§ 2.3.1015 - D.G.R. 30 aprile 2004, n. 644 .
Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.3 assistenza sociale
Data:30/04/2004
Numero:644

§ 2.3.1015 - D.G.R. 30 aprile 2004, n. 644 .

Linee d'indirizzo per l'affidamento familiare.

(B.U. 24 maggio 2004, n. 26.)

 

omissis

Premesso che:

- la legge 4 maggio 1983, n. 184 concernente "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 concernente "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice civile", stabilisce il diritto dei minori di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Stabilisce, altresì, che un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo è affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;

- la L. n. 184/1983 all'art.'80, modificato con l'art. 38 della L. n. 149/2001, al comma 4, affida alle Regioni il compito di determinare le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiari che hanno minori in affidamento;

Ritenuto

necessario integrare quanto già adottato dalla Regione Campania in materia di interventi a favore di minori in difficoltà personali e/o socio-familiare, attualizzando quanto già prodotto in merito al loro affidamento temporaneo ai sensi delle norme in premessa citate;

Dato atto che

è stato svolto un confronto ed un lavoro comune con la Magistratura minorile campana e le competenti Istituzioni ed Organizzazioni al fine di pervenire ad un condiviso atto di indirizzo e programmazione da fornire ai soggetti attuatori dell'intervento di cui trattasi;

Vista la

L. n. 328/2000 "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

L. n. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

L. n. 149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice civile";

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

Delibera

 

 

- di approvare l'unito documento, che forma parte integrante del presente atto, denominato: "Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare" che costituisce parte integrante del presente atto;

- di inviare la presente deliberazione al Settore Assistenza Sociale, ai Sindaci dei Comuni campani, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Regionale per la pubblicazione del presente atto con allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Allegato

Linee d'indirizzo regionali per l'affidamento familiare

PRINCIPI GENERALI

La Regione Campania riconosce e sostiene il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, intesa come risorsa primaria indispensabile per il suo benessere e la sua crescita psico-fisica.

Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio di tale diritto.

Quando il nucleo familiare non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, è possibile ricorrere, a seconda dei casi e delle specifiche esigenze:

all'affido familiare a famiglie, preferibilmente con figli, o a persone singole.

L'affidamento familiare è un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.

FINALITÀ E CONTENUTI DELL'AFFIDO

L'affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia. Esso deve pertanto, non solo non pregiudicare la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma rendere anzi possibile e soddisfacente il reinserimento una volta cessata la condizione di momentanea precarietà.

La Regione Campania ritiene che l'affido debba prioritariamente applicarsi in quanto risponde pienamente alle esigenze dei minori che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, garantendo loro l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive da parte di altri adulti "in funzione genitoriale" sostenuti dall'azione coordinata ed integrata dei soggetti che sono chiamati ad applicarlo.

Esso va attuato, quindi, in via prioritaria rispetto all'ipotesi di inserimento dei minori in difficoltà in strutture residenziali.

L'affidamento familiare a seconda dei casi e dell'istituto giuridico utilizzato può essere:

- a tempo determinato, se disposto ai sensi della legge n. 184/1983 e successive modifiche;

- a tempo indeterminato, se disposto ai sensi degli articoli 330 e 333 del C.C.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AFFIDI

Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:

1- Affidamento temporaneo etero ed intra-familiare;

2- Affidamento sine-die;

3- Affidamento part-time;

Gli interventi realizzati ai sensi dell'art. 403 del C.C. devono essere comunicati tempestivamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni ed al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova, insieme ad una relazione socio-ambientale.

AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE

L'affidamento etero familiare comporta l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine temporaneamente in difficoltà.

Può essere anche non consensuale. In tal caso interviene il TM con un provvedimento che tiene luogo del mancato consenso dei genitori.

Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine.

Possibilmente devono essere individuate come famiglie affidatarie quelle con figli minorenni e che non abbiano fatto domanda di adozione.

AFFIDAMENTO INTRA-FAMILIARE

L'affidamento intra-familiare comporta l'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il IV° grado. Tale forma di affido non comportando l'uscita del minore dalla sua famiglia di origine deve essere - anche economicamente - sostenuto dal Servizio ad esso preposto.

Fermo restando l'obbligo per il Servizio successivamente definito di predisporre un progetto socio-educativo individualizzato e di esercitare la dovuta vigilanza, l'affido intra familiare di fatto, non richiede alcun provvedimento né amministrativo né giudiziario.

L'affido intra-familiare va segnalato al PMM ogni qual volta occorra limitare la potestà dei genitori.

Se non si ottiene il consenso dei genitori esercenti la potestà al progetto di affido intrafamiliare, è possibile il ricorso al TM a cura del PMM ex art. 333 CC.

AFFIDAMENTO SINE-DIE

Per esso s'intende l'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo indefinito, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela con il nucleo familiare di origine, disposto ai sensi degli articoli 330 e seguenti del Codice Civile.

Quest'affido, a differenza di quelli disposti ai sensi della legge n. 184/1983 e successive modifiche, non ha tra le caratteristiche fondamentali la temporaneità ed è disposto dal Tribunale per i Minorenni in tutte quelle ipotesi in cui è necessaria una limitazione alla potestà genitoriale.

Nella scelta degli affidatari dovranno essere presi in considerazione i criteri della prossimità territoriale e della omogeneità tra la famiglia affidataria e quella di origine.

AFFIDAMENTO PART-TIME

Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore, per alcuni momenti della giornata o della settimana.

Può essere:

- diurno, cioè per alcune ore nella giornata;

- notturno, cioè in una fascia oraria che va dalle ore 20.00 alle ore 8.00;

- per alcuni giorni della settimana (week-end, altro);

- per le vacanze.

I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, per alcuni giorni della settimana o periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella naturale purché inserite nell'anagrafe degli affidatari istituita dal competente Servizio.

Tale affidamento deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità che ha disposto il collocamento in istituto o in comunità, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà.

L'affidamento part-time richiede:

- la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali;

- la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia;

- l'omogeneità sociale tra la famiglia affidante e quella affidataria.

Ogni famiglia affidataria non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

I SOGGETTI IN RETE

Sono diversi i soggetti, istituzionali e non, che esercitano un ruolo importante nei percorsi di affidamento familiare:

- i Comuni, aggregati negli ambiti territoriali istituiti ai sensi della legge n. 328/2000;

- le Aziende Sanitarie Locali;

- le Amministrazioni Provinciali;

- i Giudici Tutelari ed i Tribunali per i Minorenni;

- le Organizzazioni di Base delle famiglie affidatarie.

Al fine di valorizzare le attività di promozione e sostegno dell'affido realizzate dalla rete dei servizi è istituito il Coordinamento Regionale per l'affido familiare a cui sono attribuite le funzioni indicate di seguito.

RUOLO DEI COMUNI - SERVIZIO AFFIDO D'AMBITO

L'affidamento familiare è un intervento che compete ai Comuni associati negli ambiti territoriali definiti dalla Regione Campania ai sensi della L. n. 328/2000.

A tal fine, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 2, comma 4, della L. n. 149/2001, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, gli Ambiti territoriali, sono tenuti ad istituire una specifica struttura denominata Servizio Affido ed Adozioni d'Ambito di seguito denominata S.A.T. Tale Servizio, articolazione degli Uffici di Piano, è composto da un'équipe multidisciplinare di cui faccia parte almeno uno psicologo e un'assistente sociale che di norma opera in contiguità con le équipe socio-sanitarie d'ambito per l'adozione nazionale e internazionale.

RUOLO DELLE PROVINCE

Le Province concorrono alla realizzazione di azioni di promozione, analisi e monitoraggio sull'affidamento avvalendosi anche degli Osservatori provinciali sull'Infanzia.

RUOLO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

Alle AA.SS.LL. coerentemente al loro ruolo istituzionale è chiesto di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del minore in affido e delle famiglie affidatarie e d'origine. In tale logica, dunque, sono invitate ad assicurare la collaborazione degli operatori dei locali Consultori familiari per sostenere ed assistere adeguatamente sotto il profilo psicoterapeutico e psicopedagogico il minore e i soggetti affidatari nella realizzazione dell'istituto dell'affido disciplinato dal presente atto. Intervengono, altresì, su specifiche problematiche di cura e riabilitazione.

RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI DI BASE DEGLI AFFIDATARI

Laddove sul territorio dell'ambito siano presenti organizzazioni di famiglie affidatarie e/o adottive, l'Ufficio di Piano può promuovere la stipula di specifici atti d'intesa che definiscano le modalità di concertazione, partecipazione e collaborazione.

SERVIZIO AFFIDO D'AMBITO

S.A.T.

Il Servizio Affido ed Adozioni d'Ambito svolge i seguenti compiti e funzioni:

- Promuove la cultura dell'affidamento familiare all'interno di una più complessiva politica di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;

- Individua, seleziona e forma le coppie e/o le persone disponibili all'affidamento;

- Istituisce l'"Anagrafe degli Affidatari";

- Cura l'abbinamento affidatario/i - minore considerando anche i rispettivi contesti socio-culturali di appartenenza;

- Dispone, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 149/2001 il provvedimento di affidamento;

- Predispone per ciascun caso il progetto educativo individualizzato. Tale progetto deve indicare le motivazioni dell'affido ed esplicitare la sua durata e gli impegni degli affidatari, degli affidanti e del Servizio, che assicura la dovuta vigilanza per il periodo di affidamento;

- È responsabile del progetto di cui al punto precedente, nonché del programma di assistenza da attuare a sostegno degli affidanti onde rimuovere le difficoltà che hanno determinato l'allontanamento del minore e ripristinare le condizioni per il suo rientro;

- Provvede a garanzia del minore e degli/llo affidatari/o a stipulare una polizza assicurativa;

- Fornisce sostegno e supporto continuo alla famiglia d'origine al fine di risolvere i problemi che hanno determinato la necessità dell'affido;

- Promuove e realizza occasioni formative e di aggiornamento rivolte agli operatori socio-sanitari coinvolti nella materia;

- Crea la Banca dati Affido, collegata al SISS;

- Trasmette entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività svolta sulla base di un indice predisposto dal Coordinamento regionale.

Il S.A.T. invia, eccezion fatta per gli affidi amministrativi che non richiedono alcun visto di esecutività, una relazione almeno semestrale di aggiornamento al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, circa l'andamento del programma di affido, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza. Negli affidi giudiziari per i quali il Servizio intenda ottenere la proroga dell'affidamento o un modifica del provvedimento in corso di esecuzione, la suddetta relazione andrà inviata anche alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, essendo necessaria la richiesta del P.M. per l'apertura di un nuovo procedimento.

COORDINAMENTO REGIONALE PER L'AFFIDO

Al fine di promuovere il pieno sviluppo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e di creare una modalità stabile di raccordo e confronto tra le diverse istituzioni ed organizzazioni impegnate nella materia, è istituito il "Coordinamento Regionale per l'Affido".

Tale Coordinamento composto da:

- tre rappresentanti del Settore Politiche Sociali della Regione, di cui uno con funzione di coordinatore;

- un rappresentante del Settore Assistenza Sanità della Regione Campania;

- un rappresentante del Settore Politiche Giovanili della Regione Campania;

- un rappresentante delle Province;

promuove e sostiene:

- il monitoraggio e l'analisi dell'affidamento nella Regione Campania, integrandosi con il SISS (Sistema Informativo Servizi Sociali) campano e coordinandosi con gli osservatori provinciali sull'infanzia;

- percorsi di formazione degli operatori pubblici e privati impegnati nel campo dell'affido familiare;

- l'attivazione di sinergie tra i S.A.T. regionali;

- la costruzione di accordi inter-istituzionali e/o piani territoriali per l'affido familiare, raccordandosi con il percorso di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ex lege n. 328/2000.

Provvede, altresì, a:

- formulare gli indirizzi generali della politica regionale dell'affido familiare;

- promuovere ed accompagnare eventuali attività di sperimentazioni in tema di affidamento.

FORMAZIONE DEGLI AFFIDATARI

Le famiglie e le persone interessate all'affido familiare individuate mediante campagne di sensibilizzazione partecipano ad un percorso formativo, curato dal S.A.T.

Tale percorso formativo che con gli opportuni accorgimenti dovrà coinvolgerà i minori presenti nella famiglia in formazione, è articolato in almeno cinque incontri e per una durata complessiva di almeno dieci ore. Deve, altresì, prevedere al termine dei predetti incontri uno o più colloqui tra l'équipe del S.A.T. e le singoli famiglie o persone.

Le famiglie e le persone così formate, parteciperanno ad un'attività formativa permanente caratterizzata da almeno un incontro ogni quadrimestre di aggiornamento ed approfondimento sui vari aspetti dell'affido, organizzati dal S.A.T.

Le famiglie e le persone disponibili ed idonee a tipologie di affido particolari come l'affido sine-die, o all'accoglienza di minori con caratteristiche non ordinarie come l'affido di minori extra-comunitari, diversamente abili, con problemi comportamentali o, ancora, alla realizzazione di affidi urgenti (nella settimana) o urgentissimi (nella giornata), vengono coinvolti in appositi incontri di approfondimento finalizzati alla costruzione di una specifica competenza.

REQUISITI MINIMI E DICHIARAZIONE IDONEITÀ ALL'AFFIDAMENTO

L'idoneità delle famiglie e delle persone disponibili all'affido include l'attenzione a:

- Storia della famiglia e dinamica delle relazioni familiari attuali: di coppia, genitori-figli, con i diversi membri della famiglia estesa, con il mondo esterno;

- Consapevolezza della temporaneità dell'affidamento, eccezione fatta per gli affidi sine-die, e delle sue caratteristiche di servizio rivolto al minore ed alla sua famiglia. Inesistenza di aspettative adottive;

- Capacità di collaborare con la famiglia di origine del minore, ove la tipologia di affido ed il relativo progetto socio-educativo lo prevedano. "Preferenze" circa la famiglia di origine;

- Consapevolezza degli impegni di cura, mantenimento, educazione, istruzione e relazione affettiva da assumere nei riguardi del minore;

- Consapevolezza degli impegni da assumere nei riguardi dei servizi sociali. Atteggiamento verso i vincoli che l'accordo con i servizi sociali e le prescrizioni della magistratura minorile impongono;

- Livello sociale, culturale ed economico degli affidatari, in riferimento all'opportunità di fare affidamenti caratterizzati da un grado di omogeneità relativa tra il nuovo ambiente e quello di provenienza.

Il profilo psicologico sociale ed ambientale va formalizzato mediante un'apposita relazione redatta dal Servizio Affidi d'Ambito e rilasciata alla competente Autorità Giudiziaria.

Le famiglie così formate devono sottoscrivere un atto formale con il quale si impegnano a partecipare al percorso dei gruppi di auto-aiuto ed ai momenti di aggiornamento promossi dal Servizio Affidi. Parimenti, sia al termine della formazione iniziale che successivamente, devono comunicare il loro eventuale coinvolgimento in un'associazione di base.

Le famiglie disponibili all'affido devono dichiarare se hanno presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito incarico ad un Ente autorizzato ex L. n. 184/1983 e devono impegnarsi a comunicare, in seguito, ogni evento relativo a tali procedure.

Il S.A.T. comunica ai Tribunali per i Minorenni presso i quali la coppia ha presentato dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale o internazionale ed all'Ente Autorizzato per l'adozione internazionale eventualmente incaricato dalla coppia, l'attività di formazione della coppia.

ANAGRAFE DEGLI AFFIDATARI

Il S.A.T. di ciascun ambito territoriale istituisce l'anagrafe degli affidatari, ove sono iscritti le famiglie e le persone che, compiuto il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento.

Nell'anagrafe, per ogni affidatario, singolo o famiglia, il S.A.T. annota le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

In particolare vanno evidenziate:

- la data di dichiarazione di disponibilità;

- l'indirizzo;

- la composizione del nucleo familiare affidatario (con l'indicazione, per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione, titolo di studio);

- eventuale idoneità all'adozione, o richiesta in corso.

L'anagrafe dovrà, altresì, mettere in evidenza le tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell'ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti punti:

- disponibilità per un minore diversamente abile;

- disponibilità per un minore con religione diversa;

- disponibilità per un minore straniero;

- disponibilità per un minore con problemi comportamentali, con l'indicazione della fascia d'età massima;

- disponibilità per più fratelli;

- preferenze per sesso;

- preferenze per fascia d'età;

- disponibilità per affido a tempo pieno;

- disponibilità per affido part-time, precisandone l'intensità (diurno/notturno/del week-end/per vacanze/...);

- disponibilità ad accoglienze urgentissime (nella giornata), con l'indicazione della fascia d'età massima;

- disponibilità ad accoglienze urgenti (nella settimana), con l'indicazione della fascia d'età massima;

- disponibilità ad affidi sine-die.

Le informazioni contenute nell'anagrafe vanno aggiornate con periodicità almeno semestrale ed ogni qualvolta si evidenzino elementi di significativa variazione sia negli aspetti anagrafici, sociali e psicopedagogici, sia nelle disponibilità. A tal fine il Servizio Affido ed Adozione d'Ambito intrattiene con ciascun affidatario iscritto nell'anagrafe colloqui, con frequenza almeno semestrale.

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente atto il Coordinamento Regionale per l'Affido stabilirà gli strumenti necessari ad organizzare e gestire i flussi informativi richiesti semestralmente agli ambiti territoriali. Ciò al fine di attivare l'anagrafe unica regionale e permettere la comparazione e l'analisi dei dati necessari ad individuare i punti di forza e le eventuali criticità della programmazione zonale in materia.

ABBINAMENTO MINORE/AFFIDATARIO

Per abbinamento si intende quel processo attraverso il quale l'équipe integrata del Servizio Affidi d'Ambito, individua tra gli iscritti nella propria anagrafe o in quella di altri ambiti (in tal caso mediante la collaborazione con altri Servizi Affidi), gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto socio-educativo.

PROGETTAZIONE SOCIO-EDUCATIVA

La progettazione socio-educativa è redatta e realizzata dal S.A.T. Deve esplicitare:

• le modalità di collegamento tra la famiglia affidataria e quella naturale fatti sempre salvi i casi di affidi sine die in cui tali incontri non siano permessi. Sono vietati rapporti economici tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del minore;

• le modalità e la tempistica delle verifiche in itinere. Tali verifiche devono avere cadenza almeno semestrale;

• le modalità d'inserimento del minore nella famiglia affidataria, ponendo particolare attenzione al sostegno di quest'ultima nella prima fase dell'accoglienza e a tutelare il minore da ulteriori traumi affettivi e relazionali;

• le specifiche modalità di raccordo tra affidanti ed affidatari in merito alla scelta del percorso scolastico e qualora necessario in merito all'espatrio e ad interventi chirurgici. In caso di conflitto tra affidatario e famiglia naturale su questioni rilevanti per la vita del minore ulteriori rispetto ai poteri già previsti dalla normativa e non già esplicitate dal provvedimento, si fa riferimento al Tribunale per i Minorenni ex art. 330 o 333 CC;

• gli impegni dell'affidatario/i;

• gli impegni dell'affidante/i.

Alla progettazione socio-educativa individualizzata deve essere garantita, quando è possibile, la partecipazione dell'esercente la potestà genitoriale.

SOSTEGNO AGLI AFFIDI IN CORSO

Il Servizio Affidi ed Adozioni d'Ambito assicura alle famiglie o alle persone affidatarie assistenza e supporto per l'ottenimento dei benefici e delle detrazioni ex lege n. 149/2001, art. 38. Assicura, altresì, l'acquisizione da parte del minore del domicilio presso la famiglia o persona affidataria.

CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento cessa con provvedimento dell'autorità che lo ha disposto, quando siano venute meno le cause che lo hanno determinato e/o nel caso in cui la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore.

Il S.A.T. è tenuto ad informare i soggetti coinvolti nell'affidamento sulla valutazione inerente alla conclusione dello stesso. Ha, altresì, il compito di predisporre un piano di sostegno finalizzato ad aiutare il minore, gli affidanti/e e gli affidatari/o a realizzare il rientro.

SOSTEGNO ECONOMICO

Alle famiglie e persone affidatarie, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, si suggerisce di riconoscere il sostegno economico di seguito indicato:

- per gli affidamenti residenziali il sostegno economico mensile è uguale ad un importo pari alla pensione minima INPS moltiplicata per 1,5. Il sostegno economico così definito, può essere aumentato fino al massimo del 40% quando il minore affidato presenta particolari problemi di natura fisica, psichica e/o sensoriale in più per l'affidamento di minori con particolari problematiche. È incrementato del 100% nel caso in cui il minore affidato è un non deambulante e/o non autosufficiente riconosciuto invalido al 100% ai sensi della normativa vigente.

- Per gli affidamenti part-time il sostegno economico mensile è pari al 60% di quanto previsto per l'affido residenziale. Esso è soggetto alle variazioni prima indicate.

- Il sostegno economico così come innanzi determinato viene decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

L'importo del sostegno sopra descritto, che il Comune può integrare, compatibilmente con le risorse di bilancio, non comprende gli oneri economici sostenuti dagli affidatari per:

- visite specialistiche, interventi di cura, con carattere di urgenza o di lunga durata, usufruiti in struttura non convenzionata;

- spese per cura e riabilitazione usufruite in strutture non convenzionate;

- spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;

- spese per l'acquisto di ausili terapeutici e non, atti ad accrescere il benessere fisico del minore affidato;

- spese per l'acquisto di sussidi didattici non assicurati dal Comune di residenza degli affidatari;

- spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico.

Fermo restando il preventivo accordo col Servizio Affido ed Adozione d'Ambito, l'eventuale rimborso alla famiglia affidataria delle spese sostenute per quanto prima indicato, avviene su presentazione di idonea documentazione.

Dal sostegno economico mensile di cui trattasi vanno detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali e le eventuali altre somme destinate, a qualsiasi titolo, al mantenimento del minore. Lo stesso è decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

L'Ente locale competente alla erogazione del sostegno economico alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze alle Amministrazioni Provinciali, nel Comune di residenza del minore che liquida il sostegno di cui ai precedenti commi entro un tempo massimo di 90 giorni dal mese di maturazione.

CASI PARTICOLARI

"Minori in affido che raggiungono la maggiore età".

Ove opportuno un adolescente può restare inserito in un progetto d'affidamento oltre il raggiungimento della maggiore età, fino al compimento del 21° anno d'età. In tal caso il Servizio affido ed adozioni d'ambito, sentito il minore e ove possibile gli affidanti, aggiorna il progetto educativo individualizzato, prevedendo percorsi di avvio al lavoro o la prosecuzione del cammino scolastico/universitario.

Durante tale periodo gli affidatari continueranno a ricevere il sostegno economico corrisposto prima del raggiungimento della maggiore età del minore.

"Minori stranieri"

L'affido di minori stranieri e Rom è realizzato sulla base di un progetto socio-educativo redatto, ove possibile col minore e con il nucleo familiare di origine, che consideri attentamente:

• le specifiche e diverse esigenze del minore, ricorrendo, ove ritenuto necessario dal Servizio Affido ed Adozioni d'Ambito, anche al coinvolgimento di un mediatore culturale;

• il rispetto dell'identità culturale del minore e dell'eventuale credo religioso.

Il Comune presso cui risiedono gli esercenti la potestà genitoriale del minore è competente a sostenere economicamente gli affidatari.

Nel caso di minori extracomunitari senza permesso di soggiorno, e non accompagnati, non residenti in nessun comune, la competenza alla spesa è del Comune di residenza degli affidatari, salvo che il giudice nomini un tutore residente altrove. In tal caso la competenza alla spesa è a carico del Comune di residenza del tutore, ma solo a partire dalla sua nomina.

"Accoglienza sperimentale di adulti".

In via sperimentale è possibile che l'accoglienza temporanea presso famiglie possa avvenire anche in favore di gestanti, madri e padri con figli.

Come per l'affido dei minori anche nell'accoglienza degli adulti è necessaria una precisa progettazione socio-educativa fondata su un attento abbinamento volto ad individuare la compatibilità tra le esigenze degli accogliendi e le risorse ed esigenze del nucleo familiare accogliente.

Le famiglie disponibili a questo tipo di accoglienza dovranno essere preventivamente formate mediante percorsi specifici.

L'accoglienza degli adulti, privi di reddito, presso le famiglie va supportata con un contributo mensile pari al 30% della quota minima prevista per gli affidamenti residenziali.

DE-ISTITUZIONALIZZAZIONE

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente atto i Servizi Affidi ed Adozioni d'Ambito di residenza degli esercenti la potestà genitoriale dei minori collocati in servizi residenziali dovranno, di concerto con quest'ultimi e col Servizio Sociale Professionale competente, definire un nuovo progetto socio-educativo individualizzato che valuti prioritariamente il rientro del minore nella sua famiglia o la possibilità di realizzare l'affido familiare. Qualora i Servizi e le strutture prima indicate, sentiti laddove possibile il minore e la sua famiglia, valutino non praticabile e/o non possibile il rientro del minore in famiglia o il ricorso all'istituto dell'affidamento, tali ragioni dovranno per ciascun caso essere specificamente esplicitati in un apposita relazione redatta a cura del Servizio Affidi ed Adozioni d'Ambito.