§ 2.4.12 – L.R. 27 agosto 1984, n. 35.
Contributo all'Ente Autonomo Festival Internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:27/08/1984
Numero:35


Sommario
Art. 1.  La Regione Campania, al fine di contribuire nel concreto ad iniziative di formazione culturale, che favoriscano, pur se in via subordinata, anche l'immagine turistica, considera il cinema mezzo di [...]
Art. 2.  Per le finalità di cui al precedente articolo 1 e secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del proprio statuto, la Regione favorisce l'attività istituzionale dell'Ente Autonomo Festival del [...]
Art. 3.     
Art. 4.  Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo ed allo Spettacolo, approva il piano artistico del Festival per l'annuale edizione assegnando all'Ente [...]
Art. 5.  Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Ente Autonomo Festival Internazionale Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) trasmette alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta durante [...]


§ 2.4.12 – L.R. 27 agosto 1984, n. 35.

Contributo all'Ente Autonomo Festival Internazionale del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana.

 

Art. 1. La Regione Campania, al fine di contribuire nel concreto ad iniziative di formazione culturale, che favoriscano, pur se in via subordinata, anche l'immagine turistica, considera il cinema mezzo di espressione artistica e di formazione e di comunicazione sociale, riconoscendone l'importanza per la crescita delle popolazioni.

 

     Art. 2. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 e secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del proprio statuto, la Regione favorisce l'attività istituzionale dell'Ente Autonomo Festival del Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) mediante la erogazione annuale di un contributo per la realizzazione del Festival e delle rassegne minori e a corredo dell'iniziativa principale.

 

     Art. 3.

     L’onere derivante dall’attuazione della presente legge è stabilito in euro 1.100.000,00. Ad esso si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 3.11.31 del Bilancio 2003 [1].

     Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive integrazioni.

 

     Art. 4. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo ed allo Spettacolo, approva il piano artistico del Festival per l'annuale edizione assegnando all'Ente in parola il contributo previsto.

 

     Art. 5. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Ente Autonomo Festival Internazionale Cinema per ragazzi di Giffoni Valle Piana (SA) trasmette alla Giunta regionale il consuntivo dell'attività svolta durante l'anno.

     La Giunta regionale approva il consuntivo entro il 31 dicembre.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 5 agosto 2003, n. 15.