§ 3.1.31 – L.R. 12 agosto 1993, n. 27.
Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno ed all'incremento della coltura dei limoni.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:12/08/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Campania al fine di tutelare i valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle zone costiere sostiene ed incrementa la coltura e la produzione del limone nell'isola di [...]
Art. 2.      1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi relativi ai seguenti interventi
Art. 3.      1. I contributi, in conto capitale, sono concessi ai coltivatori regolarmente iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5, dei fondi ricadenti nelle aree di cui all'art. 1, nonché alle [...]
Art. 4.      1. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere assentiti solo se conformi alla vigente normativa urbanistica, nonché ad ogni altra norma statale o regionale in materia di tutela del valori [...]
Art. 5.      1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità Montane o le Amministrazioni Provinciali competenti per i territori di cui all'art. 1, istituiranno il catasto dei [...]
Art. 6.      1. Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate dai coltivatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 alle Comunità Montane o alle Amministrazioni Provinciali competenti [...]
Art. 7.      1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste trasmesse dalle Comunità Montane o dalle Amministrazioni Provinciali, accertata l'ammissibilità degli interventi finanziabili, ripartisce, in [...]
Art. 8.      1. Le Comunità Montane o le Amministrazioni Provinciali erogano i contributi ai coltivatori ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione con la quale [...]
Art. 9.      1. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare destinazione per almeno dieci anni dalla concessione dei contributi
Art. 10.      1. I coltivatori, le Associazioni e le cooperative di cui al precedente art. 3 al fine di migliorare e garantire la qualità del prodotto, si avvalgono dei competenti Centri Zonali per [...]
Art. 11.      1. Per le finalità della presente legge è prevista per l'anno finanziario 1993 la spesa di Lire 300.000.000- con iscrizione al Cap. 3330 dello Stato di previsione della spesa, di nuova [...]
Art. 12.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.1.31 – L.R. 12 agosto 1993, n. 27. [1]

Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno ed all'incremento della coltura dei limoni.

(B.U. 23 agosto 1993, n. 37).

 

Art. 1.

     1. La Regione Campania al fine di tutelare i valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle zone costiere sostiene ed incrementa la coltura e la produzione del limone nell'isola di Procida e nei Comuni della penisola Amalfitana-Sorrentina.

 

     Art. 2.

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione concede contributi relativi ai seguenti interventi:

     a) acquisto di piante di varietà tipiche dei territori delimitati ai fini dell'applicazione della seguente legge;

     b) costruzione e ripristino dei muri di contenimento in pietra dei terrazzamenti con tecniche e materiale tradizionale;

     c) costruzione e miglioramento della viabilità rurale e di impianti di trasporto a fune e/o su monorotaia;

     d) costruzione e rifacimento dei pergolati con pagliarelle di strutture in legno per la protezione dei limoneti;

     e) costruzione e miglioramento degli impianti di irrigazione;

     f) costruzione e riattamento dei depositi agricoli al servizio del fondo, compatibilmente col dettato della legge n. 431/85.

 

     Art. 3.

     1. I contributi, in conto capitale, sono concessi ai coltivatori regolarmente iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 5, dei fondi ricadenti nelle aree di cui all'art. 1, nonché alle cooperative ed alle Associazioni costituite esclusivamente tra i predetti soggetti nella seguente misura: - fino al 70% delle spese occorrenti per gli interventi di cui alle lettere b), d), ed f); - fino al 50% delle spese occorrenti per gli interventi di cui alle lettere a), c), ed e).

     2. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi nella misura ridotta del 50%, altresì ai proprietari coltivatori in proprio che non risultano iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 5.

     3. I contributi di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali, regionali e/o comunitarie.

 

     Art. 4.

     1. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere assentiti solo se conformi alla vigente normativa urbanistica, nonché ad ogni altra norma statale o regionale in materia di tutela del valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali.

 

     Art. 5.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Comunità Montane o le Amministrazioni Provinciali competenti per i territori di cui all'art. 1, istituiranno il catasto dei terreni destinati esclusivamente alla coltivazione dei limoni nonché l'elenco dei coltivatori agricoli, regolarmente iscritti al Servizio Contributi Agricoli Unificati (S.C.A.U.) dediti a tale tipo di coltura.

 

     Art. 6.

     1. Le domande intese ad ottenere i contributi devono essere presentate dai coltivatori iscritti nell'elenco di cui all'art. 5 alle Comunità Montane o alle Amministrazioni Provinciali competenti e devono contenere:

     a) il tipo o i tipi di intervento;

     b) la ubicazione e la descrizione particellare dei terreni;

     c) il costo previsto corredato dal relativo computo metrico e da una dettagliata relazione di spesa redatta da un tecnico abilitato;

     d) il periodo presunto di realizzazione;

     e) le autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dai Comuni e/o da gli altri organi competenti.

     2. Le Comunità Montane o le Amministrazioni Provinciali provvedono all'istruttoria delle domande e trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale l'elenco delle iniziative ammesse ai contributi rispettando l'ordine cronologico delle richieste.

 

     Art. 7.

     1. La Giunta regionale, sulla base delle richieste trasmesse dalle Comunità Montane o dalle Amministrazioni Provinciali, accertata l'ammissibilità degli interventi finanziabili, ripartisce, in modo proporzionale, i fondi disponibili tra gli Enti stessi.

 

     Art. 8.

     1. Le Comunità Montane o le Amministrazioni Provinciali erogano i contributi ai coltivatori ammessi al finanziamento entro sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione con la quale la Giunta Regionale ha ripartito i fondi ai sensi dell'art. 7.

     2. Il provvedimento di concessione stabilisce il termine entro il quale l'intervento deve essere realizzato che, comunque, non può essere superiore ad un anno.

     3. In caso della non conforme realizzazione dell'intervento così come ammesso al contributo nel termine di cui al comma precedente, la Comunità Montana o l'Amministrazione Provinciale, accertata l'inadempienza, è tenuta a revocare il. contributo ed a provvedere al suo recupero anche mediante esecuzione forzata, in danno del coltivatore assegnatario, ai sensi del T.U. delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con R.D. 14/4/1910 n. 639.

 

     Art. 9.

     1. I terreni interessati agli interventi di cui agli articoli precedenti non possono modificare destinazione per almeno dieci anni dalla concessione dei contributi.

 

     Art. 10.

     1. I coltivatori, le Associazioni e le cooperative di cui al precedente art. 3 al fine di migliorare e garantire la qualità del prodotto, si avvalgono dei competenti Centri Zonali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura di cui alla L.R. 3 gennaio 1985, n. 7.

 

     Art. 11.

     1. Per le finalità della presente legge è prevista per l'anno finanziario 1993 la spesa di Lire 300.000.000- con iscrizione al Cap. 3330 dello Stato di previsione della spesa, di nuova istituzione, con la denominazione: "Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e incremento della coltura del limoni", mediante prelievo della occorrente somma dal Capitolo 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993, che si riduce di pari importo.

     2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 12.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.