§ 2.2.6 - Legge Regionale 15 gennaio 1997, n. 2.
Adesione al Consorzio per la Promozione e la Valorizzazione degli Studi Universitari con sede in Benevento.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.2 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:15/01/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Campania, in conformità degli obiettivi sanciti nell'articolo 4 dello Statuto, con la presente legge aderisce al Consorzio per la promozione e la valorizzazione degli studi [...]
Art. 2.      1. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto consortile, la Regione partecipa all'assemblea del Consorzio con un suo rappresentante designato dal Consiglio Regionale
Art. 3.      1. La Regione partecipa alle spese del Consorzio con una quota annuale determinata in Lire 50.000.000 da adeguarsi annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria indicati dall'ISTAT
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 2.2.6 - Legge Regionale 15 gennaio 1997, n. 2. [1]

Adesione al Consorzio per la Promozione e la Valorizzazione degli Studi Universitari con sede in Benevento.

(B.U. n. 5 del 27 gennaio 1997).

 

Art. 1.

     1. La Regione Campania, in conformità degli obiettivi sanciti nell'articolo 4 dello Statuto, con la presente legge aderisce al Consorzio per la promozione e la valorizzazione degli studi universitari con sede in Benevento, costituito con atto notarile in data 3 maggio 1991, n. 878 di repertorio, ad iniziativa del Comune di Benevento, della Provincia di Benevento e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Benevento dall'anno 1997.

     2. Con la presente legge la Regione Campania recepisce lo statuto consortile di cui al comma precedente.

 

     Art. 2.

     1. Ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto consortile, la Regione partecipa all'assemblea del Consorzio con un suo rappresentante designato dal Consiglio Regionale.

 

     Art. 3.

     1. La Regione partecipa alle spese del Consorzio con una quota annuale determinata in Lire 50.000.000 da adeguarsi annualmente in base agli indici di svalutazione monetaria indicati dall'ISTAT.

     2. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e la relativa copertura finanziaria per l'anno 1997 è demandata alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2013, n. 5.