§ 3.1.0 - L.R. 28 aprile 1975, n. 23.
Norme in materia di assegnazione di terre incolte.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:28/04/1975
Numero:23


Sommario
Art. 1.  A norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente di Sviluppo agricolo in Campania può ottenere la concessione delle terre incolte o insufficientemente [...]
Art. 2.  L'Ente di Sviluppo agricolo in Campania provvede ad assegnare le predette terre a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli ed associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per [...]
Art. 3.  Nel caso in cui le terre concesse non siano suscettibili della utilizzazione prevista dall'articolo precedente, l'Ente può utilizzarle per finalità di ricerca e sperimentazione agraria.


§ 3.1.0 - L.R. 28 aprile 1975, n. 23. [1]

Norme in materia di assegnazione di terre incolte.

 

Art. 1. A norma del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente di Sviluppo agricolo in Campania può ottenere la concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

 

     Art. 2. L'Ente di Sviluppo agricolo in Campania provvede ad assegnare le predette terre a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli ed associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

 

     Art. 3. Nel caso in cui le terre concesse non siano suscettibili della utilizzazione prevista dall'articolo precedente, l'Ente può utilizzarle per finalità di ricerca e sperimentazione agraria.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 giugno 2016, n. 21.