§ 3.1.3 - LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1977, N. 20.
Determinazione dello standard merceologico minimo del latte, delle percentuali di maggiorazione del prezzo base e norme tecniche di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:18/03/1977
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, è fissato, in aggiunta alle norme igienico- sanitarie ed agli altri requisiti previsti dalle leggi nazionali e comunitarie, [...]
Art. 2.  L'aumento percentuale del prezzo base del latte bovino, bufalino, ovino e caprino previsto dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, viene così fissato:
Art. 3.  Ai fini della determinazione dei requisito di cui ai precedenti articoli sono idonei i seguenti metodi di analisi:
Art. 4.  La rilevazione delle caratteristiche del latte, ai fini dell'applicazione del prezzo base e delle maggiorazioni percentuali del prezzo base, avverrà secondo le modalità fissate concordemente tra le [...]
Art. 5.  Le analisi per la determinazione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle maggiorazioni del prezzo base del latte possono essere eseguite [...]
Art. 6.  Non può essere compravenduto il latte privo dei requisiti di genuinità ed integrità, comunque alterato, ovvero contenente:
Art. 7.  L'annata lattiero-casearia ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 8.  Le tecniche e le modalità di analisi al fine di garantire l'esame del latte in contraddittorio, i limiti di aumento del prezzo base fino ai massimi previsti dalla presente legge, le modalità di [...]
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 3.1.3 - LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1977, N. 20.

Determinazione dello standard merceologico minimo del latte, delle percentuali di maggiorazione del prezzo base e norme tecniche di valutazione e controllo, ai fini dell'applicazione della legge 8 luglio 1975, n. 306.

 

Art. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 9 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, è fissato, in aggiunta alle norme igienico- sanitarie ed agli altri requisiti previsti dalle leggi nazionali e comunitarie, il seguente standard merceologico minimo del latte ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa, senza alcuna aggiunta o alterazione:

     a) per il latte bovino:

1) peso specifico 1,029 - 1,034 a + 15°C;

2) grasso tra il 3 ed il 3,3% (p/v);

3) proteine totali 2,8% (p/v);

     b) per il latte bufalino:

1) peso specifico 1,029 - 1,033 a + 15°C;

2) grasso 7% (p/v);

3) proteine 3,7% (p/v);

     c) per il latte ovino:

1) peso specifico 1,035 1,040 a + 15°C;

2) grasso 7% (p/v);

3) proteine totali 2,7% (p/v);

     d) per il latte caprino:

1) peso specifico 1,028 - 1,034 a + 15°C;

2) grasso 3% (p/v);

3) proteine totali 2,7% (p/v).

 

     Art. 2. L'aumento percentuale del prezzo base del latte bovino, bufalino, ovino e caprino previsto dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 della Legge 8 luglio 1975, n. 306, viene così fissato:

     A) Latte bovino, bufalino, ovino e caprino destinato alla trasformazione in formaggi:

     a) per il contenuto in grasso del latte bovino, bufalino, ovino e caprino:

     - maggiorazione dello 0,8% per ogni 0,1% di grasso in più;

     b) per il contenuto in proteine totali:

     1) del latte bovino:

     - maggiorazione del 2% per ogni 0,1% di proteine in più, a partire dal 3%; nessuna maggiorazione è prevista dal 2,8% al 3%;

     2) del latte bufalino, ovino e caprino:

     - maggiorazione del 2% per ogni 0,1% di proteine in più;

     c) per il valore batteriologico e per il solo latte bovino:

     - maggiorazione fino al 2% per il latte con un numero di batteri compreso tra 500.000 e 5.000.000 per millilitro di latte e sino a quando vigerà la speciale proroga concessa all'applicazione del regolamento della CEE;

     d) per le condizioni igienico-sanitarie del bestiame bovino, bufalino, ovino e caprino:

     - maggiorazione del 2% per il latte proveniente da allevamenti indenni da tubercolosi;

     - maggiorazione del 2% per latte proveniente da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi;

     - maggiorazione del 2% per il latte che contiene meno di 300.000 cellule somatiche per millilitro di latte, per lo stato sanitario degli allevamenti riferito alla mastite;

     B) Latte bovino destinato all'alimentazione:

     a) per il contenuto in grasso:

     - maggiorazione dello 0,5% per ogni 0,1% di grasso in più;

     b) per il contenuto in proteine totali:

     - maggiorazione del 2% per ogni 0,1% di proteine in più, a partire dal 3%;

     c) per il valore batteriologico:

     - maggiorazione fino al 3% per il latte con meno di 500.000 batteri per millilitro di latte;

     - maggiorazione fino al 2% per il latte con un numero di batteri compreso fra i 500.000 e 5.000.000 per millilitro di latte e fino a quando vigerà la proroga dell'applicazione del regolamento CEE;

     d) per le condizioni igienico-sanitarie del bestiame:

     - maggiorazione del 5% per il latte proveniente da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi ed ufficialmente indenni da brucellosi;

     - maggiorazione del 2% per il latte che contiene meno di 300.000 cellule somatiche per millilitro di latte per lo stato sanitario dell'allevamento riferito alla mastite bovina. In caso di conferimenti collettivi, le maggiorazioni previste dal presente comma non si applicano qualora uno solo dei conferenti abbia nelle proprie stalle anche un solo animale sprovvisto della richiesta attestazione sanitaria;

     e) per la refrigerazione alla stalla:

     - maggiorazione fino al 4% per il latte refrigerato alla stalla e portato alla temperatura di + 4°C; tale maggiorazione non verrà corrisposta quando la carica batterica superi 500.000 per millilitro di latte.

 

     Art. 3. Ai fini della determinazione dei requisito di cui ai precedenti articoli sono idonei i seguenti metodi di analisi:

     a) grasso:

     - metodo volumetrico Gerber;

     - Milk-0-Tester e similari nefelometrici;

     - tecniche strumentali chimiche e chimico-fisiche;

     b) proteine:

     - metodo all'amido nero;

     - metodo all'arancio G.

     - tecniche strumentali chimiche e chimico-fisiche;

     c) carica microbica:

     - metodi indiretti: blu di metilene-resazurina;

     d) stato sanitario dell'allevamento nei riguardi della mastite bovina:

     - conta citologica;

     - california test.

     La sanità degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi viene documentata dai produttori di latte con la presentazione, agli utilizzatori, del certificato del Veterinario Provinciale.

 

     Art. 4. La rilevazione delle caratteristiche del latte, ai fini dell'applicazione del prezzo base e delle maggiorazioni percentuali del prezzo base, avverrà secondo le modalità fissate concordemente tra le parli contraenti, in sede di stipula del contratto di conferimento. Quest'ultimo conterrà una specifica indicazione del laboratorio, prescelto tra quelli indicati dalla presente legge, incaricato di effettuare le analisi che si rendessero necessarie a seguito di eventuali contestazioni.

     Se il contratto di conferimento non prevede analisi in contraddittorio o, comunque, norme concordate tra le parti, gli utilizzatori del latte devono notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al conferente, l'eventuale avvenuta variazione delle caratteristiche del latte, entro due giorni dalla data della rilevazione, in modo da consentire all'altra parte interessata eventuali accertamenti.

     I laboratori di cui al primo comma preleveranno i campioni di latte alla presenza delle parti interessate. Nei casi di latte proveniente da bestiame sottoposto a duplice mungitura nella giornata, il campione sarà composto in parti uguali dal prodotto delle due mungiture. Tutte le spese per il prelievo, trasporto ed analisi dei campioni vanno a carico della parte soccombente.

 

     Art. 5. Le analisi per la determinazione delle caratteristiche del latte, nel rispetto delle disposizioni vigenti e per l'applicazione delle maggiorazioni del prezzo base del latte possono essere eseguite da:

     1) Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi della Regione;

     2) Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno di Portici;

     3) Laboratorio dell'Università degli Studi di Napoli;

     4) Laboratorio merceologico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli;

     5) Laboratorio di Analisi dell'Istituto Tecnico Agrario "F. De Sanctis" di Avellino;

     6) Laboratori delle aziende pubbliche locali di risanamento del latte.

     L'Istituto di Industrie Agrarie dell'Università degli Studi di Napoli in Portici dovrà sovraintendere alla taratura degli strumenti dei Laboratori autorizzati e ad un super controllo per la necessaria uniformità di analisi.

 

     Art. 6. Non può essere compravenduto il latte privo dei requisiti di genuinità ed integrità, comunque alterato, ovvero contenente:

     a) colostro e sangue;

     b) latte in polvere, farina lattea o latte artificiale;

     c) sostanze estranee alla sua normale composizione;

     d) sedimento anormale eccedente oltre la norma;

     e) residui di sostanze medicamentose e di principi farmacologicamente attivi, quali ormoni e fitofarmaci;

     f) disinfestanti e disinfettanti;

     g) conservativi, neutralizzanti ed altre sostanze atte a correggerne i difetti.

 

     Art. 7. L'annata lattiero-casearia ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

 

     Art. 8. Le tecniche e le modalità di analisi al fine di garantire l'esame del latte in contraddittorio, i limiti di aumento del prezzo base fino ai massimi previsti dalla presente legge, le modalità di controllo alla stalla ed eventuali modalità di pagamento saranno oggetto della contrattazione tra le parti.

     Le maggiorazioni del prezzo dovranno essere pagate, nel termine massimo di tre mesi, dall'acquirente al singolo produttore che ha conferito latte superiore allo standard merceologico previsto dalla presente legge.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.