Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi |
Data: | 15/01/2010 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. All’articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania), come modificato dall’articolo 34, [...] |
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza |
§ 2.1.148 - L.R. 15 gennaio 2010, n. 1.
Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), come modificata dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.
(B.U. 18 gennaio 2010, n. 5)
1. All’articolo 2 della
2. All’articolo 3 della
“1. Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno rimangono chiuse nei giorni di domenica e nelle festività infrasettimanali, ad eccezione delle farmacie che assicurano il servizio di apertura per tutte le festività diverse dalla domenica. Aperture ulteriori domenicali sono autorizzate dal consiglio dell’ordine competente per territorio, sulla base di esigenze pubbliche motivate”.
Art. 2. Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.