le linee-guida su cui si imposterà la loro operatività; provvedono, altresì, a formare la carta di destinazione d'uso del territorio, di cui al successivo articolo 4.

     2. La deliberazione programmatica e la carta di destinazione d'uso del territorio sono adottate dal Consiglio della Comunità Montana ed approvate dalla Provincia territorialmente competente, entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti. Decorso tale termine, senza che sia intervenuto il provvedimento della Provincia, la deliberazione e la carta si intendono approvate.

     3. La programmazione degli interventi, delineata dalla deliberazione programmatica, ha una durata di quattro anni, a decorrere dalla data di approvazione e può essere aggiornata e modificata con le procedure di cui al comma 2 anche durante il periodo di sua validità.

     4. Le Comunità Montane provvedono all'attuazione del piano di sviluppo, aggiornato ai sensi del comma 1, anche attraverso specifici piani di settore di durata pluriennale, che definiscono in termini operativi e finanziari le linee generali determinate nella deliberazione di aggiornamento del piano di sviluppo.

     5. Per gli interventi in agricoltura, i piani di sviluppo socio- economico possono articolarsi in distretti produttivi nell'ambito di aree omogenee.

 

     Art. 4. Carta di destinazione del territorio.

     1. Le Comunità Montane, contestualmente al documento di programmazione di cui al precedente articolo 3, predispongono una carta di destinazione d'uso del proprio territorio, in cui vengono definiti gli indirizzi fondamentali della organizzazione territoriale nell'area di propria competenza.

     2. La carta di destinazione d'uso del territorio, elaborata sulla base cartografica regionale in scala 1:10000, individua le aree di prevalente interesse agrosilvo pastorale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee d'uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.

     3. La carta di destinazione d'uso del territorio concorre, con il documento programmatico di cui all'articolo 3, alla formazione del piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     4. La carta, di cui ai commi 1, 2 e 3, per uniformità di programma, può estendersi ai territori montani non ricadenti in Comunità Montana, previo accordo di programmazione con i Comuni interessati.

     5. I Comuni orientano i loro piani regolatori alle indicazioni della carta di destinazione d'uso del territorio elaborata dalla Comunità Montana.

 

     Art. 5. Esercizio associato di funzioni.

     1. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Comunità Montane possono unirsi tra loro e con Comuni montani in Consorzi per l'esercizio associato di funzioni comunali, nonché per la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:

     a) assistenza al territorio e formazione dei Piani territoriali di coordinamento;

     b) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione, a fini energetici, dei tossici nocivi e degli esausti d'origine domestica, delle macerie e degli inerti;

     c) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;

     d) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;

     e) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza;

     f) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani al fine di cui alla lettera e);

     g) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo del territorio di loro competenza, sempre subordinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale, degli aspetti paesistici, storici, architettonici;

     h) iniziative legali avverso provvedimenti, anche della pubblica Amministrazione, ritenuti in contrasto con i legittimi interessi delle popolazioni montane;

     i) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale.

     2. I Comuni possono delegare alle Comunità Montane la facoltà di contrarre mutui, in nome loro e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso altri Istituti di Credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovracomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del Piano di sviluppo socio-economico.

 

     Art. 6. Gestione del patrimonio forestale.

     1. Le Comunità Montane hanno il compito di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato, anche in applicazione di disposizioni dell'Unione Europea, agendo attraverso:

     a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;

     b) accordi di programma con Enti pubblici;

     c) eventuale costituzione di Consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre/quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento, alla tutela ed alla miglioria dei boschi;

     d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. La Regione, attraverso la formazione dello specifico piano di settore, promuove lo sviluppo dell'economia del legno, con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in una ottica di filiera.

     3. Le Comunità Montane, su delega dei Comuni, possono gestire le proprietà silvo-pastorali dei Comuni stessi.

     4. Le Comunità Montane possono affidare la realizzazione delle attività, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ai coltivatori diretti singoli od associati, che abbiano sede ed esercizio prevalente della loro attività nei Comuni montani.

 

     Art. 7. Piccole opere di manutenzione ambientale.

     1. Le Comunità Montane, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale, concernenti le proprietà agro-silvo- pastorali.

     2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche se non a titolo principale.

     3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

 

     Art. 8. Incentivi per l'insediamento nelle zone montane.

     1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità Montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e di ristrutturazioni di immobili da destinare a prima abitazione, a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.

     2. Gli stessi benefici sono concessi a coloro che, pur già residenti in Comune montano avente le caratteristiche di cui al comma 3, vi trasferiscono la propria attività da un Comune non montano.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni con meno di 5.000 abitanti che verranno individuati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, sentite le Comunità Montane, a norma dell'articolo 19 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     4. Le Comunità Montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi a favore di residenti in territori montani per allacciamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai Piani regolatori, quali aree a prevalente destinazione residenziale. I fondi così disponibili possono essere utilizzati dalla Comunità Montana anche per territori montani limitrofi, pur non ricadenti nella Comunità Montana, previa convenzione con i Comuni interessati.

     5. La Giunta regionale determina annualmente le modalità di erogazione e la misura del contributo per ogni tipo di intervento. Le Comunità Montane stabiliscono di conseguenza l'entità del contributo; tale entità può essere diversificata per sub-aree in relazione alle loro caratteristiche.

 

     Art. 9. Uso dei pascoli.

     1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina criteri generali per l'utilizzo delle aree pascolative di proprietà pubblica, individua le tipologie per lo sviluppo della zootecnia, determina i criteri di uso dei pascoli abbandonati o non più convenientemente utilizzati e disciplina le modalità di concessione di contributi.

     2. Le Comunità Montane, attraverso convenzioni con i Comuni, attuano le disposizioni di cui al comma 1 nel territorio di propria competenza.

 

     Art. 10. Tutela dei prodotti tipici.

     1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti agro-alimentari e non alimentari che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati a fregiarsi della menzione «Prodotto della montagna italiana», nonché della menzione aggiuntiva «Prodotto tipico della montagna campana».

 

     Art. 11. Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori.

     1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità Montane possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta dei terreni.

     2. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la Regione accorda la preferenza nel finanziamento dello acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del 30 per cento delle disponibilità finanziarie per la formazione della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:

     a) coltivatori diretti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, residenti nelle zone montane;

     b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

     c) cooperative agricole con sede in territori montani, nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, almeno per il 30 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni residenti in Comuni montani.

 

     Art. 12. Turismo rurale in ambiente montano.

     1. Allo scopo di valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunità Montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attività agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.

     2. Le Comunità Montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e di tutela della fauna selvatica, in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.

     3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche e definisce le linee generali dello sviluppo del turismo rurale nella montagna campana, articolandole per specifiche aree geografiche.

     4. Le Comunità Montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti, di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico, paesaggistico e architettonico, nonché per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

 

     Art. 13. Artigianato e mestieri tradizionali.

     1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna campana e definisce, in questo contesto, le azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui al precedente articolo 10.

     2. Le Comunità Montane, sulla base delle proprie deliberazioni programmatiche, definiscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli interventi e le azioni da realizzare nell'anno successivo in armonia con le linee generali espresse dalla Regione; individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi; gestiscono finanziamenti pubblici messi a disposizione per attuarli e sono responsabili della rendicontazione nell'attesa della formazione delle linee regionali.

 

     Art. 14. Trasporti.

     1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nonché per le località abitate con meno di 500 abitanti, comprese in Comuni montani aventi più di 5000 abitanti, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità Montane, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto, comunque disponibili, sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

     2. Il trasporto pubblico, di cui al comma 1, è attuato garantendo condizioni di accessibilità ai portatori di handicaps, invalidi e anziani.

     3. Le Comunità Montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunità Montane.

     4. L'organizzazione del servizio è definita da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio della Comunità Montana, a norma dell'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunità Montane, delegate nell'ambito d'intervento di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.

     6. Le Comunità Montane delegate possono concedere contributi, a compensazione di maggiori oneri di trasporto, relativi a persone e merci sul proprio territorio.

 

     Art. 15. Valorizzazione della cultura della montagna campana.

     1. La Regione riconosce nei valori della cultura etnico-religiosa e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini storiche, culturali, religiose e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.

     2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana campana.

 

     Art. 16. Informatizzazione.

     1. Al fine di ovviare agli svantaggi e alle difficoltà di comunicazione, derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunità Montane operano quale sportello del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione Pubblica.

     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.

     3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal CIPE, definisce direttive per il decentramento nei Comuni montani di attività e servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

 

     Art. 17. Servizio Scolastico.

     1. I Comuni e le Comunità Montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'Amministrazione Statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'Autorità Scolastica Provinciale.

     2. La Regione, a tal fine, sentiti gli Enti Locali ed i Provveditorati agli Studi competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Consiglio Regionale, provvede anche alla individuazione delle zone montane, dove va preservato il mantenimento delle Istituzioni relative all'obbligo scolastico, in funzione delle particolari caratteristiche del territorio interessato e della preesistenza di adeguate strutture scolastiche.

     3. Le Comunità Montane possono concedere borse di studio a giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni residenti nei Comuni montani, che frequentano corsi di studio di scuola secondaria superiore o università.

 

     Art. 18. Utilizzo del Fondo regionale per la montagna.

     1. Ai fini dell'attuazione da parte delle Comunità Montane delle disposizioni dettate dalla presente legge, una quota della disponibilità del «Fondo regionale per la montagna», determinata annualmente con la legge di bilancio, è ripartita tra le Comunità Montane secondo i seguenti criteri:

     a) una quota fissa per ogni Comunità Montana determinata dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunità Montane;

     b) il trenta per cento della parte residua in proporzione diretta alla popolazione residente nella Comunità Montana ed il settanta per cento in proporzione diretta al loro territorio.

     2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni Comunità Montana ed aggiorna altresì, con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente. Per la prima applicazione della legge si assumono le risultanze dell'ultimo censimento generale della popolazione.

     3. Un'ulteriore quota del fondo viene annualmente ripartita dalla Giunta regionale tra le organizzazioni degli Enti locali della montagna in ragione della loro rappresentatività, a titolo di concorso nelle spese per l'attività di rappresentanza ed assistenza agli Enti associati.

     4. Per l'esercizio 1998 la quota, di cui al comma 3, è costituita dal 10 per cento delle disponibilità del «Fondo regionale per la montagna».

 

     Art. 19. Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni.

     1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono ripartiti tra le Comunità Montane per la redazione e l'attuazione dei Piani di Sviluppo, secondo i seguenti criteri:

     a) 5/10 in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;

     b) 5/10 in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.

     2. Il riparto, di cui al comma 1, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 20. Individuazione delle località abitate.

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad individuare le località abitate con meno di 500 abitanti residenti e comprese nei Comuni montani con più di 1.000 abitanti residenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. L'individuazione, di cui al comma 1, è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.

 

     Art. 21. Norme abrogative.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 22. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dello art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.