§ 2.4.6 - L.R. 27 maggio 1982, n. 31.
Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico audiovisivo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.4 beni e attività culturali
Data:27/05/1982
Numero:31


Sommario
Art. 1.  In attuazione del disposto dell'art. 5 dello Statuto regionale è istituito, presso l'Assessorato al Turismo della Regione Campania, il Centro cinematografico - audiovisivo regionale, con la finalità [...]
Art. 2.  L'attività di cui al precedente art. 1 si svolge mediante acquisizione, la conservazione e l'uso di materiale cinematografici - audiovisivi, in particolare films realizzati per ragazzi che abbiano [...]
Art. 3.  Il Centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti quei materiali utili al raggiungimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.
Art. 4.  Il Centro regionale non persegue fini di lucro e concede l'utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui dispone a strutture pubbliche, anche all'estero, associazioni di cultura, alle biblioteche, [...]
Art. 5.  Per le attività del Centro, la Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al Turismo, può stipulare accordi con Enti, Aziende, Cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, con le [...]
Art. 6.  I programmi di attività del Centro vengono definiti sulla base delle proposte avanzate dal Servizio Turismo e Spettacolo ed approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione [...]
Art. 7.  Per la costituzione del patrimonio iniziale della Cineteca è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.
Art. 8.  Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge la Regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, [...]
Art. 9.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1982 in complessive L. 100.000.000, di cui L. 50.000.000 per la costituzione del patrimonio iniziale della cineteca e di L. [...]


§ 2.4.6 - L.R. 27 maggio 1982, n. 31. [1]

Istituzione cineteca regionale - Centro cinematografico audiovisivo regionale.

 

Art. 1. In attuazione del disposto dell'art. 5 dello Statuto regionale è istituito, presso l'Assessorato al Turismo della Regione Campania, il Centro cinematografico - audiovisivo regionale, con la finalità di promuovere la diffusione e la conoscenza critica del patrimonio cinematografico - audiovisivo, nonché di intraprendere iniziative di ricerca e di studio nell'ambito del settore.

     Detto Centro potrà avvalersi delle strutture complementari esistenti nella Regione.

     Al funzionamento di tale struttura si provvederà esclusivamente con personale regionale.

 

     Art. 2. L'attività di cui al precedente art. 1 si svolge mediante acquisizione, la conservazione e l'uso di materiale cinematografici - audiovisivi, in particolare films realizzati per ragazzi che abbiano ad oggetto anche aspetti della vita o della tradizione o della storia della Campania o del Meridione, la realizzazione di strumenti critici e di promozione, l'organizzazione di ricerche, seminari, rassegne, mostre, convegni ed iniziative varie a carattere sperimentale in collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni culturali.

     Il Centro intende ricostruire il corpus del cinema in Campania, dalle origini del mito alle sceneggiate cinematografiche, alle comiche fino ai films d'autore.

     Per adempiere tali finalità, il Centro viene dotato delle attrezzature tecniche necessarie, di una biblioteca e di una emeroteca specializzata nel settore, di una discoteca-nastroteca.

 

     Art. 3. Il Centro regionale raccoglie ed utilizza copie di tutti quei materiali utili al raggiungimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

     A tale scopo la Regione può acquisire:

     - i diritti di diffusione di opere cinematografiche e audiovisive in accordo con gli aventi titolo;

     - copie di quei materiali i cui diritti di sfruttamento siano cessati secondo i termini delle vigenti leggi;

     - materiale fotografico ed audiovisivo ricavato dalla produzione documentaristica e scientifica del passato e del presente, nonché materiale giacente presso le cineteche di altri Paesi ed effettuare con queste scambi di opere.

 

     Art. 4. Il Centro regionale non persegue fini di lucro e concede l'utilizzazione dei materiali audiovisivi di cui dispone a strutture pubbliche, anche all'estero, associazioni di cultura, alle biblioteche, agli spazi gestiti da cooperative, o consigli scolastici provinciali, agli organi consultivi locali.

     Il costo dell'eventuale uso delle pellicole e dei nastri magnetici non deve superare quello di usura e di trasporto dei medesimi.

 

     Art. 5. Per le attività del Centro, la Giunta regionale, su proposta dell'assessorato al Turismo, può stipulare accordi con Enti, Aziende, Cineteche pubbliche e private, nazionali ed estere, con le biblioteche specializzate, con il servizio pubblico radiotelevisivo e con emittenti private operanti nel territorio regionale, per l'acquisizione di copie e lo scambio di materiale per attività di promozione, produzione e diffusione.

 

     Art. 6. I programmi di attività del Centro vengono definiti sulla base delle proposte avanzate dal Servizio Turismo e Spettacolo ed approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, la quale promuoverà le opportune consultazioni.

 

     Art. 7. Per la costituzione del patrimonio iniziale della Cineteca è autorizzata la spesa di L. 50.000.000.

 

     Art. 8. Per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge la Regione Campania è autorizzata a concedere un contributo annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, tenuto conto della necessità di funzionamento.

 

     Art. 9. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1982 in complessive L. 100.000.000, di cui L. 50.000.000 per la costituzione del patrimonio iniziale della cineteca e di L. 50.000.000 per gli interventi di cui agli artt. 1 e 2, si provvede con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 925 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la denominazione: "Spesa per la gestione ed il funzionamento del centro cinematografico e audiovisivo regionale", mediante prelievo della somma di L. 100.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 17 ottobre 2016, n. 30.