§ 3.1.24 – L.R. 2 gennaio 1987, n. 3.
Disciplina delle competenze in materia di interventi di mercato in Agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:02/01/1987
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione della legge regionale sull'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'attuazione degli [...]
Art. 2.  Gli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, quali organi periferici del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, continuano ad espletare le mansioni già di loro competenza anteriormente alla data [...]
Art. 3.  Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, avvalendosi anche del personale assegnato agli I.P.A. e agli I.P.AL., provvede a tutti gli adempimenti connessi alle operazioni di ritiro dal mercato delle [...]
Art. 4.  Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, avvalendosi anche del personale assegnato agli I.P.A. ed agli I.P.AL., provvede agli adempimenti connessi alla concessione degli aiuti comunitari previsti [...]
Art. 5.  Il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività connesse all'applicazione dei regolamenti comunitari, di cui alla presente legge - previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta [...]


§ 3.1.24 – L.R. 2 gennaio 1987, n. 3. [1]

Disciplina delle competenze in materia di interventi di mercato in Agricoltura.

(B.U. 20 gennaio 1987, n. 5).

 

Art. 1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione della legge regionale sull'ordinamento amministrativo della Giunta regionale, gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all'attuazione degli interventi nel mercato agricolo previsti dalla normativa delle Comunità Europee e da svolgersi per conto dell'Azienda di Stato per gli interventi nel Mercato Agricolo (AIMA) sono svolti dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, che si avvale degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (I.P.A.) e degli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione (I.P.AL.).

 

     Art. 2. Gli Ispettorati Provinciali dell'Alimentazione, quali organi periferici del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, continuano ad espletare le mansioni già di loro competenza anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per le materie trasferite o delegate alla Regione con il predetto decreto.

     Essi inoltre - salvo quanto previsto negli articoli successivi - curano, in conformità delle direttive dell'assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca, gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi all'attuazione delle normative comunitarie in materia di interventi nel mercato agricolo.

     Le direttive di cui al secondo comma del presente articolo sono impartite sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e dall'A.I.M.A., nonché, ove esistano, delle convenzioni intervenute fra la Regione e detta Azienda.

     L'Ispettorato Compartimentale dell'Alimentazione è assorbito nel Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

 

     Art. 3. Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, avvalendosi anche del personale assegnato agli I.P.A. e agli I.P.AL., provvede a tutti gli adempimenti connessi alle operazioni di ritiro dal mercato delle produzioni eccedentarie di ortofrutticoli, disciplinate dal Decreto del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste in data 8 agosto 1980, pubblicato sulla G.U. n. 219 dell'11 agosto 1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca, ovvero il Coordinatore del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca o altro funzionario all'uopo delegati, adottano tutti i provvedimenti necessari per la organizzazione della attività, garantendone la regolare esecuzione, anche attraverso l'utilizzazione di personale in forza agli altri Servizi sottoposti alla sovraintendenza operativa dell'Assessore medesimo.

     A chiusura delle operazioni l'Assessore informa la Giunta sullo svolgimento delle attività, sottoponendo all'approvazione della stessa la documentazione esibita dalle Associazioni dei produttori interessate ai fini della compensazione finanziaria da parte della A.I.M.A..

 

     Art. 4. Il Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca, avvalendosi anche del personale assegnato agli I.P.A. ed agli I.P.AL., provvede agli adempimenti connessi alla concessione degli aiuti comunitari previsti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in conformità delle disposizioni annualmente impartite dal Ministero dell'Agricoltura, Caccia e Pesca.

     L'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca fornisce le direttive necessarie per un regolare ed efficace svolgimento dei controlli e rilascia alle industrie trasformatrici il certificato previsto dalla normativa comunitaria e statale.

 

     Art. 5. Il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività connesse all'applicazione dei regolamenti comunitari, di cui alla presente legge - previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore per l'Agricoltura, Caccia e Pesca può essere comandato in missione, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, nella misura strettamente necessaria per l'espletamento delle attività medesime.

     Alle relative spese si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 781, 782, 790 e 823 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1986, che presentano sufficiente disponibilità.

     Negli esercizi successivi si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli sopraindicati.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.