Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.5 formazione professionale |
Data: | 28/03/1987 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. La Regione, nel rispetto della Legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, delle norme contenute nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di formazione professionale ed in attuazione della Legge [...] |
Art. 2. La Regione, a richiesta degli enti di cui all'art. 5 della Legge n. 845/78 può autorizzare i corsi di formazione professionale e condizione che: |
Art. 3. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico possono essere autorizzati corsi di qualificazione e di specializzazione con [...] |
Art. 4. Al gestore privato che abbia ottenuto l'autorizzazione dei corsi è vietato, nell'uso della corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative alle attività formative, l'uso di diciture [...] |
Art. 5. L'autorizzazione dei corsi è concessa con provvedimento della Giunta regionale previo parere dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. [...] |
Art. 6. Le prove finali per il conseguimento di una qualifica o specializzazione si svolgono presso la sede concorsuale innanzi ad una commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente della [...] |
Art. 7. Con il superamento delle prove finali di corsi tesi al conseguimento di una qualifica compresa nelle fasce di mansioni e funzioni professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, [...] |
Art. 8. E' istituito presso il Servizio regionale di Formazione Professionale il "Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di Formazione Professionale". |
Art. 9. I soggetti di cui all'art. 5 della Legge n. 845/78, interessati a promuovere interventi formativi autofinanziati, debbono inoltrare entro il 31 gennaio ai Servizi regionale e provinciale di [...] |
Art. 10. Agli allievi frequentanti corsi di qualifica autofinanziati vengono estese le agevolazioni previste dalla Legge n. 845/78, artt. 12 e 13. |
Art. 11. Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1986/87, il termine di cui all'art. 9 viene fissato improrogabilmente allo scadere del sessantesimo giorno dall'entrata [...] |
§ 2.5.12 - L.R. 28 marzo 1987, n. 19. [1]
Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati.
Art. 1. La Regione, nel rispetto della Legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845, delle norme contenute nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di formazione professionale ed in attuazione della Legge regionale 30 luglio 1977, n. 40, può autorizzare l'esercizio delle attività di formazione professionale autofinanziate.
Tali attività possono interessare ciascun settore produttivo e sono rivolte a tutti i cittadini che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che ne siano stati esentati.
Art. 2. La Regione, a richiesta degli enti di cui all'art. 5 della Legge n. 845/78 può autorizzare i corsi di formazione professionale e condizione che:
- gli ambienti destinati allo svolgimento dei corsi rispondano ai requisiti indicati dalle norme vigenti in materia di edilizia scolastica ed ai regolamenti igienico-edilizi comunali;
- le attrezzature didattiche siano idonee in relazione ai corsi e rispettino le prescrizioni previste dalle norme antinfortunistiche. Gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui sopra competono per i locali al Comune e per le attrezzature alla Amministrazione Provinciale;
- il personale docente sia in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione all'insegnamento delle attività di formazione professionale regionale e che non sia dipendente dalla Regione o dagli Enti locali;
- i programmi svolti siano conformi agli ordinamenti didattici della Regione;
- i corsi non siano in contrasto con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione professionale e sia presentato l'intero piano finanziario per ciascun corso;
- il gestore dell'ente non sia un pubblico dipendente.
L'autorizzazione si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e non si estende alla istituzione promotrice dei corsi stessi né dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.
Art. 3. Al fine di favorire l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico possono essere autorizzati corsi di qualificazione e di specializzazione con programmi e durata difformi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici regionali.
Art. 4. Al gestore privato che abbia ottenuto l'autorizzazione dei corsi è vietato, nell'uso della corrispondenza ed in tutte le forme pubblicitarie relative alle attività formative, l'uso di diciture diverse da "corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Campania ai sensi della legge n. .... del ........".
L'adozione di altre diciture comporta la revoca immediata dell'autorizzazione.
Art. 5. L'autorizzazione dei corsi è concessa con provvedimento della Giunta regionale previo parere dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 40/77.
La domanda per l'autorizzazione dei corsi deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta e inviata contestualmente all'Assessore regionale alla Formazione Professionale e all'Amministrazione Provinciale.
Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio sono delegate alla vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi.
Per il venir meno dei requisiti o per eventuali irregolarità riscontrate nello svolgimento delle attività, l'autorizzazione viene revocata con provvedimento motivato della Giunta regionale.
Art. 6. Le prove finali per il conseguimento di una qualifica o specializzazione si svolgono presso la sede concorsuale innanzi ad una commissione esaminatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e così costituita:
- quattro componenti di cui all'art. 14 della Legge n. 845/78;
- due membri designati dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio;
- un esperto iscritto da almeno cinque anni negli albi professionali delle Camere di Commercio italiane o un docente di ruolo degli istituti tecnici, professionali, d'arte o dei centri regionali di formazione professionale. L'esperto o il docente sono nominati dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale e svolgono funzioni di Presidente;
- un funzionario regionale, nominato dall'Assessore regionale alla Formazione Professionale, con mansioni di segretario.
Art. 7. Con il superamento delle prove finali di corsi tesi al conseguimento di una qualifica compresa nelle fasce di mansioni e funzioni professionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, gli allievi conseguono attestati professionali convalidati dalla Regione, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 845/78.
Art. 8. E' istituito presso il Servizio regionale di Formazione Professionale il "Registro dei soggetti promotori di attività autofinanziate di Formazione Professionale".
I soggetti di cui all'art. 5 della Legge n. 845/78 che promuovano iniziative di formazione professionale, finalizzate al conseguimento di una qualifica o specializzazione, sono iscritti nel registro con la indicazione delle attività che si propongono di svolgere.
Art. 9. I soggetti di cui all'art. 5 della Legge n. 845/78, interessati a promuovere interventi formativi autofinanziati, debbono inoltrare entro il 31 gennaio ai Servizi regionale e provinciale di Formazione Professionale il piano annuale proposto per la competente autorizzazione.
Art. 10. Agli allievi frequentanti corsi di qualifica autofinanziati vengono estese le agevolazioni previste dalla Legge n. 845/78, artt. 12 e 13.
Art. 11. Nella fase di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno 1986/87, il termine di cui all'art. 9 viene fissato improrogabilmente allo scadere del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, previa presentazione della documentazione di rito, da trasmettere alla Regione Campania - Servizio Formazione Professionale - e all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.
[1] Abrogata dall'art. 56 della