§ 2.4.38 – Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 12.
Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:07/04/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Iniziative culturali.
Art. 3.  Giornata per la Pace e per i Diritti Umani.
Art. 4.  Premio per la Pace e per i Diritti Umani.
Art. 5.  Istituzione del Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani.
Art. 6.  Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani.
Art. 7.  Finanziamenti.
Art. 8.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.4.38 – Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 12.

Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani.

(B.U. n. 19 del 17 aprile 2000).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Campania riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

     2. In attuazione a tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità campana di una cultura dell'educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la non violenza, fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.

     3. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nei precedenti comma, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle Organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Iniziative culturali.

     1. Per la conoscenza, l'approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, la Regione eroga contributi per indagine e ricerche, nonché per incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione, formazione e studio con la partecipazione di studiosi ed esperti, a livello nazionale ed internazionale promossi da enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi ed organizzazioni non governative legalmente riconosciute che svolgano attività di educazione alla pace e ai diritti umani.

     2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la Giunta regionale, visto il piano annuale degli interventi formulato, sulla scorta delle istanze pervenute, dal Comitato di cui all'articolo 5, eroga i contributi con atto deliberativo nei limiti dello stanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.

     3. Per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti, la Giunta regionale ha cura di raccogliere ogni utile dato prodotto, nonché acquisirne di nuovi anche mediante convenzioni da stipularsi con centri di studio e ricerca nazionali ed internazionali. Tale archivio per la raccolta della documentazione dei dati sulla pace e sui diritti umani si avvale della consulenza del Comitato di cui al successivo capitolo 5, ed ha lo scopo di fornire alle istituzioni e ai cittadini ogni documentazione, ed informazione utile al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1.

 

     Art. 3. Giornata per la Pace e per i Diritti Umani.

     1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione, da parte dell'assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è individuata come giornata per la Pace e per i Diritti Umani nella Regione Campania.

     2. In relazione alla promozione ed alla salvaguardia della Pace ed al riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini di ricordare il significato della data di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, determina le iniziative da adottare per le celebrazioni della data stessa.

 

     Art. 4. Premio per la Pace e per i Diritti Umani.

     1. La Regione istituisce un premio annuale per la Pace e per i Diritti Umani, da assegnare a persone, Enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni, che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui alla presente Legge.

     2. Il premio, denominato "Campania per la pace e per i Diritti umani", viene conferito entro il 31 dicembre di ogni anno dal Presidente del Consiglio regionale su proposta del Comitato di cui al successivo articolo 5.

 

     Art. 5. Istituzione del Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani.

     1. Per realizzare il necessario collegamento programmatorio ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate all'articolo 1, nonché per formulare il programma annuale di interventi, è istituito il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani.

     2. Il Comitato è composto:

a) da un Presidente nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto tra i consiglieri eletti in Consiglio regionale o nei Consigli provinciali ed in uno dei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti della Regione;

b) da due componenti, con esperienza nel settore, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale;

c) da un rappresentante indicato dall’ANCI, secondo le prerogative di rappresentanza degli enti locali in sede di concertazione regionale;

d) da due rappresentanti degli organismi compresi nel registro di cui all’articolo 6, tra quelli indicati dagli stessi organismi;

e) da un rappresentante degli atenei campani, indicati dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;

f) da un rappresentante delle associazioni di categoria, dell’industria e del commercio, indicato dagli organismi preposti ed in loro rappresentanza in sede di concertazione regionale;

g) da un rappresentante del Forum regionale della gioventù istituito dal Consiglio regionale della Campania, indicato dall’organismo preposto [1].

     3. Il Comitato redige apposito regolamento interno, che indica le modalità della sua composizione, oltre che a regolare ogni attività.

     4. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle attrezzature, dei locali, nonché del personale messi a disposizione dalla Giunta regionale.

     5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo Comitato.

     6. Il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     7. In sede di prima applicazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla designazione dei rappresentanti di cui alla lettera c) comma 2, provvede il comitato promotore dell'iniziativa popolare di presentazione del presente testo legislativo al Consiglio regionale; alla designazione dei consiglieri di cui alla lettera b) provvede il Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 6. Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani.

     1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani, comprendenti quelli che prevedono, nell'atto costituito, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa non violente e della solidarietà.

     2. Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

     a) assenza di fini di lucro;

     b) prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative a favorire la realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare non violenta e del disarmo;

     c) prevedere un ordinamento interno a base democratica;

     d) essere costituite legalmente da almeno un anno alla data di richiesta di iscrizione al presente Registro.

     3. L'iscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Finanziamenti.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge si provvederà con la Legge di bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

     Art. 8. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così sostituito dall'art. 48 della L.R. 27 gennaio 2012, n. 1.