§ 2.1.96 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 3.
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:01/02/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Controlli.
Art. 3.  Finanziamento.
Art. 4.  Abrogazione di norme.
Art. 5.  Dichiarazione d’urgenza.


§ 2.1.96 - L.R. 1 febbraio 2005, n. 3.

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.

(B.U. 7 febbraio 2005, n. 9).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dei principi di tutela sanciti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 34 e della legge 27 dicembre 2002, n.292, a conferma dell’esecutività e dell’attuazione dei piani provinciali di cui alle delibere di Giunta regionale del 16 maggio 2003, n.1788 e n.1789, per il controllo e l’eradicazione della brucellosi bufalina, la Giunta regionale della Campania, d’intesa con il Ministero della salute ed in conformità agli indirizzi dell’Unione europea, con delibera di Giunta regionale procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento.

     2. I piani di cui al comma 1 sono predisposti in modo da garantire al consumatore e alle attuali produzioni della filiera bufalina speciali misure sanitarie per la sicurezza dei derivati del latte, ai sensi delle direttive della Comunità europea n.92/46 e n. 92/47 recepite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n° 54.

     3. Per far fronte alle esigenze di mercato derivanti dall’abbattimento dei capi bufalini positivi alla brucellosi o per le malattie per le quali è previsto l’obbligo dell’abbattimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’indennizzo integrativo regionale è determinato per l’importo necessario al raggiungimento dell’effettivo valore di mercato dei capi abbattuti. La erogazione degli indennizzi è disciplinata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento [1].

     4. I capi bufalini destinati all’abbattimento viaggiano in vincolo sanitario e con automezzi piombati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.

     5. L’identificazione dei capi bufalini allevati in Campania è effettuata dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali mediante l’implementazione di boli ruminali contenenti microchips elettronici, in aggiunta alla marcatura auricolare eseguita dagli allevatori.

     6. Gli interventi integrativi di cui al comma 3 sono subordinati all’adozione, ai termini dell’articolo 88 - ex articolo 93 - del trattato CE della decisione positiva da parte della Unione europea. La decisione dell’Unione europea è pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Campania e, dalla data di pubblicazione, sono abrogati il comma 2 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 6 e il comma 5, lettera a), art. 34 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15.

     7. Agli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 3 si fa fronte con i fondi e secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 6/99 e dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34.

 

     Art. 2. Controlli.

     1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare annualmente, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico – fisici e microbiologici, durante la fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore al fine di evitare la frode in commercio come previsto dalla legge regionale n.15/02, articolo 34.

 

     Art. 3. Finanziamento.

     1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze al personale delle associazioni regionali allevatori della Campania – ARAC – e delle associazioni provinciali allevatori – APA – i contributi annuali di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n.42, articoli 46 e 47, sono anticipati, per la quota relativa alle spese obbligatorie previste dalla normativa vigente, per i primi otto mesi di ogni anno e derogati entro il 30 gennaio senza acquisizione di garanzia fideiussoria.

     2. Gli importi di cui al comma 1 sono rendicontati entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno successivo.

     3. I contributi previsti dalla legge regionale 15/02, art.34, comma 7, sono utilizzati per il quinquennio 2002 – 2006 al fine di potenziare la selezione genetica del bestiame attraverso i controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici e di incentivare l’iscrizione al libro genealogico ed ai controlli funzionali stessi.

 

     Art. 4. Abrogazione di norme.

     1. All’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 31 dicembre 2003, n.30.

 

     Art. 5. Dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarate urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma così modificato dall'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1.