§ 2.4.52 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.
Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:23/02/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Principi e Finalità.
Art. 2.  Oggetto della legge.
Art. 3.  Definizione.
Art. 4.  Riconoscimento dell’interesse regionale.
Art. 5.  Compiti fondamentali dei musei.
Art. 6.  Sistema museale associativo.
Art. 7.  Adempimenti.
Art. 8.  Regolamento dei musei.
Art. 9.  Personale dei musei.
Art. 10.  Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 11.  Piano triennale.
Art. 12.  Piano annuale.
Art. 13.  Interventi e contributi.
Art. 14.  Controllo.
Art. 15.  Comitato regionale per i musei.
Art. 16.  Norma finanziaria.
Art. 17.  Centri e strumenti di servizio.
Art. 18.  Norma transitoria.


§ 2.4.52 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 12.

Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.

(B.U. 28 febbraio 2005, n. 14).

 

TITOLO I

Indirizzi generali

 

Art. 1. Principi e Finalità.

     1. La Regione Campania, nell’ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individua e favorisce le iniziative per la promozione, la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali della Campania e la utilizzazione di tale patrimonio al fine di assicurare lo sviluppo degli studi e della ricerca scientifica ed il diritto alla cultura di tutta la comunità.

     2. La Regione, anche in concorso con gli enti locali e con gli altri soggetti titolari dei musei riconosciuti ai sensi dell’articolo 4, ne promuove e favorisce l’istituzione, la valorizzazione e la fruizione al fine di:

     a) conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse artistico, storico, scientifico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli enti locali o di interesse locale;

     b) provvedere ad interventi diretti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio, assicurandone la pubblica fruizione;

     c) promuovere ricerche, itinerari e attività informative e didattiche, anche con l’apporto delle soprintendenze, delle università, degli enti di ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale, al fine di consentire la conoscenza dell’intero patrimonio culturale regionale.

 

     Art. 2. Oggetto della legge.

     1. Sono oggetto della presente legge i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale nonché gli ecomusei di iniziativa degli enti locali per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte.

 

TITOLO II

Definizione e disciplina dei musei di enti locali e di interesse locale

 

     Art. 3. Definizione.

     1. Il museo è una istituzione culturale permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico. Effettua ricerche sulle testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, di educazione e di diletto.

     2. Sono musei di enti locali quelli istituiti e gestiti dai comuni, dalle province e dalle comunità montane.

     3. Sono musei di interesse locale quelli appartenenti a soggetti giuridici diversi dagli enti locali.

     4. Gli enti locali e i soggetti giuridici diversi dagli enti locali per istituire propri musei devono possedere locali idonei, un patrimonio di beni da esporre e personale scientifico, tecnico e di custodia idoneo alla tipologia e alla dimensione della struttura museale. Devono, inoltre, dotarsi del regolamento di gestione del museo di cui all’articolo 8.

     5. Il settore regionale musei e biblioteche verifica i requisiti di cui al comma 4, ne valuta l’idoneità ed autorizza l’istituzione del museo

 

     Art. 4. Riconoscimento dell’interesse regionale.

     1. Sono considerati musei di interesse regionale tutti i musei, le raccolte o le collezioni particolarmente significative di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali, cui la Giunta regionale, su richiesta dei soggetti proprietari e su proposta dell’assessore competente, attribuisce con delibera lo status di interesse regionale.

     2. La richiesta deve essere inoltrata al settore regionale musei e biblioteche entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:

     a) dichiarazione di proprietà del bene;

     b) dichiarazione del titolo di proprietà dell’immobile sede del museo o, se l’immobile non è di proprietà degli enti titolari dei musei, la dichiarazione di disponibilità dello stesso senza soluzione di continuità per almeno dieci anni;

     c) planimetria dei locali del museo;

     d) planimetria della zona dell’insediamento dell’immobile;

     e) relazione tecnico-scientifica sui beni esposti e sull’idoneità dei locali museali;

     f) nulla osta della territoriale soprintendenza ai beni archeologici o di quella per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, se si tratta di beni rientranti nelle competenze delle stesse;

     g) proposta di regolamento di gestione del museo.

     3. In caso di musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali la documentazione di cui al comma 2 deve essere integrata dalla copia dell’atto costitutivo dell’ente e dello statuto, da cui risulti che l’ente è senza scopo di lucro. La documentazione deve essere inviata, per conoscenza, anche alla locale amministrazione comunale.

     4. Il riconoscimento dell’interesse regionale dei musei è il presupposto indispensabile per la ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 5. Compiti fondamentali dei musei.

     1. Sono compiti fondamentali del museo:

     a) l’individuazione, l’acquisizione, l’inventariazione, la catalogazione, l’ordinamento, la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle raccolte;

     b) l’attività di documentazione, ricerca scientifica e storica negli ambiti e nelle materie di competenza;

     c) la fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati;

     d) l’organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola, dell’università e delle istituzioni culturali e di ricerca;

     e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali;

     f) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite.

     2. I musei, per lo svolgimento delle attività e dei settori di competenza, possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, dell’apporto degli istituti centrali e degli organi periferici del ministero per i beni e le attività culturali, delle università, della scuola, degli enti di ricerca e degli istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

 

     Art. 6. Sistema museale associativo.

     1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, per l’ordinamento e per il migliore funzionamento dei musei e dei servizi all’utenza, gli enti locali possono associarsi e formare sistemi museali territoriali o tematici cui possono aderire gli altri soggetti proprietari di musei dichiarati dalla Regione di interesse regionale.

     2. Il sistema museale territoriale o tematico è disciplinato da accordi tra i soggetti associati ai sensi della presente legge.

 

     Art. 7. Adempimenti.

     1. Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, raccolte e collezioni dichiarati di interesse regionale devono garantire:

     a) l’apertura al pubblico;

     b) la disponibilità di servizi gratuiti per la consultazione e l’uso didattico dei dati relativi ai beni conservati;

     c) la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni e delle persone;

     d) la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per la ordinaria gestione del museo e per il perseguimento delle sue finalità;

     e) la tenuta di inventari e cataloghi, compilati ai sensi della normativa statale e regionale vigente, nei quali devono essere indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili.

     2. Ogni museo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, pena l’esclusione dai contributi regionali, deve affiancare allo statuto costitutivo il regolamento museale di funzionamento e di fruizione dei beni, di cui all’articolo 8.

 

     Art. 8. Regolamento dei musei.

     1. Il regolamento museale prevede:

     a) la natura del museo come organismo permanente senza scopo di lucro;

     b) la missione e la finalità del museo;

     c) le forme di governo e di gestione, l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile;

     d) le norme e le dotazioni di personale, i requisiti e le responsabilità del direttore o del responsabile del museo; i principi ed i criteri generali relativi alla dotazione organica, alle forme di reclutamento ed inquadramento contrattuale del personale, ai rapporti di collaborazione e di consulenza e alle modalità di affidamento dei servizi in concessione, in una visione globale delle problematiche relative alle risorse umane;

     e) il patrimonio;

     f) i principi generali e le regole specifiche per la gestione e cura delle collezioni;

     g) i principi generali e le regole specifiche per l’erogazione dei servizi al pubblico;

     h) le modalità di raccolta dei dati sull’attività e la gestione del museo ai fini statistici e di programmazione;

     i) i compiti e le funzioni che il museo deve assumere in riferimento al contesto territoriale e nell’ambito di una eventuale forma di organizzazione associata.

     2. L’organo di governo del museo deve approvare e rendere pubblico, con l’invio di copia almeno all’assessorato regionale al ramo e a quello provinciale territorialmente competente, un documento programmatico che, in conformità al regolamento del museo, ne individua gli obiettivi annuali e pluriennali.

 

     Art. 9. Personale dei musei.

     1. Ogni museo, per realizzare i propri compiti, deve essere dotato, da parte degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili, di personale adeguato per numero e qualificazione in relazione:

     a) alle sue dimensioni;

     b) alle caratteristiche delle collezioni;

     c) alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le altre istituzioni del territorio.

     2. La Regione promuove e finanzia progetti di formazione e di aggiornamento professionale del personale operante nei musei degli enti locali o di interesse locale, ai sensi della lettera j) comma 1 dell’articolo 10.

     Le attività di formazione possono essere effettuate in collaborazione con le università, gli istituti centrali e periferici dello Stato, i musei degli enti locali ed altri istituti di ricerca.

     3. Gli enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei di interesse locale favoriscono la partecipazione del personale alle iniziative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, anche all’estero, in orario di servizio o comunque retribuito.

 

TITOLO III

Funzioni e competenze

 

     Art. 10. Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione:

     a) elabora le linee programmatiche e i piani di intervento triennali e annuali;

     b) individua le risorse da destinare ai musei, riconosciuti di interesse regionale, cui sono concessi i contributi, nonché le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi;

     c) individua le collezioni, le raccolte ed i musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali da riconoscere di interesse regionale con decreto dell’assessore regionale competente;

     d) approva le direttive per il funzionamento dei musei;

     e) rileva le condizioni attuali di ogni museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi quantitativi e qualitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per ogni museo o sistema; registra gli ulteriori livelli eventualmente su scala provinciale, intercomunale e comunale;

     f) promuove iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di più musei e realizza progetti ed iniziative anche in [1]

     g) collaborazione con musei e istituti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei;

     h) detta direttive, d’intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamità naturale;

     i) promuove d’intesa con le province la costituzione di sistemi museali territoriali;

     j) promuove i progetti di inventariazione e catalogazione nel rispetto delle metodologie definite con accordi tra il ministero per i beni e le attività culturali e le regioni in conformità alla lettera e), comma 4, articolo 149 del decreto legislativo n.112/98;

     k) definisce i profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei ed emana atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o ai soggetti titolari della gestione dei musei;

     l) istituisce musei regionali, come istituzioni di salvaguardia, di promozione e di valorizzazione dei beni culturali regionali;

     m) incrementa il patrimonio pubblico di beni culturali sia con l’acquisto diretto, sia con l’esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61, 62 e 95 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia con il sostegno agli enti locali nell’esercizio delle stesse funzioni.

     2. Per i fini di cui all’articolo 1 le province:

     a) promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.

     b) favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul proprio territorio;

     c) promuovono d’intesa con la Regione la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici;

     d) svolgono, se titolari di musei, ai fini della loro gestione, funzioni analoghe a quelle disciplinate per i comuni.

     3) I comuni provvedono, in forma diretta o associata:

     a) all’istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari nonché all’approvazione dei regolamenti e delle carte dei servizi ed alla promozione dell’autonomia gestionale;

     b) all’apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscano la più ampia fruizione da parte della collettività;

     c) all’efficienza delle strutture e all’idoneità dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni e delle persone;

     d) alle misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei;

     e) alla collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

     4. Nell’ambito delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono stipulare convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l’integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell’ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

 

TITOLO IV

Programmazione

 

     Art. 11. Piano triennale.

     1. Il Piano triennale è lo strumento di programmazione pluriennale.

     2. La Giunta regionale approva la proposta di piano triennale formulata dall’assessore competente entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo anno di ogni triennio, e lo invia alla commissione consiliare competente che esprime entro trenta giorni il suo parere. Decorso il termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

     3. Il piano triennale:

     a) prevede gli interventi di salvaguardia che rivestono particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale d’intesa con le competenti Soprintendenze territoriali ove previsto;

     b) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale;

     c) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale campano;

     d) programma le iniziative per l’incremento delle raccolte;

     e) programma gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale;

     f) determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all’entità ed ai profili professionali del personale;

     g) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto;

     h) programma le iniziative e gli interventi a cura del settore musei e biblioteche.

 

     Art. 12. Piano annuale.

     1. Il programma annuale di attuazione costituisce lo strumento:

     a) di realizzazione del piano triennale;

     b) di monitoraggio e verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi pregressi;

     c) di riparto delle risorse finanziarie.

     2. Il programma annuale di attuazione è costituito da progetti, predisposti dagli enti locali e dal settore competente, nonché dagli altri soggetti titolari di istituti museali, riconosciuti di interesse regionale, con la richiesta di contributi regionali, che dalla Regione sono valutati coerenti con gli obiettivi di cui all’articolo 1;

     3. I progetti, firmati dal direttore del museo o da esterni con adeguata qualificazione comprovata da dettagliato curriculum professionale, con le relative istanze di contributo sono trasmessi entro il 31 gennaio alla Giunta regionale, al fine della predisposizione del piano annuale degli interventi.

 

TITOLO V

Contributi e procedure

 

     Art. 13. Interventi e contributi.

     1. In attuazione del piano triennale i piani annuali prevedono e determinano gli interventi ed i relativi contributi. I contributi sono concessi per le seguenti finalità:

     a) istituzione di musei di enti locali;

     b) adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale;

     c) allestimenti e strumentazione per i musei di enti locali e di interesse locale;

     d) censimento, inventariazione, catalogazione, manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte dei musei degli enti locali e di interesse locale;

     e) edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale dei musei;

     f) acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte dei musei di enti locali e di interesse regionale;

     g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;

     h) interventi a sostegno della costituzione, funzionamento e sviluppo di sistemi museali;

     i) iniziative dirette della Regione;

     j) progetti di formazione e aggiornamento del personale dei musei ai sensi della lettera j) comma 1 dell’articolo 10.

     2. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

 

     Art. 14. Controllo.

     1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge:

     a) per le spese correnti devono trasmettere all’assessorato regionale competente, entro il 30 ottobre del secondo anno successivo a quello dell’assegnazione del contributo, una dettagliata relazione sulle attività svolte e il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute;

     b) per le spese di investimento devono trasmettere all’assessorato regionale competente, entro il 30 novembre del terzo anno successivo all’esercizio finanziario di assegnazione dei contributi, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute.

     2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dagli uffici del settore musei e biblioteche ai quali compete vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali.

     3. L’inadempienza di quanto previsto nel comma 1 comporta la decadenza dal diritto al contributo, che è notificata con decreto del dirigente del settore musei e biblioteche. All’ente o all’istituzione museale per il quale è intervenuta tale decadenza non potranno essere concessi altri contributi regionali nell’anno successivo alla data del provvedimento.

     4. Se un museo, riconosciuto di interesse regionale chiude in via definitiva, tutte le attrezzature e i beni acquisiti con contributi regionali sono, con decreto dell’assessore ai musei e alle biblioteche, trasferiti e assegnati per l’esposizione al più vicino museo di ente locale.

     5. I contributi revocati in applicazione della disposizione di cui al comma 3 sono riassegnati ai musei per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla presente legge.

 

TITOLO VI

Consulenza e partecipazione

 

     Art. 15. Comitato regionale per i musei.

     1. E’ istituito il comitato regionale per i musei con decreto del presidente della Giunta regionale.

     2. Il comitato dura in carica tre anni ed è composto da:

     a) L’assessore regionale ai musei e biblioteche o suo delegato;

     b) Il dirigente pro tempore del settore musei e biblioteche;

     c) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell’unione delle province italiane;

     d) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell’associazione nazionale dei comuni d’Italia;

     e) da tre esperti di documentata e riconosciuta competenza nel settore di cui uno designato dall’assessore regionale ai musei e due dalla commissione consiliare competente in materia di cultura;

     f) dal direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali o suo delegato;

     g) dal rappresentante della conferenza episcopale regionale della Campania.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore musei e biblioteche designato dall’assessore al ramo.

     4. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare:

     a) esprime pareri per la formulazione del piano triennale e del piano annuale degli interventi;

     b) formula proposte ed esprime pareri sui progetti per la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici;

     c) esprime pareri su richiesta del presidente del comitato.

 

TITOLO VII

Norme finanziarie transitorie e finali

 

     Art. 16. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 17. Centri e strumenti di servizio.

     1. Nei termini utili la Giunta regionale su proposta dell’assessore competente predispone un provvedimento per la definizione di strumenti utili all’organizzazione dei servizi di catalogo, documentazione, manutenzione e restauro nonché alla promozione, ai sensi della normativa vigente, delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici del ministero per i beni e le attività culturali, le istituzioni competenti ad ogni livello ed altri soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 18. Norma transitoria.

     1. Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4.

     2. Limitatamente al primo anno di applicazione della legge, il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 12 è predisposto dal competente settore regionale, una volta acquisite le istanze dei musei e definiti gli interventi promozionali. [2]

     3. Fino al momento in cui il comitato regionale dei musei di cui all’articolo 14 non è operante, le funzioni dello stesso sono esercitate dal settore musei e biblioteche.

     4. La disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 4, relativa alla necessità del riconoscimento dello status di museo di interesse regionale per accedere ai contributi, per i musei già esistenti, sia di enti locali che di interesse locale, diventa operativa a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

     5. Il regolamento di attuazione della presente legge regionale è approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.


[1] Così nel B.U.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24.