§ 2.3.22 - Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 41.
Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:23/12/1986
Numero:41


Sommario
Art. 1.      La Regione Campania per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali concede contributi annuali alle Associazioni regionali:
Art. 1 bis. 
Art. 2.      Il censimento delle Associazioni previsto dall'art. 1 è effettuato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.
Art. 3.      Allo scopo di favorire le attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali delle sedi regionali delle Associazioni considerate dalla presente legge, la Giunta Regionale è [...]
Art. 4. 
Art. 5.      E' fatto obbligo alle Associazioni beneficiarie dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, un [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, per l'anno 1986, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. [...]
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 2.3.22 - Legge Regionale 23 dicembre 1986, n. 41.

Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati.

(B.U. 14 gennaio 1987, n. 3)

 

Art. 1.

     La Regione Campania per favorire lo svolgimento dei compiti istituzionali concede contributi annuali alle Associazioni regionali:

     - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (ANMIG) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) riconosciuta con D.P.R. del 23 dicembre 1978;

     - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (ANMIL) riconosciuta con D.P.R. del 31 marzo 1979;

     - Ente Nazionale Sordomuti (ENS) riconosciuto con D.P.R. del 31 marzo 1979.

 

     Art. 1 bis. [1]

     1. E', altresì, beneficiaria ogni altra Fondazione, Ente morale o Federazione tra esse, che operi a favore dei cittadini portatori di handicap e ne abbia fatto regolare istanza ai sensi della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il censimento delle Associazioni previsto dall'art. 1 è effettuato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

     A tal fine entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i responsabili regionali delle Associazioni interessate dovranno produrre alla Regione copia autentica degli Statuti e Regolamenti, nonché idonea documentazione inerente l'attività e la struttura organizzativa.

 

     Art. 3.

     Allo scopo di favorire le attività rivolte al conseguimento delle finalità istituzionali delle sedi regionali delle Associazioni considerate dalla presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi annuali, nei limiti dei fondi all'uopo disponibili, per agevolare la organizzazione ed il funzionamento delle strutture censite ai sensi del precedente articolo.

     Per ottenere i contributi previsti dal precedente articolo, le Associazioni regionali devono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda corredata di:

     A) Programma delle attività per l'anno successivo;

     B) Piano finanziario;

     C) Il numero degli Associati.

 

     Art. 4. [2]

     Lo stanziamento, previsto dalla norma finanziaria, viene ripartito dalla Giunta regionale sulla base di un piano di riparto articolato così come segue:

     a) il 20% a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 bis della presente legge.

     b) l’importo residuo è ripartito a favore dei soggetti e nella misura così come di seguito indicati:

     1. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all’associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra -ANMIG;

     2. dieci per cento dello stanziamento regionale è erogato all’unione nazionale mutilati per servizio –UNMS ;

     3. cinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all’associazione nazionale vittime civili di guerra –ANVCG-;

     4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-;

     5. venticinque per cento dello stanziamento regionale è erogato all’associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro –ANMIL-;

     6. 20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’ente nazionale sordi -ENS-;

     7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all’opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC- [3].

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con proprio atto provvede ogni due anni dall'entrata in vigore della presente legge alla revisione delle aliquote percentuali di cui al comma precedente, sulla base del numero degli assistiti di ciascuna associazione e del volume dell'attività svolta da valutare in base al consuntivo di cui al successivo articolo.

 

     Art. 5.

     E' fatto obbligo alle Associazioni beneficiarie dei contributi di presentare, entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'erogazione, un analitico e documentato rendiconto delle spese sostenute, nonché di individuare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'ammontare di eventuali sovvenzioni ottenute da altre fonti per la realizzazione dello stesso programma.

     Qualora la Giunta regionale riscontri difformità rispetto ai programmi presentati o agli obiettivi di cui ai compiti istituzionali prescritti agli Statuti degli Enti aventi diritto, revoca il contributo stesso.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in lire 500 milioni, per l'anno 1986, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 1914, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986, denominato "Contributi ad Associazioni regionali per la tutela dei cittadini mutilati, invalidi ed handicappati" mediante prelievo di detta somma dallo stanziamento di cui al Capitolo 300, dello stato di previsione medesimo, che si riduce di pari importo.

     All'onere per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà stabilita con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 15.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 aprile 1995, n. 15.

[3] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.