§ 3.1.29 – L.R. 14 luglio 1993, n. 23.
Scioglimento del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta - Filippo Silvestri -.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:14/07/1993
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Scioglimento del Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta "Filippo Silvestri".
Art. 2.  Messa in liquidazione.
Art. 3.  Fonti di copertura.


§ 3.1.29 – L.R. 14 luglio 1993, n. 23. [1]

Scioglimento del consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta - Filippo Silvestri -.

(B.U. 3 agosto 1993, n. 36).

 

Art. 1. Scioglimento del Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta "Filippo Silvestri".

     1. Il Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta "Filippo Silvestri" è sciolto e posto in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il personale in servizio al 31 agosto 1991 presso il Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta "Filippo Silvestri" assunto a seguito di regolari concorsi approvati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del 24 agosto 1977 e della Regione Campania dopo l'entrata in vigore del detto D.P.R., già inquadrato ai corrispondenti livelli e qualifiche del personale di ruolo della Regione Campania per effetto delle deliberazioni n. 35 del 5 novembre 1987 e n. 14 del 13 dicembre 1990 della Commissione Amministratrice dell'Ente, approvate dalla Giunta Regionale della Campania il 16 aprile 1991 n. 2039 e n. 2042 e vistate dalla C.C.A.R.C. il 22 maggio 1991 n. 4914 e n. 4915 è messo a disposizione della Giunta Regionale ed assegnato al Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il suddetto personale, come indicato nell'allegata tabella, è inquadrato nei ruoli del personale della Giunta Regionale della Campania, secondo i corrispondenti livelli posseduti nell'ordinamento di provenienza.

 

     Art. 2. Messa in liquidazione.

     1. Le funzioni di liquidazione sono assunte da un Funzionario di seconda qualifica dirigenziale nominato dalla Giunta Regionale, che non potrà compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione.

     2. Il patrimonio del Consorzio, comunque costituito, è messo a disposizione della Giunta Regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Fonti di copertura.

     1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 600 milioni si provvederà con la dotazione del capitolo 82, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente che viene istituito con la presente legge con la denominazione: "Oneri per il personale del Consorzio Fitosanitario Obbligatorio di Napoli e Caserta Filippo Silvestri" mediante prelievo dell'occorrente somma dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

     2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento dei corrispondenti capitoli di Bilancio.

 

 

 

  TABELLA ALLEGATA ALLA LEGGE DI SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO FITOSANITARIO

                     OBBLIGATORIO DI NAPOLI E CASERTA

 

Tabella Organica attuale del personale di ruolo con qualifiche e livelli

 

I Qualifica Dirigenziale ..................................5 unità

VIII Livello ..............................................1 unità

VII Livello ...............................................1 unità

VI Livello ................................................2 unità

V Livello .................................................1 unità

IV Livello ................................................3 unità

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                                  Totale ................ 13 unità

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.