§ 2.4.34 - Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 12.
Contributo della Regione Campania a favore dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:05/06/1996
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Campania concede un contributo annuo all'Emeroteca- Biblioteca Tucci al fine di incoraggiarne e sostenerne le attività culturali.
Art. 2.      1. Il contributo di cui all'articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 3.      1. Per l'anno 1996 il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.      1. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito in Lire 600 milioni per l'anno finanziario 1996.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.4.34 - Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 12.

Contributo della Regione Campania a favore dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci di Napoli.

(B.U. n. 36 del 14 giugno 1996).

 

Art. 1.

     1. La Regione Campania concede un contributo annuo all'Emeroteca- Biblioteca Tucci al fine di incoraggiarne e sostenerne le attività culturali.

 

     Art. 2.

     1. Il contributo di cui all'articolo precedente viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

     2. L'Ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta Regionale, Assessorato all'Istruzione e Promozione Culturale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta e sui programmi previsti per l'anno successivo.

 

     Art. 3.

     1. Per l'anno 1996 il contributo di cui all'articolo 1 viene erogato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. L'Ente beneficiario entro sessanta giorni dall'erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 4.

     1. Il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge è stabilito in Lire 600 milioni per l'anno finanziario 1996.

     2. All'onere per l'anno 1996, stabilito in Lire 600 milioni, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 5162 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, mediante prelievo dell'occorrente somma dallo stanziamento di cui al capitolo 1030 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1995, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.

     3. Per gli anni successivi l'entità del contributo sarà definita con le leggi di approvazione del bilancio, sulla base di una verifica dell'attività svolta dalla Emeroteca-Biblioteca Tucci, utilizzando quota parte delle risorse libere della Regione.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.