§ 3.1.6 – L.R. 30 agosto 1978, n. 37.
Interventi per il sostegno dell'agricoltura nelle zone di montagna e svantaggiate, in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:30/08/1978
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola secondo i principi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, nelle zone montane e nelle zone svantaggiate delimitate dalla direttiva [...]
Art. 2.      Agli imprenditori agricoli singoli ed associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco di cui al precedente articolo può essere concessa una indennità [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, alle cooperative agricole, associazioni di agricoltori, a comuni, comunità montane, università [...]
Art. 6.      Per favorire la realizzazione di investimenti fissi in aziende agricole che non sono in grado di raggiungere il reddito comparativo indicato all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      I compiti della vigilanza sul mantenimento degli impegni assunti dagli imprenditori agricoli beneficiari dell'indennità compensativa e sulla attuazione delle iniziative finanziate ai sensi degli [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, devono intendersi richiamate le norme fissate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352
Art. 14.      All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 5 e 12 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni alla Regione Campania disposte sulle [...]
Art. 15.      A partire dall'esercizio finanziario 1979, con la legge di approvazione del bilancio regionale, sarà determinato lo stanziamento da destinare agli interventi di cui all'art. 6 della presente [...]
Art. 16.      La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.1.6 – L.R. 30 agosto 1978, n. 37. [1]

Interventi per il sostegno dell'agricoltura nelle zone di montagna e svantaggiate, in applicazione della legge 10 maggio 1976, n. 352.

(B.U. 9 settembre 1978, n. 39).

 

Art. 1.

     Allo scopo di preservare e incrementare l'attività agricola secondo i principi di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352, nelle zone montane e nelle zone svantaggiate delimitate dalla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975, ed indicate nell'allegato A della presente legge, vengono adottate le misure di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Agli imprenditori agricoli singoli ed associati, operanti nelle zone montane e nelle zone svantaggiate comprese nell'elenco di cui al precedente articolo può essere concessa una indennità compensativa annua per la durata di anni cinque, intesa ad alleviare gli svantaggi naturali permanenti delle zone predette.

     La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) che l'imprenditore agricolo provi di coltivare un fondo come proprietario, conduttore diretto, affittuario, colono, mezzadro, compartecipante;

     b) che l'imprenditore si impegni a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio, salvo che percepisca una pensione di invalidità e vecchiaia, oppure in caso di impedimento per causa di forza maggiore, di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità;

     c) che la superficie agricola utilizzata dall'imprenditore non sia inferiore a due ettari [2] tenendo conto anche della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortile e ad interesse, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi e di uso civico.

     Nel caso di forme associate di gestione, il limite di cui al punto c) del precedente comma, deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata in totale ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

     Ai fini della concessione della indennità compensativa, è data priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché dai soci di cooperativa di conduzione.

 

     Art. 3. [3]

     Nel caso di allevamenti di bovini, ovini e caprini, la indennità compensativa di cui al precedente art. 2, viene commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (UBA) allevate durante l'anno secondo gli scaglioni sotto indicati:

     - per le prime 15 UBA: 97 ECU per UBA e per le successive;

     - oltre 15 fino a 30 UBA: 70 ECU per UBA;

     - oltre 30 fino a 50 UBA: 50 ECU per UBA;

     - oltre 50 UBA: 20 ECU per UBA.

     Nel caso di forme associate di gestione gli scaglioni sono determinati moltiplicando il numero delle UBA di cui al comma precedente per il numero dei soci.

     L'importo totale dell'indennità concessa non può superare 97 ECU per ettaro di superficie foraggiera a disposizione dell'azienda.

     Nelle zone definite dall'art. 3 paragrafo 3 della direttiva n. 75/268/CEE e nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva stessa, nel calcolo delle UBA potranno essere incluse anche le vacche da latte la cui produzione è destinata alla commercializzazione.

     Nelle zone definite dall'art. 3 paragrafi 4 e 5 della direttiva n. 75/268/CEE, escluso quelle collinari, nel calcolo delle UBA possono essere incluse le vacche da latte, quando la produzione dell'allevamento rappresenta oltre il 30% della produzione dell'azienda; in tal caso l'indennità viene ridotta per le sole vacche da latte del 20% e può essere corrisposta limitatamente a 10 unità da latte.

     Per la determinazione delle UBA vanno considerati i seguenti coefficienti di conversione:

     - tori, vacche ed altri bovini di più di due anni = 1,0 UBA - bovini da sei mesi a due anni  = 0,6 UBA - pecore   = 0,15 UBA - capre   = 0,15 UBA

 

     Art. 4. [4]

     Nelle zone individuate dalla direttiva n. 75/273/CEE, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE, quando si tratta di produzioni diverse da quelle zootecniche, l'indennità compensativa va commisurata alla superficie agricola utilizzata (SAU) con esclusione di quella destinata alla produzione foraggiera, alla produzione di frumento ed alla coltivazione intensiva di pero, melo e pesco eccedente le 50 are per azienda.

     La misura dell'indennità compensativa viene concessa secondo gli scaglioni sottoindicati:

     - per i primi 15 ettari: 97 ECU/Ha e per la restante superficie;

     - oltre 15 fino a 30 ettari: 70 ECU per ettaro;

     - oltre 30 fino a 50 ettari: 50 ECU per ettaro;

     - oltre 50 ettari: 20 ECU per ettaro.

     Nel caso di forme associate di gestione gli scaglioni sono determinati moltiplicando il numero degli ettari di cui al comma precedentemente per il numero dei soci.

 

     Art. 5.

     Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, alle cooperative agricole, associazioni di agricoltori, a comuni, comunità montane, università agrarie, comunioni familiari, ed altri organismi ed enti assimilabili, possono essere concessi contributi in conto capitali e concorsi nell'interesse su mutui ventennali, anche comunicabili purché complessivamente non superino il 75% della spesa ritenuta ammissibile.

     La spesa ammissibile per gli aiuti di cui al comma precedente non può eccedere le 80 mila UC. per ogni investimento collettivo e le 400 UC. per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

     Il concorso negli interessi è concesso nella misura stabilita all'art. 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, maggiorata di un punto. In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%.

 

     Art. 6.

     Per favorire la realizzazione di investimenti fissi in aziende agricole che non sono in grado di raggiungere il reddito comparativo indicato all'art. 14 della legge 9 maggio 1975, n. 153, adeguato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 maggio 1976, n. 352, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura corrispondente al valore attualizzato del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per il finanziamento a norma della legge 9 maggio 1975, n. 153, dei piani di sviluppo aziendale nelle zone diverse da quelle considerate dalla presente legge.

     Gli investimenti di cui al precedente comma devono comunque essere attendibilmente finalizzati al conseguimento di più idonei livelli di produttività e di reddito.

 

     Art. 7. [5]

     Le funzioni amministrative relative all'attuazione degli interventi previsti agli articoli 2 e 6 della presente legge sono delegate alle comunità montane e, per le zone svantaggiate non ricadenti nelle aree di competenza delle comunità montane, alle amministrazioni provinciali che le esercitano nel rispetto delle norme contenute o richiamate nella legge stessa, nonché delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

     In via transitoria, per i territori montani ove non siano ancora funzionanti le comunità montane, operano le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

     I rapporti tra la Regione e gli Enti delegati sono regolati dalla legge regionale 7 giugno 1975, n. 70.

 

     Art. 8. [6]

     Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, è data priorità alle domande presentate da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché da cooperativa agricola ed altri organismi associativi composti prevalentemente da coltivatori diretti.

 

     Art. 9.

     I compiti della vigilanza sul mantenimento degli impegni assunti dagli imprenditori agricoli beneficiari dell'indennità compensativa e sulla attuazione delle iniziative finanziate ai sensi degli articoli 2, 5 e 6 della presente legge, spetta agli enti di cui al precedente articolo 7.

     Le agevolazioni concesse possono essere sospese o revocate quando sia accertata la inadempienza dei beneficiari, in tal caso da parte dell'amministrazione concedente viene disposto il recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

 

     Art. 10. [7]

     I provvedimenti assunti dagli enti delegati in applicazione della presente legge, a cura degli enti stessi vengono trasmessi in copia ai Comuni in cui ricadono le aziende per la esposizione per giorni 15 agli albi pretori.

     I ricorsi avversi ai provvedimenti sono presentati alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla loro notifica agli interessati.

     Entro 60 giorni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, vengono assunte le conseguenti decisioni su conforme deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 11. [8]

     La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, provvede annualmente a ripartire tra le comunità montane, le amministrazioni provinciali interessate, i fondi disponibili da destinare distintamente agli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge, tenendo conto per ciascuna area interessata:

     - della superficie agricola utilizzata;

     - dell'importanza rivestita dal comparto zootecnico;

     - delle esigenze manifestate dagli operatori agricoli.

     Per la ripartizione di fondi da destinare agli interventi di cui all'art. 2 dovrà in ogni caso tenersi conto delle esigenze connesse alla erogazione delle quote annue successive alla prima.

     Con la legge di approvazione del bilancio annuale o di sue variazioni, nell'ambito delle risorse complessive disponibili, si dovrà tener conto delle eventuali necessità di incrementare le somme assegnate dallo Stato per far fronte alle esigenze di cui al comma precedente.

 

     Art. 12. [9]

     Le comunità montane, nei programmi stralcio annuali di cui al primo comma dell'art. 15 della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3, o in mancanza, nei programmi annuali di cui all'ultimo comma del citato articolo 15 della stessa legge, devono prevedere la realizzazione di infrastrutture varie, idriche ed elettriche, nonché per le zone a vocazione turistica, di depuratori delle acque.

     Per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente, ad integrazione degli stanziamenti disposti con altre leggi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, viene ripartita tra le comunità montane la somma assegnata alla Regione Campania sullo stanziamento recato dall'art. 15, lettera a), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

     La ripartizione di cui al precedente comma viene effettuata secondo i criteri fissati dall'art. 20 della legge regionale 1974, n. 3.

 

     Art. 13.

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, devono intendersi richiamate le norme fissate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

     L'allegato A di cui all'art. 1 della presente legge si intenderà modificato conformemente alle modifiche eventualmente apportate all'elenco comunitario approvato con la direttiva C.E.E. 75/273 del 28 aprile 1975.

 

     Art. 14.

     All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 5 e 12 della presente legge si farà fronte con le risorse provenienti dalle assegnazioni alla Regione Campania disposte sulle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 10 maggio 1976, n. 352.

 

     Art. 15.

     A partire dall'esercizio finanziario 1979, con la legge di approvazione del bilancio regionale, sarà determinato lo stanziamento da destinare agli interventi di cui all'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 16.

     La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania [10].


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.

[2] L'originaria misura di tre ettari è stata così fissata dall'art. 1 della L.R. 40/1982.

[3] Così sostituito dall'art. 2 della L.R. 40/1982. La disciplina stabilita in detto articolo si applica a decorrere dal 1 gennaio 1982 (art. 6, L.R. 40/1982).

[4] Così sostituito dall'art. 3 della L.R. 40/1982. Per la decorrenza v. nota 2.

[5] Per la erogazione delle agevolazioni previste si applicano le procedure amministrative indicate dall'art. 27 della L.R. 42/1982 (v. art. 69, 2° comma, stessa legge).

[6] Commi 1°, 2°, 3°, abrogati dall'art. 69, 1° comma della L.R. 42/1982.

[7] Comma 2° abrogato dall'art. 4, ultimo comma, della L.R. 40/1982.

[8] Commi 2° e 3° inseriti dall'art. 4 della L.R. 40/1982. Per la decorrenza dell'abrogazione v. nota 2.

[9] Nella utilizzazione delle risorse di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 17 della L.R. 42/1982.

[10] Va segnalato altresì quanto disposto dall'art. 5, L.R. 40/1982, che si riporta: "Le norme di cui alla presente legge ed alla legge regionale 30 agosto 1978, n. 37 si intendono modificate in conformità alle modifiche eventualmente introdotte nella materia da norme statali e comunitarie.