Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi |
Data: | 11/11/1980 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Gli elenchi nominativi, corredati dai dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 4. Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli Enti di cui all'art. 2 devono trasmettere alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini [...] |
Art. 5. Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli Enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui [...] |
Art. 6. Nel caso di persistente inadempienza da parte degli Enti interessati, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, diffida ad adempiere nel termine di 20 [...] |
Art. 7. Con deliberazioni della Giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 3 - salvo quanto previsto al successivo articolo 9 è iscritto nei ruoli nominativi regionali [...] |
Art. 8. Con deliberazione della Giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai [...] |
Art. 9. |
Art. 10. Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale. |
Art. 11. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, [...] |
Art. 12. Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto ai servizi di farmacia degli enti ospedalieri, aperti al pubblico, sarà assegnato agli Enti locali nel cui territorio i servizi medesimi [...] |
Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della [...] |
§ 2.1.17 - LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1980, N. 64.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle unità sanitarie locali.
Art. 1. I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
L'iscrizione nei suddetti ruoli del personale da destinare alle Unità Sanitarie Locali è disciplinata dagli articoli seguenti.
Art. 2. [1] Per i fini indicati al primo comma dell'art. 68 della
a) Enti ospedalieri con esclusione dei servizi di farmacia aperti al pubblico, nonché dei servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinati a servizi Igienici o sanitari o non inerenti comunque funzioni in materia igienica o sanitaria;
b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e altri Enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della
c) consorzi antitubercolari e consorzi di Enti Locali per la gestione di servizi igienico-sanitari;
d) Province, limitatamente agli Uffici igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed a presidi sanitari extraospedalieri, agli altri uffici o servizi sanitari comunque denominati.
Per i presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale, interessanti anche altre Regioni, si provvederà previe intese con queste ultime così come previsto dal IV comma dell'art. 64 della
e) Comuni, limitatamente agli uffici igienico-sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito ad esclusione del personale delle farmacie.
Art. 3. Gli elenchi nominativi, corredati dai dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura della Giunta regionale, devono essere formati, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente Legge:
a) per il personale addetto, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della
b) per il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;
c) per il personale dipendente dagli Enti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti;
d) per il personale dipendente dalle Province o dai Comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti, a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un servizio o settore sanitario.
I suddetti elenchi, sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente, devono essere trasmessi alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di invio dello schema indicato al primo comma del presente articolo.
Nella stessa forma, entro 15 giorni dal loro verificarsi, devono altresì essere comunicate le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente Legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera b), del presente articolo, nonché di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.
Dopo l'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'Unità Sanitaria Locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b) dell'articolo 61 della
Art. 4. Per i fini indicati al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della
In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri Enti, a condizione, per quanto concerne il personale dipendente da Province e Comuni, che risulti utilizzato in un servizio o settore sanitario.
Nel caso di servizio prestato presso più Enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera c), dell'art. 47 della citata
Art. 5. Prima della trasmissione alla Giunta regionale, gli Enti indicati all'art. 2 devono portare a conoscenza del personale dipendente, mediante adeguate forme di pubblicizzazione, gli elenchi di cui agli articoli 3 e 4.
In caso di errori o di omissioni, eventuali istanze di correzione possono essere avanzate dai dipendenti interessati, entro 15 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, all'Ente di appartenenza, il quale è tenuto ad esaminare le istanze medesime nei 15 giorni successivi. Qualora non venga fornita nel suddetto termine alcuna risposta, l'istanza deve intendersi non accolta.
Art. 6. Nel caso di persistente inadempienza da parte degli Enti interessati, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, diffida ad adempiere nel termine di 20 giorni e provvede, in mancanza, con proprio decreto alla nomina di un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli Enti medesimi dagli articoli 3, 4 e 5 della presente Legge.
Art. 7. Con deliberazioni della Giunta regionale, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 3 - salvo quanto previsto al successivo articolo 9 è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dal
E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli, con la stessa modalità di cui al comma precedente, il personale compreso negli elenchi di cui all'articolo 4 - salvo quanto previsto al successivo articolo 9 - che abbia superato il concorso riservato previsto al quinto comma, lettera c), dell'articolo 47 della
L'iscrizione del personale di cui ai precedenti commi e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi Enti di provenienza hanno effetto dalla data di effettiva entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 8. Con deliberazione della Giunta regionale è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, in conformità ai criteri e con le modalità che saranno stabiliti ai sensi dell'articolo 47 della
a) personale degli Enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67) salvo quanto previsto al successivo art. 9;
b) personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977 dall'associazione regionale ospedalieri campani (A.R.O.C.) ai sensi dell'art. 67, III comma, della
c) personale della Croce Rossa Italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);
d) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);
e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73);
f) personale degli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (ultimo comma dell'articolo 42);
g) medici e veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali salvo diversa necessità della Regione - (secondo comma dell'articolo 67);
h) personale tecnico sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione, proveniente da posti di ruoli conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli Uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli Enti Locali (secondo comma dell'articolo 68);
i) personale tecnico sanitario assunto dalla Regione per i servizi regionali (terzo comma dell'art. 68).
Il personale di ruolo regionale in servizio e quello comunque utilizzato presso gli Uffici del medico e del veterinario provinciale all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, ove non sia nel frattempo intervenuta la legge regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 32 della
Al personale di cui al precedente capoverso, ivi compreso ai medici e ai veterinari provinciali, è riconosciuto l'esercizio del diritto di opzione per la permanenza nel ruolo dei dipendenti regionali da esprimersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al personale non di ruolo in servizio presso gli stessi uffici si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma V, lettera C, della
Le amministrazioni interessate devono fornire alla Giunta regionale, con le modalità e nei termini stabiliti al secondo comma dell'art. 3, elenchi nominativi riferiti al personale indicato nel primo comma, lettera a), b), c), d), e) e f), del presente articolo.
Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare entro trenta giorni le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.
Dopo l'entrata in funzione delle Unità Sanitarie Locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati da quella presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera b), dell'art. 61 della
Art. 9. [2] Il personale già comandato alla Regione ai sensi della
Al personale già comandato alla Regione ai sensi delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833 viene esteso il diritto di opzione, per l'inquadramento nel ruolo dei dipendenti regionali o l'iscrizione nel ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, da esercitare nei termini e con le modalità previste dal I comma del presente articolo.
Al personale che non opti nei termini stabiliti nei precedenti commi, è data facoltà di esercitare il diritto di opzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale [3].
L'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale è effettuato con le modalità e i criteri che verranno fissati con successiva legge regionale.
Art. 10. Le variazioni successive alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.
Le deliberazioni d'iscrizione e quelle di variazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale formati ai sensi della presente Legge sono aggiornati, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 11. Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 12. Con deliberazione della Giunta regionale il personale addetto ai servizi di farmacia degli enti ospedalieri, aperti al pubblico, sarà assegnato agli Enti locali nel cui territorio i servizi medesimi sono ubicati.
Con successiva legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici degli Enti di destinazione ai sensi del
Con gli atti legislativi ed amministrativi con cui la Regione realizzerà i trasferimenti previsti dall'art. 66 della
Art. 13. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
[1] In ordine agli elenchi cfr. anche l'art. 1 della L.R. 11-11-1980, n. 68.
[2] Articolo così sostituito dall'art. unico della L.R. 29-8-1983, n. 29.
[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29-11-1983, n. 36.