§ 2.3.43 - L.R. 12 febbraio 1997, n. 7.
Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute a seguito delle calamità naturali del 12 dicembre 1996 e del 10 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:12/02/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Campania interviene con un contributo straordinario di lire 500.000.000 da assegnare in quote paritarie per ciascuna vittima, deceduta a seguito delle calamità naturali del 12 [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 7846 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 di nuova [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il [...]


§ 2.3.43 - L.R. 12 febbraio 1997, n. 7. [1]

Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute a seguito delle calamità naturali del 12 dicembre 1996 e del 10 gennaio 1997 e per i primi interventi di protezione civile a sostegno delle amministrazioni locali.

(B.U. n. 11 del 24 febbraio 1997).

 

Art. 1.

     1. La Regione Campania interviene con un contributo straordinario di lire 500.000.000 da assegnare in quote paritarie per ciascuna vittima, deceduta a seguito delle calamità naturali del 12 dicembre 1996 a NAPOLI- MIANO e del 10 gennaio 1997 in vari comuni della Regione, da ripartire tra gli eredi legittimi.

     2. All'accertamento degli aventi diritto ed all'erogazione del contributo di cui al comma precedente provvede il Comune di residenza delle vittime su apposita relazione predisposta dal Sindaco.

     3. E' altresì istituito un fondo di L. 10.000.000.000 destinato agli interventi di prima urgenza finalizzato al ripristino della viabilità, alle spese di assistenza e di primo ricovero dei senzatetto ed ai servizi pubblici di primaria importanza erogati dagli Enti Locali.

     4. Il fondo di cui al comma precedente è erogato dal Presidente della Giunta Regionale su indicazioni prioritarie, stabilite congiuntamente dai Presidenti delle Province di concerto con i rispettivi Prefetti, che devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al Capitolo 7846 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1997 di nuova istituzione con la denominazione «Contributo straordinario a favore degli eredi legittimi delle vittime decedute a seguito delle calamità naturali del 12 dicembre 1996 e del 10 gennaio 1997 e per i primi interventi di protezione civile a sostegno delle Amministrazioni Locali» con la dotazione di L. 10.500.000.000 mediante il prelievo dello stanziamento dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa di esercizio finanziario 1996 che si riduce di pari importo ai sensi della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, articolo 30.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 3 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 21.