§ 3.1.30 – L.R. 12 agosto 1993, n. 24.
Disciplina, promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:12/08/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Strumenti di attuazione.
Art. 4.  Definizioni delle aziende.
Art. 5.  Obblighi della "azienda agricola con produzione biologica".
Art. 6.  Obblighi dell'azienda agricola in conversione.
Art. 7.  Obblighi delle aziende di trasformazione, condizionamento e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti biologici.
Art. 8.  Etichettatura.
Art. 9.  Componenti non provenienti da tecniche di agricoltura biologica.
Art. 10.  Controlli.
Art. 11.  Elenchi regionali.
Art. 12.  Prodotti biologici di Provenienza extra-regionale.
Art. 13.  Promozione e sviluppo dell'agricoltura biologica.
Art. 14.  Comitato Regionale.
Art. 15.  Composizione del Comitato Regionale.
Art. 16.  Finanziamenti.
Art. 17.  Aree di sviluppo preferenziali.
Art. 18.  Tabelle identificative.
Art. 19.  Contributo a favore delle aziende in conversione.
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 21.  Copertura finanziaria.
Art. 22.  Abrogazione norme precedenti.
Art. 23.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.30 – L.R. 12 agosto 1993, n. 24. [1]

Disciplina, promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica in Campania.

(B.U. 23 agosto 1993, n. 37).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Campania allo scopo di:

     - contenere e ridurre progressivamente l'uso dei prodotti chimici in agricoltura: salvaguardare le risorse ambientali dall'inquinamento;

     - ridurre e razionalizzare l'impiego delle risorse energetiche non rinnovabili in agricoltura;

     - tutelare la salute pubblica dei produttori e dei consumatori di alimenti agricoli e zootecnici; adotta la seguente legge.

     La presente legge detta norme per la produzione, la trasformazione, la commercializzazione dei prodotti biologici così come definiti nel successivo articolo 2, nonché per la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e lo sviluppo delle tecniche di agricoltura biologica.

 

     Art. 2. Definizioni.

     I termini di "prodotti biologici" e di "prodotti provenienti da coltivazione biologica" individuano i prodotti agricoli e zootecnici ottenuti sul territorio regionale con tecniche di agricoltura biologica.

     Per "tecniche di agricoltura biologica" si intendono quelle metodiche di lavorazione del terreno e di coltivazione delle specie vegetali che operano nel rispetto dell'ambiente, che proteggono il suolo dall'erosione e dal depauperamento della fertilità agronomica, che non fanno ricorso a prodotti chimici di sintesi per la concimazione, per la difesa fitosanitaria, per il diserbo, per la correzione del pH, per la maturazione e la conservazione delle produzioni, così come indicato nell'allegata tabella A.

     Per tecniche di agricoltura biologica si intendono, altresì, le tecniche di allevamento del bestiame cosi come indicato nella allegata tabella A, nonché ogni metodologia agronomica e zootecnica approvata dall'ufficio di cui al punto 1 del successivo art. 5, anche su proposta di una associazione e/o di un consorzio operante nel campo dell'agricoltura biologica, biodinamica o similari riconosciute ai sensi della presente legge.

     Per "tecniche convenzionali si intendono invece quelle tecniche agricole e zootecniche al punto 1 del successivo art. 5 che fanno ricorso a prodotti chimici di sintesi per la concimazione, per il diserbo, per la correzione del pH, per la difesa fitosanitaria e veterinaria oppure per la alimentazione del bestiame, in contrasto con le indicazioni contenute negli allegati alla presente.

 

     Art. 3. Strumenti di attuazione.

     Le finalità di cui al precedente art. 1 verranno perseguite attraverso:

     1 - l'analisi delle situazioni esistenti, mediante:

     a) i rilievi periodici del livello di alterazione ambientali delle tecniche convenzionali e di agricoltura biologica adottate, controllando comparativamente gli effetti sul suolo e sulle acque e sulla biomassa;

     b) i rilievi periodici sul livelli di nocività a cui sono sottoposti lavoratori agricoli e la popolazione delle aree rurali;

     c) il riscontro e la valutazione dei rischi connessi alla immissione nella catena alimentare di sostanze chimiche di sintesi derivanti dalle tecniche colturali e di allevamento convenzionali;

     2 - la promozione delle tecniche di agricoltura biologica;

     3 - la tutela del patrimonio genetico di specie e coltivazioni vegetali e di razze animali tipiche degli ambienti del territorio regionale;

     4 - la verifica dei consumi e dei costi energetici impiegati nel processo agricolo nonché nella trasformazione e nella commercializzazione al fine di favorire il risparmio energetico;

     5 - l'analisi comparata dei costi, dei ricavi e delle capacità occupazionali correlati alle tecniche di agricoltura biologica e alle tecniche convenzionali;

     6 - la divulgazione e la promozione di tecniche di agricoltura biologica tra operatori agricoli anche part-time e comunità di lavoro;

     7 - l'istituzione dell'elenco regionale delle:

     A1 - aziende agricole con produzione biologica;

     A2 - aziende agricole in conversione;

     B - aziende di trasformazione di prodotti biologici;

     C - azienda di condizionamento;

     D - aziende di commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici;

     8 - l'introduzione del "quaderno di campagna" e del "quaderno di scarico" per le aziende agricole con produzione biologica e per le aziende agricole in conversione;

     9 - l'effettuazione di controlli periodici nelle aziende iscritte negli elenchi regionali secondo le modalità del successivo art. 12.

 

     Art. 4. Definizioni delle aziende.

     Per "azienda agricola con produzione biologica" (A1) si intende l'impresa agricola, singola o associata che, da almeno 2 anni per le colture erbacee e arboree, applica su tutta o parte della superficie aziendale (SAU) tecniche di agricoltura biologica.

     Nel caso in cui la superficie aziendale è interessata parzialmente dalle colture biologiche necessita che:

     - la superficie minima a colture biologiche non può essere inferiore a 1/3 della SAU totale aziendale e comunque non inferiore a 3000 mq,

     - le colture biologiche e quelle convenzionali devono essere separate da una siepe le cui caratteristiche tecniche saranno definite con la circolare di applicazione della presente legge,

     - i magazzini, i locali per il deposito dei mezzi tecnici, le attrezzature per i trattamenti fitosanitari devono essere nettamente distinti e separati da analoghi locali e attrezzature utilizzati per tecniche convenzionali.

     Per "azienda agricola in conversione" (A2) si intende l'impresa agricola singola o associata, che ha adottato un piano di conversione dalle tecniche convenzionali a quelle di agricoltura biologica, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

     Per "azienda di trasformazione di prodotti biologici (B) e per "azienda di condizionamento" (C) di prodotti biologici si intendono rispettivamente le imprese singole o associate che condizionano e trasformano esclusivamente prodotti biologici, anche solo in determinati momenti della stagione produttiva, secondo un piano di produzione approvato dal Settore di cui al successivo art. 5.

     Per "azienda di commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici (D) si intende un'azienda abilitata a vendere e/o a distribuire all'ingrosso esclusivamente o prevalentemente prodotti biologici destinati all'alimentazione e/o alla trasformazione.

 

     Art. 5. Obblighi della "azienda agricola con produzione biologica".

     Il produttore singolo o associato che intenda utilizzare sulla etichettatura, sulla pubblicità, sulla insegna e sulla fattura commerciale le diciture: "Agricoltura biologica Regime di controllo CEE- Prodotto proveniente da coltivazione biologica" e/o "Azienda agricola con produzione biologica", ovvero qualsiasi riferimento alla presente legge per le produzioni agricole e zootecniche ottenute con tecniche di agricoltura biologica, deve osservare le seguenti modalità:

     1 - presentare all'Area Sviluppo Attività Settore primario - Settore Interventi per la produzione agricola, Mercato e Consulenza mercantile (IPA) entro il 31 gennaio di ogni anno, apposita domanda diretta ad ottenere l'inclusione nell'elenco delle aziende agricole con produzione biologica di cui all'art. 11;

     2 - dichiarare l'epoca dell'ultima somministrazione di concimi chimici e fitofarmaci di sintesi non conformi all'allegato "A" della presente legge;

     3 - allegare una dettagliata descrizione aziendale firmata da un tecnico agrario iscritto all'albo professionale e controfirmata dal titolare della azienda o dal suo rappresentante legale. Tale descrizione dovrà, tra l'altro, indicare gli estremi catastali dell'intera superficie aziendale, con evidenziazione delle particelle oggetto della coltivazione con tecniche biologiche e con indicazione della eventuale superficie in conversione.

     Andrà altresì allegata alla domanda una planimetria totale della azienda con indicazione delle particelle e relative superfici interessate alla coltivazione con tecniche biologiche alla conversione e alla coltivazione con tecniche convenzionali.

     4 - Comunicare al Settore di cui al precedente punto 1 ogni variazione significativa circa l'estensione o diversa destinazione delle superfici indicate in domanda;

     5 - Registrare quotidianamente e comunque entro 24 ore dall'effettuazione, ogni intervento eseguito con tecniche di agricoltura biologica sull'apposito "quaderno di campagna", e le fatture degli acquisti dei mezzi tecnici e delle vendite aziendali;

     6 - registrare su apposito "quaderno di scarico" ogni trasferimento, alienazione o conferimento relativo ai prodotti biologici, con indicazione degli estremi delle bolle di consegna, fatture e autofatture.

     E' vietato utilizzare per i contenitori di prodotti biologici etichette o schede di coltivazione non numerate e non registrate sull'apposito quaderno di scarico.

     Il quaderno di campagna e il quaderno di scarico andranno vistati almeno un volta all'anno dai funzionari dell'organismo di controllo di cui all'art. 10, previo riscontro, alla data del sopralluogo, del possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

     Il quaderno di campagna ed il quaderno di scarico andranno custoditi nel luogo concordato con il Settore di cui al precedente punto 1 al fine di rendere agevoli le registrazioni e le ispezioni necessarie.

 

     Art. 6. Obblighi dell'azienda agricola in conversione.

     Il produttore singolo o associato che intende adottare tecniche di agricoltura biologica, anche su parte della superficie aziendale secondo un piano di conversione, al fine di essere successivamente iscritto nell'elenco delle aziende agricole con produzione biologica di cui all'art. 12, deve assolvere ai seguenti obblighi:

     a) presentare un piano di conversione alle tecniche di agricoltura biologica a firma di un tecnico abilitato che preveda un periodo minimo di 2 anni per le colture erbacee e arboree e comunque non superiore a 4 anni;

     b) assolvere agli obblighi di cui al precedente art. 5 limitatamente alla area annualmente interessata a tecniche di agricoltura biologica.

     Le aziende agricole in conversione saranno iscritte in apposito elenco regionale, le medesime transiteranno nell'elenco delle aziende agricole con produzione biologica quando la superficie aziendale interessata da tecniche di agricoltura biologica avrà raggiunto le dimensioni minime di cui al secondo comma del precedente art. 4 e quando saranno trascorsi. i prescritti periodi del piano di conversione.

 

     Art. 7. Obblighi delle aziende di trasformazione, condizionamento e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti biologici.

     Le aziende, singole o associate che intendono trasformare, condizionare e/o commercializzare all'ingrosso prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica, devono presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Settore di cui al punto 1 del precedente art. 5, apposita domanda contenente le caratteristiche aziendali al fine di essere iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 11 e pertanto:

     - l'indicazione di tutte le materie prime, ivi comprese  l'origine e la qualità delle acque impiegate nel processo produttivo;

     - l'ubicazione del locali destinati allo stoccaggio delle produzioni biologiche e di quelle relative a tecniche convenzionali;

     - dette aziende dovranno essere dotate di apposito registro di carico- e scarico relativo ai prodotti biologici lavorati, ivi compresi quelli provenienti da aziende in conversione che non possono essere definiti prodotti biologici come indicato nell'art. 8. Su detto registro andrà annotato entro le 12 ore successive all'effettuazione dell'operazione ogni movimento di prodotto biologico sia in entrata che in uscita.

     Su richiesta degli uffici regionali competenti dovrà essere esibita documentazione utile atta ad individuare la provenienza e la destinazione del prodotto, previo riscontro della merce in deposito.

     Qualora l'azienda non lavori esclusivamente prodotto proveniente da tecniche di agricoltura biologica dovrà indicare trimestralmente al settore di cui al precedente art. 5 il piano di lavorazione con l'indicazione dei giorni o dei periodi, dei locali interessati alla trasformazione del prodotto biologico.

 

     Art. 8. Etichettatura.

     Nell'etichettatura o nella pubblicità del prodotti di cui all'art. 2 si può fare riferimento al metodo di produzione biologica 8010 se:

     a) le indicazioni in questione evidenziano che si tratta di un metodo di produzione agricola;

     b) il prodotto e stato realizzato secondo le norme di cui all'allegato A;

     c) il prodotto è stato realizzato da un operatore agricolo assoggettato alle norme di controllo di cui all'art. 10.

     Nell'etichettatura o nella pubblicità dei prodotti destinati all'alimentazione umana composta essenzialmente da uno o più ingredienti, di origine vegetale o di origine animale, si può far riferimento nella denominazione di vendita del prodotto al metodo di produzione biologica unicamente se:

     a) tutti gli ingredienti di origine agricola del prodotto sono o provengono da prodotti ottenuti secondo le norme di cui all'allegato A;

     b) il prodotto è stato realizzato da un operatore assoggettato alle norme di controllo di cui all'art. 10.

     Nell'etichettatura devono essere indicati:

     - la denominazione,

     - la sede dell'azienda produttrice e/o trasformatrice,

     - la data di produzione o raccolta, confezionamento e scadenza,

     - il marchio dell'organismo di controllo,

     - la presenza di ingredienti in ordine decrescente di peso,

     - eventuali consigli per il corretto o migliore uso del prodotto.

     Nell'etichettatura è vietato l'uso di diciture che lascino desumere nei prodotti dell'agricoltura biologica la presenza di qualità organolettiche o nutritive superiori a quelle dei prodotti dell'agricoltura convenzionale.

     Nell'etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti da aziende agricole- in conversione alla dicitura prodotti biologici deve seguire quella di "ottenuto in azienda agricola in conversione biologica".

     I produttori che abbiano ottenuto l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'art. 11, devono utilizzare etichette progressivamente numerate e registrate su appositi quaderni di scarico. Le etichette devono riportare il codice di iscrizione dell'azienda dei predetti elenchi regionali di cui all'art. 11.

     E' fatto divieto di utilizzare. etichette non numerate e non registrate negli appositi quaderni di scarico.

 

     Art. 9. Componenti non provenienti da tecniche di agricoltura biologica.

     Le percentuali degli ingredienti non provenienti da tecniche di agricoltura biologica dovranno essere autorizzate dalla Regione Campania, sentito il Comitato di cui ai successivi articoli 14 e 15.

 

     Art. 10. Controlli.

     I controlli sulla produzione biologica, di cui all'articolo 9 del Regolamento CEE 2092/91, saranno esercitati dalla Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA e Settori Tecnico-Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura - CePICA (STAPA-CePICA); gli eventuali accertamenti strumentali verranno effettuati attraverso propri laboratori o, mediante convenzione, attraverso laboratori autorizzati.

     All'esecuzione dei controlli di cui al presente articolo hanno facoltà di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori riconosciute.

     Gli organismi preposti al controllo devono informare tempestivamente una delle associazioni di cui al comma precedente, comunicando la data ed il luogo di svolgimento dei controlli, invitando la associazione stessa a designare un proprio rappresentante.

     I controlli sono effettuati secondo un piano-tipo predisposto dal Settore di cui al precedente articolo 5, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 15, entro il 30 novembre di ciascun anno.

     Il piano-tipo di cui al precedente comma dovrà, fra l'altro, specificare i criteri di utilizzazione del personale, appositamente formato, preposto ai controlli.

 

     Art. 11. Elenchi regionali.

     Presso il Settore IPA dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario della Regione Campania sono istituiti elenchi:

     - delle aziende agricole con produzione biologica (A1);

     - delle aziende in conversione (A2);

     - delle aziende di trasformazione di prodotti biologici (B);

     - delle aziende di condizionamento di prodotti biologici (C);

     - delle aziende di commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici (D).

     Entro il 31 marzo di ogni anno i suddetti elenchi, periodicamente aggiornati, verranno pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Campania con l'indicazione delle generalità e della ragione sociale della ditta produttrice, della percentuale delle superficie aziendale interessata alla coltivazione con tecniche di agricoltura biologica, nonché delle tipologie produttive.

     Ad ogni azienda sarà attribuito un codice da riportare sulle etichette di cui all'art. 8 e sulla tabella identificativa di cui all'allegato B di cui all'articolo 18.

     Detti elenchi saranno disponibili in copia per la visione, da parte di qualsiasi interessato, presso l'IPA e gli STAPA-CePICA.

 

     Art. 12. Prodotti biologici di Provenienza extra-regionale.

     I prodotti biologici di provenienza extra-regionale devono essere accompagnati obbligatoriamente da apposita certificazione rilasciata dalle autorità competenti nel territorio di provenienza.

     I prodotti di cui al comma precedente potranno essere utilizzati per la trasformazione, il condizionamento e l'alimentazione del bestiame, previo espresso parere di conformità rilasciato dall'IPA.

     Le aziende, di trasformazione o di condizionamento o di commercializzazione all'ingrosso, interessate alla utilizzazione di cui al comma precedente devono presentare apposita domanda all'IPA, specificando il quantitativo, l'origine e il periodo di utilizzazione.

 

     Art. 13. Promozione e sviluppo dell'agricoltura biologica.

     La Regione Campania, attraverso il Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura (SeSIRCA), provvede:

     a) assicurare l'informazione e la consulenza alle aziende di cui al precedente articolo 11, attraverso le strutture regionali centrali e periferiche preposte ai servizi di sviluppo agricolo e Attraverso le Associazioni Regionali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura (AAICA);

     b) promuovere la ricerca, la sperimentazione sull'agricoltura biologica, anche attraverso la stipula di convenzioni con gli Istituti Universitari specializzati nel settore;

     c) curare l'organizzazione di corsi di formazione professionale per i tecnici impiegati nel settore e per i coltivatori di aziende biologiche;

     d) promuovere, con la collaborazione dell'ERSAC, azioni di valorizzazione commerciale dei prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, nel rispetto delle norme del Reg. CEE 2092/91.

 

     Art. 14. Comitato Regionale.

     Con la presente Legge è istituito il Comitato Regionale per l'Agricoltura Biologica, di seguito denominato CoRAB.

     Il CoRAB svolge compiti consultivi e di proposta in materia di:

     - recepimento di indirizzi comunitari in materia di agricoltura biologica,

     - indirizzi regionali per lo sviluppo dell'agricoltura biologica,

     - criteri tecnico-amministrativi per l'assegnazione dei contributi,

     - relazione annuale, congiuntamente predisposta dall'IPA e dal SeSIRCA, da presentare al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della presente Legge,

- individuazione di tempi di ricerca e sperimentazione inerenti l'agricoltura biologica.

 

     Art. 15. Composizione del Comitato Regionale.

     Il CoRAB, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, composto da:

     a) il Coordinatore dell'Area di Sviluppo Attività Settore Primario o un suo delegato;

     b) il dirigente del SeSIRCA o un suo delegato;

     c) il dirigente del Settore IPA o un suo delegato;

     d) tre rappresentanti della Facoltà di Agraria di Portici - Università degli Studi di Napoli - designati tra docenti esperti: di Entomologia, Fitopatologia ed Agronomia;

     e) due rappresentanti delle associazioni o consorzi di -cooperative di agricoltura biologica, maggiormente rappresentative effettivamente operanti sul territorio regionale;

     f) tre esperti nominati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     g) tre rappresentanti delle Associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative ed effettivamente presenti sul territorio regionale, riconosciute ai sensi delle normative vigenti;

     h) due rappresentanti designati dalle Associazioni dei consumatori, effettivamente presenti sul territorio regionale.

     Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del settore IPA.

     Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale all'Agricoltura o, in caso di assenza, da un suo delegato.

     Ai componenti del Comitato, esterni all'Amministrazione Regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, pari a lire 100.000 e per un massimo di lire 600.000 annue.

 

     Art. 16. Finanziamenti.

     I produttori, singoli ed associati di prodotti agricoli biologici, avranno priorità di accesso alle agevolazioni previste dai regolamenti comunitari e dalle leggi statali e regionali a sostegno degli investimenti e della gestione aziendale.

     Le agevolazioni possono essere concesse anche a cooperative di agricoltori formatesi per la conduzione in comune dei terreni dei soci, purché le aziende risultino tutte iscritte agli elenchi regionali di cui all'art. 11.

     Le agevolazioni possono, inoltre, essere concesse anche ai consorzi di "produttori biologici" ed ai consorzi delle cooperative agricole sopradette, ed alle Associazioni di produttori biologici costituiti per lo svolgimento di attività di promozione, sviluppo e commercializzazione dei prodotti biologici, limitatamente alle operazioni strettamente legate a conferimenti effettuati dai soci.

 

     Art. 17. Aree di sviluppo preferenziali.

     La Regione Campania di concerto e con parere favorevole delle rispettive Amministrazioni Comunali e intercomunali, può delimitare aree territoriali di particolare interesse per lo sviluppo preferenziale dell'agricoltura biologica.

     In dette aree gli aiuti di cui all'articolo 16 potranno essere concessi anche agli Enti territoriali interessati per l'attuazione di specifici programmi di settore di interesse collettivo, ivi compresi interventi per la progettazione, la conduzione ed il ripristino di "orti urbani" con tecniche di agricoltura biologica.

 

     Art. 18. Tabelle identificative.

     Nelle aziende iscritte negli elenchi regionali di cui all'art. 14, limitatamente alle superfici ed ai locali interessati alla produzione con tecniche di agricoltura biologica, alla lavorazione e alla

commercializzazione all'ingrosso di prodotti biologici, dovranno essere apposte "tabelle identificative" con le indicazioni di cui all'allegato B e secondo un modello standard definito dall'IPA.

     Su ciascuna tabella dovrà essere obbligatoriamente apposto un codice di riconoscimento fornito dall'IPA.

     Nelle aree di sviluppo preferenziale e nelle aziende agricole debitamente tabellate e interdetto l'esercizio della caccia.

 

     Art. 19. Contributo a favore delle aziende in conversione.

     Per le aziende agricole in conversione la Regione concede un contributo in conto capitale nella misura massima del 75% dei mancati redditi, debitamente documentati, derivanti dalla conversione degli ordinamenti colturali.

     Le aziende che intendono usufruire del contributo di cui al primo comma del presente articolo, devono avanzare domanda, corredata del piano di conversione, all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario - Settore IPA. L'istruttoria sarà effettuata attraverso i settori IPA e STAPA-CePICA di detta Area e dovrà stabilire:

     - l'accoglibilità della richiesta,

     - la durata del periodo di conversione, che comunque non potrà superare la durata di quattro anni,

     - l'ammontare del contributo concedibile per ciascun annuo della conversione.

     Alla concessione del contributo e alla liquidazione della prima quota annuale si provvederà con delibera della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura.

     Le successive quote, saranno erogate mediante decreto del P.G.R. su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e previa istruttoria dei Settori IPA e STAPA-CePICA.

     La concessione del contributo è subordinata all'iscrizione dell'azienda nell'apposito elenco.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     Alle ditte, società le cui aziende sono iscritte negli elenchi di cui all'art. 11 che violino le disposizioni di cui alla presente legge, vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie annualmente stabilite dalla Giunta Regionale sentito il Comitato di cui all'art. 14.

     Qualora venga accertata una infrazione manifesta o avente effetti prolungati l'autorità di controllo ritira all'operatore, che l'ha commessa, il diritto di commercializzare prodotti con indicazioni concernenti il metodo di produzione biologica per un periodo la cui durata è direttamente proporzionale all'entità della violazione commessa.

     Accertate le violazioni delle disposizioni previste all'art. 8 l'autorità di controllo provvede alla cancellazione della dicitura che indica il "prodotto biologico" per l'intera partita o per l'intera produzione interessata dalla irregolarità.

     I proventi contravvenzionali sono incamerati dalla Regione, restando esclusa ogni partecipazione agli stessi da parte dei soggetti accertatori e sono utilizzati per le ricerche nel campo delle agricolture a basso impatto ambientale.

 

     Art. 21. Copertura finanziaria.

     Per l'anno finanziario corrente è stanziata la somma di L. 300.000.000- con iscrizione al Cap. 3328 dello stato di previsione della spesa di nuova istituzione, con la denominazione: "Interventi a favore dei produttori agricoli biologici mediante prelievo dell'occorrente somma dal Cap. 1040 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 993, che si riduce di pari importo.

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti di bilancio

 

     Art. 22. Abrogazione norme precedenti.

     Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate. Per tutti i casi non previsti dalla presente legge e dalle tabelle ad essa allegate, le quali ne fanno pane integrante e sostanziale, valgono le norme vigenti in materia.

     Per quanto non previsto in materia dalla presente legge si fa riferimento al Regolamento CEE 2092/91 (e successive modificazioni od integrazioni).

 

     Art. 23. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente, a norma del II comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ALLEGATO A

 

     Tecniche di Agricoltura Biologica.

 

     I. Tecniche di produzione vegetale

 

     - Ambiente: nell'azienda agricola o nelle immediate vicinanze devono essere disponibili siepi, boschi, stagni, aree per la compostazione di estensione non inferiore al 5% della superficie utilizzata per agricoltura biologica;

     - pacciamatura: ammesso solo con materiale vegetale;

qualora si utilizzi plastica ne va fatta menzione in etichetta con la dicitura "PACCIAMATURA IN PLASTICA";

     - specie varietà e razze: devono essere adatte alle condizioni locali; le specie ibride o ottenute con selezione mutanti a mezzo radiazioni ionizzanti possono essere autorizzate in particolari casi dall'organismo di controllo di cui all'art. 10;

     - rotazione e consociazioni: è vietata la monosuccessione;

     - fertilizzazione azotata: ammessa esclusivamente sotto forma organica;

     - fertilizzazione minerale è ammessa con concimi e ammendanti poco solubili, non trattati chimicamente, da unificare o miscelare con sostanza organica;

     - fertilizzazione con microelementi: permessa previa miscelazione a sostanza organica;

     - fertilizzanti e ammendanti ammessi:

     concime di origine animale e vegetale preferibilmente compostato

     liquami di stalla e domestici compostati

     composto di letami residui solidi urbani, rifiuti domestici organici, residui vegetali

     sottoprodotti animali di macellazione o dell'industria ittica

     sottoprodotti organici di industrie alimentari, tessili, del legno, cenere di legno, fuliggine della combustione di prodotti legnosi, alghe e derivati fosforite naturale

     fosfato di allumino calcinato

     scorie thomas

     sali di potassio, farine di roccia potassifera

     calcare, dolomia, gesso (solfato di calcio)

     magnesio e calcare magnesiaco, solfato di magnesio

     oligoelementi

     zolfo

     polveri di pietra, di roccia

     argilla, bentonite, perlite

     limo di fiume

     difesa fitosanitaria: ammesse misure agronomiche preventive (scelta specie adeguate, rotazioni, consociazioni, fertilizzazione equilibrata, siepi e nidi per predatori)

     mezzi tecnici per difesa fitosanitaria, ammessi:

     estratti e macerati di piante, propoli, alghe, polveri di pietra o di roccia

     zolfo

     polisolfuri

     derivati del rame (solfato, ossicloruro, idrossido di calce)

     silicato di sodio

     sapone di potassio neutro

     bacillus turingiensis

     olii vegetali

     bentonite o argilla

     solfato di ferro

     trappole a feromoni, cromotropiche, adesive

     controllo biologico;

     mezzi tecnici per difesa fitosanitaria vietati:

     prodotti chimici di sintesi

     radiazioni ionizzanti;

     diserbo: ammesso solo diserbo meccanico o manuale, rotazioni, consociazioni, trasemina, termotiserbo;

     irrigazione: ammessi sistemi che riducono il consumo di acqua per le colture;

     colture protette: ammessi tunnel e serre purché per limitati periodi del ciclo produttivo; qualora la coltura sia ottenuta interamente da coltivazione sotto serra ne verrà fatta menzione obbligatoriamente in etichetta: la superficie a serra fissa non dovrà essere superiore al 20% della superficie dell'appezzamento condotto con tecniche di agricoltura biologica dello stesso corpo aziendale, il riscaldamento deve essere utilizzato solo in casi di emergenza ovvero con sistemi di risparmio energetico senza utilizzo di energia fossile.

 

     II. Tecniche di Allevamento e Stabulazione

 

     - proibito l'allevamento in gabbie di pollame e altri animali da cortile;

     - proibito l'allevamento in gabbie e box di limitate dimensioni del bestiame da ingrasso e da accrescimento;

     - la stabulazione fissa deve essere integrata da pascolo, stabulazione libera;

     - l'alimentazione deve avvenire con prodotti ottenuti con tecniche di agricoltura biologica e con sottoprodotti di aziende di trasformazione o condizionamento di prodotti biologici;

     integratori ammessi: prodotti naturali, sale marino o di roccia, carbonato di magnesio di alghe, liviti;

     - medicina veterinaria: allevamenti intensivi devono essere seguiti anche metodi di medicina omeopatica o fitoterapia; la somministrazione di farmaci va registrata sui quaderni di campagna;

     - è vietato l'uso della fecondazione artificiale ad eccezione di particolari casi limitatamente ad un solo ciclo di gravidanza nella carriera riproduttiva del soggetto su autorizzazione degli organismi di controllo;

     - è vietato l'uso di alimenti medicati.

 

     III. Tolleranza rispetto ad inquinamento Extra-Aziendale

 

     Sarà compito dell'organismo di controllo verificare l'assenza di fonti di inquinamento extra-aziendale alle quali il conduttore può ovviare introducendo misure protettive atte a ridurne gli effetti (siepi vive e morte), aree non destinate a produzioni alimentari.

     Qualora non sia possibile attuare misure di protezione efficaci, si ha l'esclusione dell'azienda dagli elenchi di cui all'art. 11 della presente legge.

 

     IV. Trasformazione

 

     Le tecniche di trasformazione dovranno essere autorizzate dall'organismo di controllo previo accertamento dei requisiti di idoneità dell'opificio e della rispondenza delle tecniche di trasformazione alla valorizzazione del prodotto biologico.

 

     V. Contenitori

 

     Sarà data preferenza a contenitori in vetro, legno, carta, materiale vegetale. La banda stagnata sarà ammessa solo per contenitori superiori a 3000 centimetri cubici.

 

 

ALLEGATO B

 

     Tabella di Identificazione

 

Legge regionale ..................................... n. ......... Promozione e valorizzazione dell'agricoltura biologica in Campania

 

Azienda ..........................................................

 

Codice ...........................................................

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.