§ 3.1.17 – L.R. 27 maggio 1982, n. 29.
Norme concernenti le Associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative Unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:27/05/1982
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Con la presente legge vengono fissate le norme per la costituzione ed il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni regionali, in attuazione dei [...]
Art. 2.      Per gli scopi di cui alla presente legge, è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli al quale sono iscritte le Associazioni e le Unioni [...]
Art. 3.      Ai fini del riconoscimento le Associazioni, costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, devono possedere i seguenti requisiti
Art. 4.      Gli statuti delle Associazioni dei produttori Agricoli devono provvedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui [...]
Art. 5.      La domanda di riconoscimento di Associazione di produttori agricoli va presentata alla Giunta regionale, Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca
Art. 6.      L'istruttoria della domanda di riconoscimento viene completata entro 45 giorni dalla presentazione. Tale termine si interrompe nel caso vengano richiesti integrazioni di atti
Art. 7.      Le Associazioni riconosciute sono tenute, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a trasmettere alla Giunta regionale, Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca copia dei bilanci e delle [...]
Art. 8.      Le Associazioni riconosciute, oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione, devono tenere
Art. 9.      Fra le Associazioni riconosciute dalla Regione Campania possono costituirsi, preferibilmente per settori produttivi omogenei, Unioni regionali aventi lo scopo di garantire una unitaria attività [...]
Art. 10.      Le attività di vigilanza e controllo sulle Associazioni e le relative Unioni sono esercitate dalla Giunta regionale, per il tramite del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca. A tal fine può [...]
Art. 11.      Qualora venga accertato che un'Associazione o una Unione non sia più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni [...]
Art. 12.      Le deliberazioni delle Associazioni possono avere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui [...]
Art. 13.      Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, artt. 11 e 13, è istituito il Comitato regionale campano di coordinamento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli
Art. 14.      Alle Associazioni ed alle Unioni regionali, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del [...]
Art. 15.      Alle Associazioni ed alle Unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, [...]
Art. 16.      Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti artt. 14 e 15 le Associazioni e le Unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno domanda corredata dalla [...]
Art. 17.      All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 14 e 15 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla Regione Campania, ai sensi degli artt. 9 [...]
Art. 18.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674


§ 3.1.17 – L.R. 27 maggio 1982, n. 29. [1]

Norme concernenti le Associazioni dei produttori agricoli nella Regione e le relative Unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674, sull'associazionismo dei produttori agricoli.

(B.U. 2 giugno 1982, n. 36).

 

Art. 1.

     Con la presente legge vengono fissate le norme per la costituzione ed il riconoscimento delle Associazioni dei produttori agricoli e delle relative Unioni regionali, in attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità Economiche Europee n. 1360 del 19 giugno 1978, nn. 2083 e 2084 del 31 luglio 1980, nonché della legge 20 ottobre 1978, n. 674, allo scopo di promuovere una più larga presenza dei produttori nelle fasi della commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche e di favorire la partecipazione dei produttori stessi alla programmazione regionale.

     La disciplina di cui alla presente legge ha effetto anche per l'applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

 

     Art. 2.

     Per gli scopi di cui alla presente legge, è istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale delle Associazioni dei produttori agricoli al quale sono iscritte le Associazioni e le Unioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui ai successivi articoli.

     La costituzione e la tenuta dell'albo, presso la Giunta regionale, è curata dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

     L'albo è distinto in sezioni per settori produttivi omogenei.

 

     Art. 3.

     Ai fini del riconoscimento le Associazioni, costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, devono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere sede nel territorio regionale;

     b) avere quali soci produttori agricoli singoli o associati che abbiano la disponibilità del prodotto. L'Associazione può comprendere anche produttori di regioni limitrofe, purché gli stessi per numero e per produzione non superino 1/3 della dimensione organizzativa ed economica dell'Associazione stessa;

     c) essere aperte a tutti i produttori del territorio in cui opera la singola associazione, condizionandone l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

     d) avere dimensione organizzativa ed economica ragguagliata almeno ai parametri minimi di cui al regolamento CEE nn. 2083 e 2084 del 31 luglio 1980;

     e) essere disciplinate da uno statuto formulato tenendo fra l'altro conto delle norme di cui al successivo art. 4.

     Il riconoscimento riguarda le attività relative alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti indicati all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1360 del 19 giugno 1978.

     Le Associazioni con il riconoscimento suddetto acquisiscono la personalità giuridica di Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

 

     Art. 4.

     Gli statuti delle Associazioni dei produttori Agricoli devono provvedere, tra l'altro, per il loro funzionamento, per l'adempimento degli obblighi e per l'ottemperanza delle disposizioni di cui al regolamento del Consiglio delle Comunità Europee del 19 giugno 1978, n. 1360, a quanto indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 2.

 

     Art. 5.

     La domanda di riconoscimento di Associazione di produttori agricoli va presentata alla Giunta regionale, Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

     La domanda va corredata da:

     - copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

     - copia del libro degli associati;

     - dichiarazione del legale rappresentante attestante la quantità oppure il valore del o dei prodotti provenienti dagli associati commercializzati nei tre anni precedenti.

 

     Art. 6.

     L'istruttoria della domanda di riconoscimento viene completata entro 45 giorni dalla presentazione. Tale termine si interrompe nel caso vengano richiesti integrazioni di atti.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, viene disposto o negato il riconoscimento. Il decreto del Presidente viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Contro le decisioni del Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

     Con il decreto di riconoscimento viene disposta l'iscrizione dell'Associazione all'albo regionale di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 7.

     Le Associazioni riconosciute sono tenute, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, a trasmettere alla Giunta regionale, Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca copia dei bilanci e delle deliberazioni delle assemblee con le quali viene stabilita la misura del contributo a carico degli associati, nonché copia del libro degli associati qualora ad esso siano state apportate variazioni.

 

     Art. 8.

     Le Associazioni riconosciute, oltre i libri e le scritture prescritte dalla vigente legislazione, devono tenere:

     1) il libro degli associati nel quale sono indicate le generalità o la ragione sociale di ciascun associato, i terreni posseduti individuati con i relativi estremi catastali e/o la consistenza degli allevamenti condotti destinati alle produzioni che interessano l'attività dell'Associazione. Nel libro dovranno essere indicate tutte le successive variazioni di tali elementi;

     2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

     3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di ogni altro organo collegiale dell'Associazione.

 

     Art. 9.

     Fra le Associazioni riconosciute dalla Regione Campania possono costituirsi, preferibilmente per settori produttivi omogenei, Unioni regionali aventi lo scopo di garantire una unitaria attività di valorizzazione e commercializzazione del prodotto.

     Le Unioni di cui al comma precedente, sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, effettuato dal Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca.

     Ai fini del riconoscimento anzidetto le Unioni debbono essere costituite a norma di quanto previsto dal Regolamento CEE nn. 1360/78, 2083/80 e 2084/80.

     Con tale riconoscimento le Unioni acquisiscono la personalità giuridica di Ente di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978.

     Lo statuto delle Unioni regionali deve prevedere fra l'altro:

     a) il diritto di adesione delle Associazioni riconosciute del settore anche se comprendenti associati situati in regioni limitrofe;

     b) che a ciascuna Associazione spetta un numero di voti proporzionale al numero degli associati.

 

     Art. 10.

     Le attività di vigilanza e controllo sulle Associazioni e le relative Unioni sono esercitate dalla Giunta regionale, per il tramite del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca. A tal fine può essere richiesta l'esibizione di scritture e documenti e possono essere disposte ispezioni.

 

     Art. 11.

     Qualora venga accertato che un'Associazione o una Unione non sia più in possesso di taluno dei requisiti occorrenti per l'iscrizione nell'albo, ovvero abbia compiuto ripetute e gravi infrazioni alle norme comunitarie e nazionali, può essere disposta la revoca del relativo riconoscimento.

     La revoca è disposta, previa diffida, e sentito il Comitato regionale di cui al successivo art. 15 su conforme deliberazione della Giunta regionale e previo parere della competente Commissione consiliare, con decreto del Presidente della Giunta.

     Con il decreto di revoca, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, viene disposta la cancellazione dall'albo di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 12.

     Le deliberazioni delle Associazioni possono avere, con decreto del Presidente della Giunta regionale, efficacia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati dei territori in cui operano le Associazioni stesse, in casi di gravi necessità, dichiarati tali dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente e per il periodo di tempo strettamente necessario fissato nel decreto medesimo. In ogni caso le deliberazioni delle Associazioni devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati ed ottenere il parere favorevole del Comitato regionale di cui al successivo art. 13.

 

     Art. 13.

     Ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, artt. 11 e 13, è istituito il Comitato regionale campano di coordinamento delle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli.

     Al Comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle Unioni riconosciute, ed in particolare:

     a) esprimere i pareri previsti dalla presente legge;

     b) favorire, mediante la proposta di iniziative opportune la stipula di accordi interprofessionali, tra le Associazioni di produttori e le relative Unioni e le industrie e le loro organizzazioni;

     c) proporre e collaborare all'elaborazione di programmi pubblici per la formazione professionale, anche mediante gli appositi istituti esistenti, di quadri tecnici amministrativi e dirigenti per le Associazioni dei produttori e relative Unioni;

     d) emettere, qualora richiesti, pareri sulle iniziative delle Associazioni di produttori e relative Unioni riconosciute con particolare riferimento alle attività previste ai punti 4, 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, tendenti a stimolare l'omogeneità e la corrispondenza agli obiettivi della programmazione agricolo-alimentare.

     Il Comitato è composto dai rappresentanti designati dalle Unioni regionali delle Associazioni dei produttori agricoli, nella misura di un rappresentante per ogni Associazione dei produttori riconosciuta aderente.

     In ogni caso ciascuna Unione non può designare più di sei membri.

     Il Comitato è integrato da rappresentanti aventi voto consultivo, indicato nella legge 20 ottobre 1978, n. 674, art. 11.

     In mancanza di rappresentanti delle Unioni regionali riconosciute il Comitato regionale viene costituito, in via provvisoria, facendo ricorso alle norme previste dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, all'art. 13.

     Nell'ipotesi prevista al precedente comma, viene assegnato un rappresentante per ognuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative nel settore.

     Il Comitato viene costituito con deliberazione della Giunta regionale.

     Le sostituzioni dei membri sono effettuate dall'Assessore regionale competente per l'Agricoltura su richiesta della stessa Unione, organizzazione o ente, che aveva designato il membro da sostituire. Le sedute del Comitato sono valide con almeno un terzo dei membri, ed i pareri sono validi quando vengono adottati con il voto della maggioranza dei presenti. A tali scopi non sono conteggiati i membri con diritto a voto consultivo.

     Il Comitato regionale inoltre:

     - ha sede presso l'assessorato all'Agricoltura;

     - è presieduto dall'Assessore regionale competente per l'Agricoltura o suo delegato senza diritto al voto;

     - dura in carica tre anni;

     - si riunisce almeno tre volte l'anno;

     - è convocato dal Presidente, oppure ogni qual volta ne sia fatta richiesta almeno da 1/4 dei rappresentanti delle Unioni e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

     Le funzioni di segretario sono svolte da uno o più funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura.

     Il Comitato è articolato per ognuno dei settori produttivi omogenei in sottocomitati di settore i quali, a loro volta, possono articolarsi per i diversi comparti produttivi del settore medesimo.

     Il Comitato regionale deve esprimere i pareri previsti dalla presente legge entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta stessa; trascorso inutilmente tale periodo non si è più tenuti ad acquisire i pareri.

 

     Art. 14.

     Alle Associazioni ed alle Unioni regionali, nei tre anni successivi alla data del loro riconoscimento possono essere concessi, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 11 del regolamento del Consiglio della Comunità Europea 19 giugno 1978, n. 1360, contributi destinati ad incoraggiarne la costituzione ed a agevolarne il funzionamento amministrativo.

     Il contributo alle Associazioni potrà essere accordato, rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno fino alla misura del 3%, del 2% e dell' 1% del valore dei prodotti provenienti dai soci ed immessi sul mercato.

     Il contributo non dovrà comunque superare il 60%, il 40% ed il 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo risultanti dal bilancio dell'anno precedente.

     Il contributo alle Unioni potrà essere accordato rispettivamente, per il primo, secondo e terzo anno, fino alla misura del 60%, del 40% e del 20% delle spese reali di costituzione e di funzionamento amministrativo. Esso comunque non potrà superare l'importo globale previsto all'art. 10, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 15.

     Alle Associazioni ed alle Unioni regionali possono essere concessi contributi fino alla misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'attuazione di programmi di sviluppo, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione delle produzioni.

 

     Art. 16.

     Ai fini della corresponsione dei contributi di cui ai precedenti artt. 14 e 15 le Associazioni e le Unioni presentano alla Regione entro il 30 marzo di ciascun anno domanda corredata dalla documentazione necessaria a comprovare la sussistenza della condizione richiesta.

     Alla concessione e liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale.

 

     Art. 17.

     All'onere derivante dall'applicazione degli artt. 14 e 15 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni di fondi alla Regione Campania, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

 

     Art. 18.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 1360/78 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 20 ottobre 1978, n. 674.

     La legge regionale 4 maggio 1979, n. 28, è abrogata.


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.