§ 3.1.26 – L.R. 25 agosto 1989, n. 18.
Modifiche ed integrazione della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42, concernente: Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/08/1989
Numero:18


Sommario
Art. 1.  In attesa della Legge Regionale sulla riorganizzazione dell'intervento pubblico in agricoltura e sul riassetto delle procedure di programmazione del settore primario, con la presente legge si [...]
Art. 2.  Con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, è disposto l'adeguamento delle Sezioni II e III delle Norme Regolamentari di cui alla Deliberazione del Consiglio [...]
Art. 3.  La Regione in conformità di quanto previsto all'art. 3, comma 2°, della Legge 8 novembre 1986, n. 752, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, a favore degli imprenditori [...]
Art. 4.  I mutui di cui al precedente articolo 3 sono autorizzati per un importo non superiore all'ammontare delle esposizioni debitorie risultanti dalle certificazioni di cui al comma 3° del precedente [...]
Art. 5.  Ai sensi della presente legge la Regione può integrare le misure eventualmente disposte dall'Autorità centrale per l'indennizzo dei danni subiti dalle aziende agricole a seguito del diffondersi di [...]
Art. 6.  Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge si provvederà a determinare i relativi stanziamenti mediante provvedimento di variazione del bilancio o successiva legge di [...]


§ 3.1.26 – L.R. 25 agosto 1989, n. 18. [1]

Modifiche ed integrazione della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42, concernente: Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale.

(B.U. 6 settembre 1989, n. 39).

 

Art. 1. In attesa della Legge Regionale sulla riorganizzazione dell'intervento pubblico in agricoltura e sul riassetto delle procedure di programmazione del settore primario, con la presente legge si provvede ad adeguare la Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42, alle norme del Regolamento CEE n. 797/85, nonché ad integrarla, tenendo conto delle più urgenti esigenze per la ripresa produttiva delle aziende.

 

     Art. 2. Con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, è disposto l'adeguamento delle Sezioni II e III delle Norme Regolamentari di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 68/17 bis del 16 giugno 1983, alle disposizioni recate dal Regolamento CEE 797/85.

 

     Art. 3. La Regione in conformità di quanto previsto all'art. 3, comma 2°, della Legge 8 novembre 1986, n. 752, per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole, a favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative di conduzione, può concedere mutui agrari di miglioramento della durata di 13 anni al tasso minimo agevolato determinato ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'articolo 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 per la trasformazione di passività derivanti da esposizioni debitorie dell'azienda per mutui e prestiti agrari.

     Per fruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti interessati devono presentare al Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca istanza corredata della documentazione di rito.

     In particolare alla domanda vanno allegati seguenti documenti:

     - certificazioni degli Istituti finanziari attestanti il valore delle esposizioni debitorie calcolato alla scadenza di 180 giorni dalla data della domanda;

     - relazione tecnico-economica dalla quale si evinca il risanamento della situazione finanziaria aziendale a seguito del consolidamento delle passività in essere.

     L'autorizzazione dei mutui è disposta dalla Giunta Regionale, previa istruttoria del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

     Alla concessione e contestuale liquidazione del concorso regionale si provvede con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 4. I mutui di cui al precedente articolo 3 sono autorizzati per un importo non superiore all'ammontare delle esposizioni debitorie risultanti dalle certificazioni di cui al comma 3° del precedente articolo 3 ovvero per il minore importo risultante alla data di perfezionamento dei mutui medesimi.

     Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è concesso su mutui con ammortamento di durata non superiore a 14 anni perfezionati da Istituti ed Enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso di riferimento fissato periodicamente con Decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni del credito agrario di miglioramento assistito dal concorso pubblico.

     Il tasso agevolato da porre a carico dei mutuatari sarà il tasso minimo previsto al punto 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985.

     Il concorso regionale è ragguagliato alla differenza tra la ragione di ammortamento e di preammortamento calcolata sull'importo concesso a mutuo al tasso di interesse di cui al comma 1° e la rata di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso agevolato di cui al comma 2°.

     Il concorso regionale sugli interessi di preammortamento non potrà superare, in ogni caso, l'importo di due semestralità o di una annualità di concorso nell'ammortamento.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 74 della Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42.

     I mutui sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di Garanzia di cui all'articolo 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora siano concessi ai soggetti di cui all'articolo 8 della Legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5. Ai sensi della presente legge la Regione può integrare le misure eventualmente disposte dall'Autorità centrale per l'indennizzo dei danni subiti dalle aziende agricole a seguito del diffondersi di infezioni virotiche nella corrente campagna agricola 1988/1989, sulle principali coltivazioni ortive maturazione estiva.

     A tal fine può provvedere la Giunta Regionale con proprio provvedimento e specifiche procedure.

     A tale integrazione si provvede con deliberazione della Giunta Regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 6. Per gli interventi di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge si provvederà a determinare i relativi stanziamenti mediante provvedimento di variazione del bilancio o successiva legge di bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.