§ 2.4.28 - L.R. 27 aprile 1990, n. 30.
Iniziative di promozione culturale nell'ambito dell'editoria campana.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:27/04/1990
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Fini ed obiettivi.
Art. 2.  Attività ammesse a contributo.
Art. 3.  Assegnazione premi.
Art. 4.  Destinatari dei contributi e dei premi.
Art. 5.  Modalità di concessione dei contributi.
Art. 6.  Modalità ed assegnazione dei premi.
Art. 7.  Contributo di promozione e divulgazione editoriale.
Art. 8.  Riduzione e revoca dei contributi.
Art. 9.  Norma transitoria.
Art. 10.  Norma finanziaria.


§ 2.4.28 - L.R. 27 aprile 1990, n. 30. [1]

Iniziative di promozione culturale nell'ambito dell'editoria campana.

(B.U. n. 21 del 7 maggio 1990).

 

Art. 1. Fini ed obiettivi.

     La Regione, al fine di sollecitare e promuovere lo sviluppo della comunità e la formazione integrale del cittadino, nonché la crescita del patrimonio culturale nell'ambito degli obiettivi sanciti dagli artt. 4 e 6 dello Statuto, concorre, mediante la concessione di contributi e assegnazione di premi, alla promozione di attività dirette a favorire lo sviluppo della editoria campana.

 

     Art. 2. Attività ammesse a contributo.

     La Regione, per gli scopi di incentivazione e promozione culturale della presente legge, può concedere contributi per:

     1) la pubblicazione di opere di alto valore culturale, nonché di collane o periodici attinenti al patrimonio storico, artistico, scientifico e socio-economico della Regione;

     2) l'organizzazione di fiere e mostre, anche itineranti, del libro e del periodico edito in Campania; la partecipazione promozionale di editori, singoli o associati, a fiere ed a mostre regionali, nazionali ed internazionali, del libro e del periodico;

     3) la pubblicazione di cataloghi annuali, ovvero di bollettini mensili, idonei a far conoscere in sede regionale, nazionale ed estera, la produzione editoriale in Campania.

     Per la concessione dei contributi di cui al n. 1 in premessa, che potranno variare da un minimo di L. 2.500.000 ad un massimo di L. 10.000.000 si terrà conto:

     a) della qualità e l'impegno nella composizione e nella grafica dei testi, compreso l'eventuale corredo iconografico;

     b) della continuità e prestigio nazionale ed internazionale delle pubblicazioni e dei programmi di massima, possibilmente poliennali;

     c) della tiratura della pubblicazione risultante dai bollini SIAE.

 

     Art. 3. Assegnazione premi.

     La Regione Campania, al fine di valorizzare ed incentivare il patrimonio culturale, istituisce i seguenti premi annuali in favore delle imprese editoriali campane:

     a) un premio di L. 10.000.000 all'editore che abbia pubblicato saggi di alto livello culturale con preferenza per i temi attinenti il Mezzogiorno;

     b) un premio di L. 5.000.000 all'editore per la migliore pubblicazione sotto il profilo grafico;

     c) un premio di L. 5.000.000 all'editore che abbia curato la ristampa di una opera di rilevante interesse.

 

     Art. 4. Destinatari dei contributi e dei premi.

     I contributi ed i premi di cui ai precedenti articoli possono essere attribuiti esclusivamente ad editori - singoli o associati - con sede editoriale nella Regione Campania, che abbiano svolto un'attività almeno biennale e che abbiano un catalogo con almeno 25 titoli, o che abbiano riconosciuto prestigio nazionale ed internazionale.

     Sono ammesse a contributo o a premio solo opere stampate da industrie grafiche con sede nel territorio regionale.

 

     Art. 5. Modalità di concessione dei contributi.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge vanno inoltrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale all'Istruzione e Cultura, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 4 e di una relazione sul programma di attività per la quale è richiesto il contributo, sulle relative modalità di attuazione ovvero sul piano dell'opera da pubblicare nonché sulla previsione della spesa occorrente.

     La concessione del contributo è disposta dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente, sentito il parere della VI Commissione Consiliare, che si considera comunque acquisito trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della relativa deliberazione.

     Il contributo viene erogato, per la metà, entro 90 giorni dal momento in cui la deliberazione di concessione diventa esecutiva e, per l'altra metà, su presentazione di documentata relazione sull'attività svolta, sulla realizzazione degli obiettivi programmati e sulla spesa complessiva effettivamente sostenuta.

 

     Art. 6. Modalità ed assegnazione dei premi.

     L'assegnazione dei premi di cui all'art. 3 è disciplinata annualmente con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, adottato su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

     Le domande sono esaminate dal competente servizio regionale Istruzione e Cultura ed i premi assegnati dalla Giunta Regionale - su proposta dell'Assessore all'Istruzione e Cultura sentito il parere della VI Commissione Consiliare - sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Il parere della VI Commissione Consiliare - trascorsi 30 giorni dalla trasmissione della formale proposta - si considera acquisito.

     La Giunta Regionale può procedere all'assegnazione dei premi anche senza domanda da parte di interessati.

 

     Art. 7. Contributo di promozione e divulgazione editoriale.

     La Regione può assegnare un premio annuo di L. 10.000.000 a impresa editoriale che si sarà particolarmente impegnata nella promozione o divulgazione di opere edite nella Regione Campania.

     Nell'assegnazione del premio saranno preferite le Imprese costituitesi sotto forma di Consorzio e di Cooperativa.

 

     Art. 8. Riduzione e revoca dei contributi.

     I contributi concessi ai sensi della presente legge sono proporzionalmente ridotti con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato Istruzione e Cultura, qualora venga accertata una diminuzione della spesa, ovvero qualora la spesa, ritenuta ammissibile, risulti documentata soltanto parzialmente.

     La concessione del contributo può essere, altresì, revocata se l'iniziativa non venga realizzata oppure non venga realizzata con le modalità previste dal provvedimento di concessione ovvero qualora siano accertate irregolarità contabili o di altra natura.

 

     Art. 9. Norma transitoria.

     Per il primo anno di attuazione, le domande dei contributi previsti dall'art. 2, vanno inoltrate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno 1990, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo 1429/sexies di nuova istituzione, denominato «Iniziative di promozione culturale nell'ambito della editoria campana», dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990, mediante prelievo della occorrente somma di lire 65 milioni dallo stanziamento di cui al capitolo 300 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

     Agli oneri per gli anni 1991 e 1992 si farà fronte con i corrispondenti capitoli di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 6 settembre 2013, n. 13.