§ 2.1.79 - L.R. 11 luglio 2002, n. 10.
Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:11/07/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Efficacia e durata.
Art. 3.  Conformità.
Art. 4.  Finalità.
Art. 5.  Carta del Diritto alla Salute.
Art. 6.  Obiettivi generali e specifici.
Art. 7.  Azioni strategiche.
Art. 8.  Sviluppo del Sistema Informativo Regionale.
Art. 9.  Riqualificazione della rete territoriale.
Art. 10.  Revisione della rete ospedaliera.
Art. 11.  Strumenti di Governo della spesa sanitaria.
Art. 12.  Governo e controllo della spesa.
Art. 13.  Certificazione dei bilanci.
Art. 14.  Formazione, qualità e ricerca.
Art. 15.  Pianificazione attuativa.
Art. 16.  Procedure di proposta, adozione ed approvazione del piano attuativo locale.
Art. 17.  Interventi sanzionatori.
Art. 18.  Relazione sanitaria.
Art. 19.  Aggiornamento del piano attuativo locale.
Art. 20.  Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.
Art. 21.  Il Comitato di Partecipazione.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Dichiarazione di urgenza.


§ 2.1.79 - L.R. 11 luglio 2002, n. 10.

Norme per il piano regionale sanitario per il triennio 2002-2004.

(B.U. n. 34 del 22 luglio 2002).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. La Regione Campania, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 novembre 1994, n.32, art.30, ed al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1, comma 13, in coerenza con le previsioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 - 2000, approva le norme per il Piano sanitario regionale per il triennio 2002- 2004.

 

     Art. 2. Efficacia e durata.

     1. Le indicazioni contenute nella presente legge e nel Piano sanitario regionale, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 129/3 del 20 giugno 2002, hanno valore vincolante per l’attività programmatoria di indirizzo ed amministrativa esercitata, nell’ambito della rispettiva sfera di competenza, dalla Giunta regionale e dalle Aziende sanitarie.

     2. L’efficacia del piano 2002 - 2004 è prorogata fino all’entrata in vigore del nuovo Piano sanitario regionale che la Giunta regionale approva, quale proposta al Consiglio, entro il 30 settembre dell’ultimo anno di vigenza del precedente.

 

     Art. 3. Conformità.

     1. Il Piano sanitario regionale è attuato nel rispetto della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7.

 

     Art. 4. Finalità.

     1. Il Piano sanitario regionale persegue le seguenti finalità.

     a) la promozione e la tutela della salute fisica, psichica e sociale, individuale e collettiva, mediante interventi rivolti alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e di malattia;

     b) l’erogazione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza che, superando le disuguaglianze sociali e lo squilibrio tra domanda ed offerta di servizi sociosanitari nelle diverse aree del territorio regionale, garantiscano al cittadini uguali opportunità di accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dalle strutture pubbliche, private e del privato sociale, accreditate;

     c) una più elevata efficacia e produttività delle prestazioni rese dal Servizio sanitario regionale, attraverso il miglioramento della qualità delle stesse e la razionalizzazione dell’uso delle risorse, da perseguire con misure ed atti concreti, idonei all’eliminazione di aree di spreco e di inefficienza;

     d) l’umanizzazione dell’assistenza erogata attraverso interventi di riqualificazione delle strutture sanitarie, di riorganizzazione dei servizi e di valorizzazione del rapporto medico-paziente;

     e) la promozione di politiche integrate per la salute attraverso la realizzazione di un coordinamento intersettoriale, programmatico ed organizzativo, per il perseguimento di strategie comuni utili ad incidere su quei determinanti della salute che esulano dalla sfera di intervento del sistema dei servizi sanitari.

 

          Art. 5. Carta del Diritto alla Salute.

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, emana la Carta del diritto alla salute del cittadino campano nella quale sono definiti i livelli essenziali di assistenza garantiti dalla Regione Campania.

 

     Art. 6. Obiettivi generali e specifici.

     1. Con il Piano la Regione Campania persegue i seguenti obiettivi generali:

     a) la promozione di comportamenti e stili di vita in grado di favorire la salute ed in particolare:

     1) la promozione di una sana alimentazione;

     2) la prevenzione e la riduzione del danno derivante dall’abuso di tabacco ed alcool, nonché la promozione delle attività di recupero sociale dei tabagisti e degli alcoolisti;

     3) la promozione e la tutela di una corretta attività fisica, intesa non solo come mera competizione sportiva elitaria, ma come strumento indispensabile per il raggiungimento ed il mantenimento del benessere individuale e sociale;

     b) la riduzione della mortalità e morbilità per malattie dell’apparato circolatorio e neoplasie maligne;

     c) la riduzione della mortalità e morbilità per diabete mellito;

     d) la riduzione della mortalità e morbilità per malattie infettive prevenibili e per cirrosi epatica;

     e) il rafforzamento della prevenzione nel luoghi di lavoro per la conseguente riduzione della mortalità e dell’invalidità per infortuni sul lavoro e per malattie professionali;

     f) il miglioramento del contesto ambientale con riferimento alla qualità dell’aria e dell’acqua, alla prevenzione dei danni derivanti dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché alla realizzazione di un adeguato sistema di smaltimento dei rifiuti, basato sulla loro riduzione e sulla raccolta differenziata che elimini ogni forma di nocività;

     g) il rafforzamento della prevenzione degli incidenti stradali, domestici e sportivi;

     h) il rafforzamento della tutela della salute nelle varie fasi della vita, fin dall’inizio, dei soggetti deboli e non autosufficienti e la riduzione della mortalità, della morbilità e dell’invalidità susseguenti a cause sociali ed a condizioni di disagio ed emarginazione;

     i) la prevenzione ed il contrasto dell’uso di sostanze psicotrope;

     l) la promozione di una politica che favorisca un incremento responsabile della natalità al fine di un armonico ricambio generazionale;

     m) il miglioramento ed il potenziamento delle attività relative ad aree prioritarie e critiche con riguardo:

     1) ai trapianti di organo;

     2) alla riabilitazione;

     3) alla prevenzione e alla sorveglianza delle malattie genetiche delle patologie rare e delle malformazioni;

     4) all’assistenza ospedaliera al parto;

     5) alla prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmesse e delle patologie comportamentali della coppia;

     6) alla prevenzione ed alla cura dei disturbi del comportamento alimentare;

     7) alla sanità pubblica veterinaria;

     8) al sangue ed emocomponenti.

     2. L’esplicitazione degli obiettivi generali di cui al precedente comma è contenuta nel punto 4 del Piano.

     3. Per il triennio 2002-2004, nell’ambito degli obiettivi generali di cui al comma precedente sono individuati, quali obiettivi specifici, i seguenti progetti obiettivo regionali;

     a) prevenzione della mortalità e delle complicanze delle malattie cardio e cerebrovascolari;

     b) prevenzione delle malattie oncologiche attraverso la realizzazione di programmi di diagnosi precoci;

     c) prevenzione delle malattie dismetaboliche;

     d) potenziamento dell’assistenza alle malattie neurologiche;

     e) sperimentazione di un sistema di monitoraggio della spesa indotta dall’attività prescrittivi in ambito distrettuale, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 86;

     f) analisi della migrazione sanitaria interregionale e degli interventi finalizzati a ridurne l’incidenza;

     g) organizzazione di una rete diagnostico-assistenziale per i disturbi nel comportamento alimentare e per la nutrizione artificiale e dietetica;

     h) miglioramento tecnico organizzativo delle attività trasfusionali finalizzato all’autosufficienza, all’efficienza ed alla sicurezza trasfusionale;

     i) sostegno e sperimentazione di nuovi modelli socio-assistenziali intesi come integrazione economico-funzionale tra pubblico e privato.

     4. La Giunta Regionale definisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle previsioni del Piano, i contenuti dei progetti obiettivo di cui al comma 3 compatibili con le risorse economiche ed emana le linee di indirizzo cui le Aziende sanitarie si attengono per la realizzazione dei progetti stessi.

 

     Art. 7. Azioni strategiche.

     1. Gli obiettivi generali di cui all’art.6 sono perseguiti dalla Giunta regionale e dalle Aziende sanitarie, nell’ambito delle rispettive competenze, attraverso le azioni strategiche al cui agli articoli 8, 9, 10, 12 e 14.

     2. La specificazione dettagliata delle azioni strategiche, cui si riferiscono le Aziende sanitarie nell’elaborazione dei piani attuativi locali, è contenuta nel punto 5 del Piano.

 

     Art. 8. Sviluppo del Sistema Informativo Regionale.

     1. Lo sviluppo delle funzioni regionali in materia di sistemi informativi è finalizzato a migliorare la conoscenza e l’analisi della domanda sanitaria, oltre che la conoscenza e l’analisi dell’offerta di servizi. A tal fine, sono preventivamente realizzati i seguenti interventi:

     a) trasmissione delle informazioni necessarie ai diversi livelli del governo da effettuare in appositi protocolli cui si attengono tutte le strutture pubbliche e private;

     b) attribuzione di incentivi allo sviluppo di sistemi informativi aziendali per migliorare la qualità delle informazioni a disposizione del Servizio sanitario regionale;

     c) predisposizione di programmi a livello regionale adottati di intesa con le Aziende sanitarie locali e con i servizi specialistici competenti per l’attivazione di servizi di telemedicina;

     d) realizzazione della carta sanitaria personale da rilasciare a ciascun cittadino residente nella Regione, nella quale inserire tutti i dati personali di ciascun soggetto presenti presso tutte le Asl della Regione e che contenga le informazioni essenziali relative allo stato di salute - patologie gravi, gruppo sanguigno, allergie.

     2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 costituisce passaggio fondamentale per lo sviluppo del sistema informativo sanitario regionale, quale insieme di strutture, strumenti ed attività, orientato:

     a) alla definizione dei bisogni informativi dei diversi utilizzatori;

     b) al potenziamento dei sistemi informativi sanitari aziendali e delle connessioni in rete;

     c) all’integrazione tra i diversi sistemi informativi sanitari aziendali, regionali e nazionali, anche attraverso l’adozione di protocolli di raccolta ed elaborazione dati che soddisfino le esigenze locali e che siano compatibili con le necessità informative centrali;

     d) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio del sistema informativo sanitario regionale per le necessità di programmazione delle attività dei Presidi, dei Servizi sanitari e socio-sanitari, e di controllo della loro efficienza ed efficacia.

 

     Art. 9. Riqualificazione della rete territoriale.

     1. La riorganizzazione della rete territoriale si realizza attraverso:

     a) la valorizzazione ed il potenziamento del ruolo centrale del Distretto nell’ambito delle politiche sanitarie;

     b) la valorizzazione dell’integrazione socio-sanitaria quale condizione essenziale per il miglioramento dell’efficacia delle prestazioni erogate;

     c) l’attivazione ed il potenziamento dei Dipartimenti quali strutture organizzative capaci di garantire l’unitarietà degli interventi tesi a soddisfare i bisogni dei cittadini.

     2. Il reale decentramento delle attività sanitarie e socio -sanitarie sul territorio si promuove attraverso:

     a) il riconoscimento al Distretto di una autonomia tecnico-gestionale ed economico finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio dell’Azienda sanitaria;

     b) il riconoscimento del Distretto quale ambito territoriale ed organizzativo dell’Azienda sanitaria per l’integrazione delle attività di assistenza sanitaria extraospedaliera con quelle sociali;

     c) il riconoscimento del Distretto quale ambito della partecipazione dei cittadini e degli operatori, a tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo ed alla valutazione dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo n. 229/99, art. 14, comma 2 .

     3. Le azioni rivolte a realizzare una integrazione tra le attività sanitarie e quelle sociali sono:

     a) la definizione degli indirizzi organizzativi e l’entità delle risorse da assegnare al Distretti nei piani attuativi locali delle Aziende e sanitarie;

     b) l’adozione annuale del programma delle attività territoriali per l’individuazione e la localizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari e la corretta determinazione delle risorse per l’integrazione socio -sanitaria;

     c) le intese programmatiche, a livello distrettuale, tra le Direzioni generali delle Aziende sanitarie e le rappresentanze dei Comuni con obbligatoria verifica delle risorse economiche disponibili per il conseguimento dell’intesa.

     4. L’individuazione ed il numero dei Dipartimenti tiene conto:

     a) degli obiettivi che l’Azienda si propone di perseguire;

     b) della complessità dell’Azienda;

     c) della estensione dell’ambito territoriale e delle caratteristiche geomorfologiche;

     d) del numero di strutture complesse presenti.

     5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, le Aziende sanitarie adottano modalità organizzative congruenti con i principi ed i criteri direttivi per il adozione dell’atto aziendale emanato dalla Giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo 502/92, art.3, comma 1 bis, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, art.3.

 

     Art. 10. Revisione della rete ospedaliera.

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, quale proposta al Consiglio regionale, un nuovo Piano regionale ospedaliero per la revisione della rete ospedaliera campana e per la conseguente rideterminazione del fabbisogno regionale dei posti letto pubblici e privati. Tale revisione è finalizzata ad una più qualificata assistenza ospedaliera, ad una più efficace utilizzazione delle risorse, anche finanziarie, in relazione al bisogno della popolazione, all’attivazione di procedure di preospedalizzazione atte a ridurre i tempi di ricovero in ospedale, nonché all’adozione di misure idonee per una utilizzazione degli ospedali appropriata al ruolo che essi svolgono nella rete ospedaliera.

     2. La revisione di cui al comma 1 è effettuata sulla base:

     a) dell’indice dei posti letto pubblici e privati programmati dalle Aziende sanitarie in attuazione del Piano regionale ospedaliero, approvato con legge regionale 26 febbraio 1998, n.2 ;

     b) della progressiva attivazione del day surgery demandata alle Aziende sanitarie, sulla base delle caratteristiche delle strutture erogatrici delle prestazioni, delle procedure chirurgiche, eseguibili in day surgery e delle modalità organizzative di tale attività, individuate dalla Giunta regionale;

     c) della riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei tempi di attesa massimi e per la corretta gestione delle liste;

     d) dell’integrazione ospedale - territorio, da realizzarsi attraverso:

     1) una maggiore capacità di risposta del Distretto alla domanda di prestazioni;

     2) una più appropriata risposta dell’ospedale, anche in relazione alle variazioni del quadro epidemiologico ed alle innovazioni diagnostico-assistenziali;

     3) una migliore integrazione tra le due funzioni.

     3. Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, attraverso protocolli annuali di intesa, adottati previa acquisizione del parere di un collegio composto dai responsabili di Dipartimento, dal direttore amministrativo e da quello sanitario di ciascuna Azienda interessata, realizzano la rete dei servizi ospedalieri e territoriali, intesa quale integrazione e collegamento funzionale tra le strutture, allo scopo di assicurare al cittadino l’appropriatezza del percorso assistenziale attraverso l’erogazione delle prestazioni in forma coordinata ed adeguata alla complessità delle stesse.

 

          Art. 11. Strumenti di Governo della spesa sanitaria.

     1. La Giunta regionale, attraverso l’emanazione di appositi regolamenti, attua le strategie di intervento per ripianare l’attuale disavanzo della spesa con riguardo alla disciplina:

     a) dei procedimenti di redazione dei budget e dei centri li responsabilità amministrativa;

     b) degli obiettivi e dei risultati, in termini quantitativamente misurabili, che si intendono raggiungere;

     c) delle risorse diverse da quelle regionali che si prevede di impiegare;

     d) dei soggetti responsabili delle singole iniziative e delle loro fasi;

     e) delle modalità per la verifica del conseguimento degli obiettivi;

     f) della localizzazione territoriale degli interventi;

     g) della durata dei modi, dei tempi di attuazione e delle funzioni di spesa relative ai singoli esercizi;

     h) dei procedimenti sul controllo della regolarità contabile.

     2. Le spese per il Piano sanitario 2002-2004 trovano copertura nel bilancio pluriennale della Regione a legislazione vigente.

 

     Art. 12. Governo e controllo della spesa.

     1. Al fine di assicurare i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, le Aziende sanitarie improntano le attività di competenza, sia in quanto produttrici dirette di assistenza, sia in quanto acquirenti di prestazioni erogate da soggetti terzi accreditati, al principio della esclusiva finalizzazione, nell’utilizzo delle risorse, al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario regionale.

     2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite con interventi rivolti a:

     a) eliminare duplicazioni strutturali ed organizzative nell’area dei servizi e delle attività di supporto, al fine di rendere effettivamente alternativo l’affidamento a terzi;

     b) dimensionare la capacità produttiva in funzione dell’effettivo livello di domanda prevedibile, a seguito della definizione del Piano annuale delle prestazioni e degli accordi contrattuali, di cui al decreto legislativo n. 502/92, art.8 quinquies, così come introdotto dal decreto legislativo n. 229/99, art 8;

     c) eliminare fenomeni di auto domanda, sia nell’area delle attività assistenziali, sia in quella delle attività connesse all’esercizio di funzioni a rilevanza pubblicistica;

     d) individuare, con obbligo di rendicontazione separata e verifica di risultato, le risorse da destinare al miglioramento qualitativo dell’assistenza erogata dai Presidi a gestione diretta;

     e) realizzare, sulla base di criteri e direttive emanate dalla Giunta regionale, un sistema di monitoraggio delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate in modo da garantirne l’efficacia e l’appropriatezza;

     f) attivare modalità nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo i principi e criteri, definiti dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 5;

     g) coordinare la razionalizzazzione delle risorse umane nelle Aziende ospedaliere con la realizzazione dei Dipartimenti.

     3. La Giunta regionale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1:

     a) definisce una politica tariffaria funzionale alla promozione di quelle prestazioni ed attività che, per efficacia assistenziale e costo, massimizzino il perseguimento degli obiettivi di salute del Piano sanitario regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

     b) adotta un sistema tariffario di remunerazione secondo le tipologie di struttura e di attività definite in sede di accreditamento istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 502/92, art.8 quater, così come introdotto dal decreto legislativo 229/99, art. 8, ferme restando le competenze dello Stato in materia di determinazione dei costi standard di produzione e delle tariffe massime applicabili per le prestazioni assistenziali;

     c) emana criteri e direttive per la realizzazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 2, lettera e);

     d) attiva modalità e procedure nella gestione degli acquisti di beni e servizi secondo i principi ed i criteri, definiti con l’atto di cui all’art.9, comma 5.

     4. Le Aziende sanitarie si dotano, in coerenza con il quadro normativo nazionale, di adeguati strumenti di controllo finalizzati a:

     a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa controllo di regolarità amministrativa e contabile;

     b) verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati controllo di gestione;

     c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale valutazione della dirigenza;

     d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti - valutazione e controllo strategico;

     e) rilevare la conformità e la finalizzazione dei comportamenti dei soggetti che, ad ogni titolo, esercitano funzioni o erogano prestazioni nell’ambito del Servizio sanitario, al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale - controllo esterno.

 

     Art. 13. Certificazione dei bilanci.

     1. Le Aziende sanitarie sottopongono i propri bilanci alla valutazione di società di certificazione di riconosciuto prestigio internazionale.

 

     Art. 14. Formazione, qualità e ricerca.

     1. Il sostegno ai processi di innovazione ed alle azioni di adeguamento ai mutamenti determinati dalla evoluzione della domanda sanitaria e dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche si realizza attraverso:

     a) la formazione specifica e continua degli operatori sanitari;

     b) la promozione della qualità;

     c) la valorizzazione delle risorse umane.

     2. I percorsi e le azioni formative, a livello aziendale, sono elaborati in coerenza con ali obiettivi nazionali e regionali. In particolare:

     a) si fondano su adeguate analisi relative al bisogno formativo delle diverse figure professionali;

     b) riproducono in sede formativa le radici dei problemi e coinvolgono le responsabilità professionali chiamate a risolverli;

     c) contengono parametri e indicatori capaci di verificare nel tempo l’effettiva traduzione operativa di quanto offerto;

     d) si rivolgono congiuntamente a tutti i destinatari interessati se i cambiamenti ed i risultati attesi dalla formazione riguardano problemi complessi ed aree organiche di servizio.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, le Aziende sanitarie vincolano annualmente l’uno per cento del monte salari a sostegno delle iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori sanitari.

     4. La qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini è assicurata da parte delle Aziende sanitarie attraverso.

     a) la definizione della missione aziendale e della politica della qualità dell’azienda - piano qualità aziendale - coerenti con i programmi regionali;

     b) l’istituzione di strutture, staff, comitati, commissioni, uffici e servizi, con particolari responsabilità nella programmazione delle attività di miglioramento della qualità;

     c) l’offerta di interventi formativi a tutti gli operatori dell’Azienda sanitaria sul miglioramento della qualità;

     d) l’individuazione di adeguate risorse umane, tecnologiche ed economiche per il miglioramento della qualità.

     5. La gestione delle risorse umane nelle Aziende sanitarie, quale elemento strategico che influisca direttamente sulla quantità e qualità dell’assistenza, è orientato:

     a) al superamento delle visioni settoriali, centrate su interessi particolari di singoli profili professionali;

     b) alla responsabilizzazione individuale e di gruppo, nel caso di prestazioni integrate;

     c) alla flessibilità dell’impiego;

     d) all’utilizzo di sistemi premianti.

     6. Per il raggiungimento degli obiettivi elencati nel comma 5, le Aziende sanitarie si attengono ai principi ed ai criteri direttivi emanati dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all’art. 9, comma 5.

     7. E’ istituita la Commissione regionale per la ricerca sanitaria, con il compito di formulare proposte per la programmazione, il coordinamento e la valutazione degli interventi nel campo della ricerca finalizzata biomedica e di quella finalizzata al miglioramento dei servizi sanitari, composta da:

     a) un Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento Piano sanitario regionale dell’Assessorato alla sanità;

     b) un Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento - assistenza sanitaria - dell’Assessorato alla sanità;

     c) il Direttore generale dell’Agenzia Regionale Sanitaria -ARSAN;

     d) il Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente Campania ARPAC;

     e) un rappresentante designato dalla facoltà di medicina dell’Università Federico II di Napoli;

     f) un rappresentante designato dalla facoltà di medicina della II Università di Napoli;

     g) un rappresentante designato dall’Istituto superiore di sanità;

     h) sei esperti di cui tre designati dall’Assessore regionale alla sanità e tre dal Presidente della quinta Commissione consiliare.

     La costituzione della Commissione di cui al comma 7 e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. Pianificazione attuativa.

     1. Il Piano sanitario regionale trova attuazione attraverso la programmazione sanitaria aziendale. L’atto in cui si esprime la programmazione sanitaria aziendale è il Piano attuativo locale.

     2. La Giunta regionale:

     a) indirizza la formazione dei piani attuativi locali anche attraverso l’emanazione di linee guida a carattere tecnico operativo e di schemi tipo per la redazione degli elaborati, sentita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all’art. 20;

     b) controlla la conformità dei piani attuativi alle disposizioni del Piano sanitario regionale;

     c) Verifica la corrispondenza dei risultati raggiunti dalle Aziende con quelli previsti dai piani attuativi locali.

     3. Il piano attuativo locale è lo strumento di programmazione attraverso il quale le Aziende sanitarie, nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli di pareggio di bilancio, regolano le proprie attività su base triennale nell’arco temporale di vigenza del Piano sanitario regionale.

     4. Il piano attuativo, da articolarsi in programmi annuali di attività, definisce:

     a) gli obiettivi di salute e quelli relativi alle aree prioritarie e critiche previsti dall’art. 6 riferiti all’ambito territoriale di pertinenza e alle proprie strutture;

     b) le iniziative da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi individuati secondo le indicazioni contenute negli artt. 8, 9, 10, 12 e 14 e nel Piano;

     c) gli strumenti ed i sistemi per il controllo quali-quantitativo dei risultati.

 

     Art. 16. Procedure di proposta, adozione ed approvazione del piano attuativo locale.

     1. Il Direttore generale dell’Azienda sanitaria, sentite le organizzazioni sindacali e il Comitato di partecipazione di cui all’art.21, approva il Piano attuativo locale ed il programma del primo anno di attività entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per gli anni successivi, il programma di attività è approvato entro il 1° gennaio;

     3. Il Piano attuativo ed il programma annuale, adottati seguendo le procedure previste dalla legge regionale n.32/94, art.35, sono trasmessi, nei successivi trenta giorni, alla Giunta regionale.

     4. Il Piano attuativo locale ed il programma annuale di attività dell’Azienda ospedaliera sono trasmessi, per le finalità previste dalla legge regionale n.32/94, art.35, comma 2, al Sindaco del comune capoluogo della Provincia in cui l’Azienda è situata.

     5. Il Piano attuativo ed il programma annuale sono efficaci dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale nei termini previsti dalla legge regionale n.32/94, art.35, commi 4 e 5, e dai commi che seguono.

     6. La Giunta regionale verifica la conformità del Piano attuativo locale e del programma annuale con il Piano sanitario regionale. In caso di difformità, li rinvia all’Azienda con osservazioni e con obbligo di adeguamento.

     7. I provvedimenti rinviati si adeguano alle osservazioni formulate dalla Giunta regionale.

     8. Limitatamente ai provvedimenti di cui al comma 7, il termine di quindici giorni previsto dalla legge regionale n.32/94, art.35, comma 5, è fissato in quaranta giorni.

     9. La deliberazione della Giunta regionale con la quale il Piano attuativo locale è approvato nella sua formulazione definitiva è trasmessa all’Azienda per i conseguenti provvedimenti attuativi ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 17. Interventi sanzionatori.

     1. Nei casi di mancata presentazione da parte delle Aziende sanitarie del Piano attuativo locale e dei piani annuali nei termini prescritti dall’art. 16, commi 1 e 2, o di manifesta in attuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, ricorrono i gravi motivi previsti dal decreto legislativo 502/92, art. 3 bis, comma 7, così come introdotto dal decreto legislativo 229/99 , art. 3.

 

     Art. 18. Relazione sanitaria.

     1. Le Aziende sanitarie predispongono e trasmettono alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sanitaria contenente la sintesi dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dal sistema informativo in ordine:

     a) alle condizioni di salute della popolazione;

     b) all’attività dei Distretti, dei Presidi, dei Dipartimenti e dei Servizi;

     c) alla situazione economico-finanziaria;

     d) allo stato di attuazione dei piani attuativi con la indicazione degli strumenti e dei sistemi utilizzati per la misurazione dei risultati raggiunti.

     2. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale predispone la relazione sanitaria regionale e la presenta al Consiglio regionale, che fa osservazioni e proposte per l’anno successivo.

     3. La relazione regionale è formulata sulla base delle relazioni sanitarie delle Aziende sanitarie e contiene la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del Piano sanitario regionale.

 

     Art. 19. Aggiornamento del piano attuativo locale.

     1. Entro il termine previsto dall’art. 18, comma 1, le Aziende sanitarie trasmettono alla Giunta regionale proposte di modifica dei rispettivi piani attuativi locali.

     2. Le proposte di modifica sono adottare dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria ed approvate dalla Giunta regionale con le procedure previste dall’art. 16.

 

     Art. 20. Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale.

     1. E’ istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale.

     2. La Conferenza esprime parere obbligatorio:

     a) sulla proposta di Piano sanitario regionale;

     b) sulle proposte di atti di rilievo regionali riguardanti l’alta integrazione socio-sanitaria;

     c) sugli atti di concertazione di rilievo regionale tra Regione e Aziende sanitarie;

     d) sugli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale per l’elaborazione dei piani attuativi locali delle Aziende sanitarie;

     e) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e socio-sanitaria;

     f) sugli atti della Regione in materia di integrazione tra politiche sanitarie e politiche ambientali;

     g) sui provvedimenti della Giunta Regionale relativi alle Aziende ospedaliere, nei casi previsti dal decreto legislativo 502/92, art. 3 bis, commi 6 e 7, così come introdotto dal decreto legislativo 229/99, art. 3, fatti salvi i casi di particolare gravità ed urgenza, in presenza dei quali si prescinde dal parere.

     3. La Giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell’art.4, commi 1 e 2, e dell’art.5, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, si avvale del concerto della Conferenza per determinare gli obiettivi, le funzioni ed i criteri di erogazione e di finanziamento delle prestazioni socio-sanitarie e del concorso della Conferenza stessa per coordinare gli interventi socio-sanitari delle Aziende sanitarie locali e dei Comuni, al fine di garantirne l’uniformità dei comportamenti e di vigilare sul rispetto delle direttive impartite.

     4. La Conferenza approva annualmente un documento di valutazione sullo stato dell’organizzazione e dell’efficacia dei servizi sanitari e socio-assistenziali che è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, i quali fanno osservazioni e adottano provvedimenti consequenziali in caso di relazione che denoti un andamento negativo dell’azione amministrativa.

     5. La Conferenza è presieduta dall’Assessore regionale alla sanità ed ha la seguente composizione:

     a) l’Assessore regionale ai rapporti con il sistema delle autonomie;

     b) l’Assessore regionale alle politiche sociali;

     c) l’Assessore regionale all’ambiente;

     d) il Presidente della quinta Commissione consiliare;

     e) il Sindaco del Comune, nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria è coincidente;

     f) i Presidenti dei Comitati di rappresentanza delle Conferenze dei Sindaci, di cui alla legge regionale n.32/94, art.20, nei casi in cui l’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria comprenda più Comuni;

     g) tre rappresentanti dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani -ANCI- su designazione dell’Associazione;

     h) un rappresentante dell’Unione Regionale Province Italiane -URPI- su designazione dell’Associazione.

     i) i Presidi delle facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Federico II e della II Università di Napoli;

     l) il Direttore generale dell’ARSAN;

     m) il Direttore generale dell’ARPAC.

     n) un Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento - Piano sanitario regionale dell’Assessorato Regionale alla sanità;

     o) un Dirigente dell’Area Generale di Coordinamento - assistenza sanitaria dell’Assessorato regionale alla sanità;

     p) tre esperti designati dall’Assessore regionale alla sanità.

     q) l’assessore regionale al bilancio.

     6. Ai fini dell’espressione del parere nelle materie di cui alla lettera b), e) ed f) del comma 2, la Conferenza è integrata dai Presidenti delle Province.

     7. Ai fini dell’espressione del parere sui provvedimenti di cui alla lettera g) del comma 2, la Conferenza è integrata dal Sindaco del Comune capoluogo in cui è ubicata l’Azienda ospedaliera.

     8. La costituzione della Conferenza e le sue modalità di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. Il Comitato di Partecipazione.

     1. Le Aziende sanitarie locali, su proposta delle Associazioni di tutela dei diritti del cittadino e del volontariato presenti nell’ambito territoriale aziendale e d’intesa con le medesime, istituiscono il Comitato di partecipazione per la verifica ed il controllo dei funzionamento delle strutture e dei servizi sanitari e socio-sanitari, ai sensi del decreto legislativo 502/92, art. 14, e successive modifiche ed integrazioni, e ne disciplinano il funzionamento.

     2. Il Comitato di partecipazione dell’Azienda sanitaria locale esercita le sue funzioni anche nei confronti dell’Azienda o delle Aziende ospedaliere ubicate nel territorio. In tali casi, la costituzione ed il regolamento del Comitato sono definiti d’intesa anche con l’Azienda ospedaliera o con le Aziende ospedaliere interessate.

     3. Il Comitato di partecipazione ha funzione consultiva e presenta istanze e proposte; esso riceve la documentazione relativa al funzionamento dei Servizi e delle Strutture, secondo le procedure definite nel regolamento e collabora con le Aziende sanitarie per l’individuazione delle modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

     4. I componenti del Comitato di partecipazione non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso di eventuali spese giustificate e documentate.

     5. Il Comitato ha diritto ad un budget, definito sulla base del programma annuale di attività dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, d’intesa con l’Azienda o le Aziende ospedaliere che insistono nell’ambito territoriale e che concorrono alla spesa.

     6. Il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale mette a disposizione del Comitato una sede con la strumentazione necessaria minima.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento del Piano sanitario si provvede:

     a) con le risorse corrispondenti alle quote assegnate alla Regione che risultano dal riparto dei fondi destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n.388 del 23 dicembre 2000, art. 83, comma 1;

     b) con le entrate derivanti dalla mobilità sanitaria interregionale;

     c) con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale finanziati con risorse proprie della Regione;

     d) con gli stanziamenti specificamente iscritti nel bilancio regionale derivanti da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata;

     e) con le risorse derivanti dagli avanzi di amministrazione delle Aziende sanitarie, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale;

     f) con le risorse derivanti da alienazioni patrimoniali delle Aziende sanitarie;

     g) con le entrate dirette delle Aziende sanitarie.

 

     Art. 23. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli artt.43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

Allegato

     (Omissis).