§ 2.1.82 - L.R. 11 febbraio 2003, n. 2.
Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione Osservatorio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:11/02/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Gli stati morbosi per i quali è ammessa l’assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono
Art. 2.      1. Le forme morbose o di intolleranza, di cui all’articolo 1, sono accertate dall’Azienda Sanitaria Locale -ASL- competente per territorio attraverso i propri servizi o strutture pubbliche
Art. 3.      1. Ai pazienti affetti dalle patologie di cui all’articolo 1 è rilasciata dall’A.S.L. competente una card quinquennale, a valenza regionale, sulla quale, oltre alle generalità, è attestata la [...]
Art. 4.      1. Gli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Università, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa ai propri [...]
Art. 5.      1. E’ istituito l’Osservatorio regionale su tutta la problematica delle intolleranze, allergie alimentari ed altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata dei servizi [...]
Art. 6.      1. Alle aziende private di ristorazione - ristoranti, alberghi, pizzerie, locali agrituristici -, presenti sul territorio campano, che accettano di fornire la ristorazione differenziata, previo [...]
Art. 7.      1. Alle Aziende Sanitarie Locali è fatto obbligo, a mezzo delle proprie risorse finanziarie, di attivare e applicare la presente legge
Art. 8.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 2.1.82 - L.R. 11 febbraio 2003, n. 2.

Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione Osservatorio Regionale.

(B.U. n. 8 del 17 febbraio 2003).

 

Art. 1.

     1. Gli stati morbosi per i quali è ammessa l’assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono:

     a) errori metabolici congeniti quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;

     b) morbo celiaco o intolleranza al glutine

     c) fibrosi cistica del pancreas.

 

     Art. 2.

     1. Le forme morbose o di intolleranza, di cui all’articolo 1, sono accertate dall’Azienda Sanitaria Locale -ASL- competente per territorio attraverso i propri servizi o strutture pubbliche.

 

     Art. 3.

     1. Ai pazienti affetti dalle patologie di cui all’articolo 1 è rilasciata dall’A.S.L. competente una card quinquennale, a valenza regionale, sulla quale, oltre alle generalità, è attestata la malattia e gli estremi dell’autorizzazione alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici strettamente necessari.

     2. I prodotti di cui al comma 1 sono erogabili direttamente dalle ASL o attraverso le farmacie e i punti vendita convenzionati. Il competente assessorato dispone che le relative convenzioni sono stipulate entro novanta giorni dalla presentazione delle richieste [1].

 

     Art. 4.

     1. Gli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Università, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa ai propri dipendenti, studenti, alunni e pazienti hanno l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all’alimentazione di cui all’articolo 1, nonchè ai diabetici, ai dislipidemici e a coloro che sono affetti da allergie alimentari in genere.

 

     Art. 5.

     1. E’ istituito l’Osservatorio regionale su tutta la problematica delle intolleranze, allergie alimentari ed altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata dei servizi mensa.

     2. L’Osservatorio è composto da 3 esperti nominati dall’Assessore regionale alla Sanità, da un rappresentante delle Associazioni di riferimento e da un rappresentante delle Associazioni della ristorazione.

     3. L’Osservatorio è costituito entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

     4. Entro 90 giorni dalla sua istituzione l’Osservatorio provvede alla stesura di protocolli alimentari con l’indicazione, in una apposita scheda tecnica, dei requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati.

 

     Art. 6.

     1. Alle aziende private di ristorazione - ristoranti, alberghi, pizzerie, locali agrituristici -, presenti sul territorio campano, che accettano di fornire la ristorazione differenziata, previo protocollo di intesa con l’Osservatorio regionale, è attribuito, a cura dell’Assessorato regionale al Turismo, un logo di identificazione.

     2. E’ compito dell’Osservatorio regionale, istituito dall’articolo 5, definire le procedure per la scelta del logo.

 

     Art. 7.

     1. Alle Aziende Sanitarie Locali è fatto obbligo, a mezzo delle proprie risorse finanziarie, di attivare e applicare la presente legge.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Comma aggiunto dall'art. 31 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.