§ 2.3.12 - L.R. 11 novembre 1980, n. 65.
Modalità di trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:11/11/1980
Numero:65


Sommario
Art. 1.  La presente legge disciplina la liquidazione e la soppressione delle II.PP.AA.BB. aventi sede legale nella Regione e le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni ai sensi del V comma dell'art. 25 [...]
Art. 2.  La Giunta regionale, sentita la Commissione competente, con proprio provvedimento disporrà - entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge - la esclusione dal trasferimento ai Comuni [...]
Art. 3.  Gli organi amministrativi di cui all'art. 2, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono mediante predisposizione di apposito prospetto, da sottoporre all'approvazione [...]
Art. 4.  La Giunta regionale, entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere della Commissione consiliare competente, in base ai criteri di cui ai [...]
Art. 5.  I beni mobiliari ed immobiliari delle istituzioni soppresse, nonché il numerario ed i titoli di credito, sono trasferiti in proprietà ai Comuni ove le II.PP.AA.BB. hanno sede legale od ove svolgono [...]
Art. 6.  I Comuni, ai quali sono trasferiti gli immobili di cui all'articolo precedente, già destinati ad utenti di più Comuni, provvedono a garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini [...]
Art. 7.  Il personale in servizio presso le II.PP.AA.BB. alla data del 31 dicembre 1978, nonché quello successivamente assunto in conformità della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, di ruolo e non di ruolo ma [...]
Art. 8.  Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. non possono compiere attività diverse da quelle previste dalla presente legge senza espressa autorizzazione della Giunta regionale.
Art. 9.  La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 2.3.12 - L.R. 11 novembre 1980, n. 65. [1]

Modalità di trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

Art. 1. La presente legge disciplina la liquidazione e la soppressione delle II.PP.AA.BB. aventi sede legale nella Regione e le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni ai sensi del V comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Sono escluse dall'applicazione della presente legge:

     a) le II.PP.AA.BB. incluse negli elenchi approvati con decreto di cui al VII comma dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     b) le II.PP.AA.BB. che, per statuto, sono presiedute da un'autorità religiosa o da un suo rappresentante;

     c) le II.PP.AA.BB. che svolgono attività inerenti in modo precipuo la sfera educativo-religiosa;

     d) le II.PP.AA.BB. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, anche se solo prescolare, nonché le II.PP.AA.BB.

     che gestiscono seminari e case di riposo per sacerdoti e religiosi.

 

     Art. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione competente, con proprio provvedimento disporrà - entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge - la esclusione dal trasferimento ai Comuni delle istituzioni di cui al II comma del precedente articolo 1, sulla base della documentazione all'uopo acquisita.

     La Giunta regionale provvederà, altresì, con propria deliberazione, alla messa in liquidazione delle II.PP.AA.BB. di cui al I comma del precedente articolo 1.

     Gli adempimenti di cui al successivo articolo 3, la continuità dei servizi, la gestione economica patrimoniale, nonché le attività di liquidazione, saranno esercitate dai Consigli di Amministrazione o dai commissari regionali, nei casi di II.PP.AA.BB. con gestione straordinaria, che assumono in entrambi i casi la funzione di commissari liquidatori.

 

     Art. 3. Gli organi amministrativi di cui all'art. 2, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono mediante predisposizione di apposito prospetto, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale:

     a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'Ente, mediante elencazione e ricognizione dei beni, alla loro descrizione e catalogazione, nonchè al compimento degli atti volti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni medesimi.

     In particolare, per quanto attiene ai beni immobili, gli organi amministrativi devono indicare, per ciascuno di esso l'esatta ubicazione territoriale, nonché la effettiva destinazione.

     Per i beni immobili costituenti strutture destinate direttamente allo svolgimento di attività assistenziali, gli organi amministrativi devono indicare, per ciascuno di essi, le spese di gestione sostenute nel triennio 1977-1979;

     b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;

     c) alla ricognizione del personale in servizio presso l'Ente alla data del trasferimento, specificando la natura del rapporto di lavoro, la data di assunzione, la qualifica ed il trattamento economico e giuridico in atto;

     d) alla individuazione dei Comuni, i cui beni dovranno essere assegnati, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 5;

     e) alla redazione di una dettagliata relazione descrittiva sul tipo di attività assistenziale svolta.

     Alla predisposizione del prospetto di cui sopra, gli organi amministrativi, provvedono previa audizione dei rappresentanti dei Comuni nel cui territorio sono ubicate le strutture delle II.PP.AA.BB. nonché degli altri soggetti, enti o singoli che possano risultare interessati.

     Lo stesso prospetto, previa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo delle II.PP.AA.BB., verrà trasmesso alla Giunta regionale, la quale provvederà ad approvarlo, decidendo anche, con atto motivato, sulle eventuali osservazioni od opposizioni da presentarsi entro i quindici giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

 

     Art. 4. La Giunta regionale, entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere della Commissione consiliare competente, in base ai criteri di cui ai successivi articoli, provvede a dichiarare la soppressione dell'ente ed indicare i Comuni ai quali è trasferito il personale e sono attribuiti i beni.

     I Comuni destinatari delle funzioni trasferite effettuano la ricognizione degli scopi delle II.PP.AA.BB. soppresse; ne assicurano la continuazione delle attività con gli adeguamenti alle nuove esigenze sociali, assicurando per quanto possibile il rispetto dei fini originari.

     Rimangono in vita le forme associative o i Consorzi esistenti fra Enti locali.

     Il Presidente della Giunta regionale emette apposito decreto, per ciascuna I.P.A.B., recante la data da cui ha effetto la estinzione ed entro la quale gli organi amministrativi effettueranno le consegne amministrative ai Comuni che risulteranno individuati secondo il prospetto dell'articolo precedente.

 

     Art. 5. I beni mobiliari ed immobiliari delle istituzioni soppresse, nonché il numerario ed i titoli di credito, sono trasferiti in proprietà ai Comuni ove le II.PP.AA.BB. hanno sede legale od ove svolgono la parte prevalente delle proprie attività.

     Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai Comuni ai sensi del comma precedente conserva la destinazione a servizi sociali, anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 25 - ultimo comma - del D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616.

     I Comuni, singoli od associati, subentrano dal momento del trasferimento nelle situazioni patrimoniali attive e passive e nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo, inerenti a beni e loro pertinenze.

     Nei futuri programmi regionali di organizzazione dei servizi assistenziali, da elaborarsi in collaborazione con i Comuni, sarà possibile prevedere la cessione dei beni immobili cadenti fuori dei rispettivi territori comunali, in favore dei Comuni territorialmente interessati, fermo restando il vincolo di destinazione.

 

     Art. 6. I Comuni, ai quali sono trasferiti gli immobili di cui all'articolo precedente, già destinati ad utenti di più Comuni, provvedono a garantire la continuità delle prestazioni ai cittadini interessati, attraverso l'associazione tra i Comuni ovvero anche a mezzo di apposite convenzioni.

 

     Art. 7. Il personale in servizio presso le II.PP.AA.BB. alla data del 31 dicembre 1978, nonché quello successivamente assunto in conformità della legge n. 641 del 21 ottobre 1978, di ruolo e non di ruolo ma con rapporto a tempo indeterminato, è assegnato ai Comuni ai quali sono attribuiti i beni destinati alla erogazione di servizi o allo svolgimento di funzioni a norma degli articoli precedenti, nel pieno rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite.

     Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa da quelli innanzi indicati, i Comuni subentrano nella relativa titolarità, già facente capo agli enti estinti, senza mutare la natura giuridica e la scadenza dei rapporti medesimi.

     Fino all'inquadramento, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza alla data del trasferimento.

     Entro sessanta giorni dal decreto di trasferimento di cui all'art. 4 della presente legge, il Comune provvederà al definitivo inquadramento del personale come innanzi individuato, secondo le norme previste dal contratto nazionale degli Enti locali, assicurando la continuità del servizio di assistenza.

     Dalla data del trasferimento ai Comuni, tale personale sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. ed all'I.N.A.D.E.L.

 

     Art. 8. Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. non possono compiere attività diverse da quelle previste dalla presente legge senza espressa autorizzazione della Giunta regionale.

     In particolare è fatto divieto di provvedere senza la espressa autorizzazione della Giunta regionale ad:

     1) assumere nuovo personale anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;

     2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

     L'autorizzazione è concessa al fine di garantire servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'art. 31, II comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

     L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, numero 1204.

     Ad assicurare la continuità delle II.PP.AA.BB. e la gestione economica e patrimoniale provvedono in via transitoria i commissari liquidatori fino alla data delle consegne di cui al II comma dell'articolo 4.

     Da tale data e sino alla emanazione della legge regionale prevista dal II comma dell'articolo 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, numero 616 vi provvedono i Comuni singoli o associati cui risulteranno trasferiti i beni o il personale degli Enti soppressi in conformità della presente legge.

 

     Art. 9. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 60 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11.