§ 1.10.54 - Legge Regionale 22 luglio 1992, n. 7.
Norme di perequazione per il personale destinatario della Legge Regionale 23 novembre 1983, n. 33 concernente: Norme per l'inquadramento nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:22/07/1992
Numero:7


Sommario
Art. 1.      1. Il personale trasferito alla Regione Campania ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 386/74, 349/77, 641/78, 833/78, e 642/79, appartenente ai ruoli tecnici o atipici, o che comunque fruiva [...]
Art. 2.      1. Il personale amministrativo trasferito ai sensi delle Leggi citate nell'art. 1 in possesso alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 23 maggio 1984, n. 27 di uno dei requisiti qui [...]
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1992 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di [...]


§ 1.10.54 - Legge Regionale 22 luglio 1992, n. 7.

Norme di perequazione per il personale destinatario della Legge Regionale 23 novembre 1983, n. 33 concernente: Norme per l'inquadramento nel ruolo del personale della Giunta Regionale del personale proveniente dallo Stato, dagli Enti mutualistici e dagli Enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616/1977, alla Legge numero 641/1978, alla Legge n. 386/1974, alla Legge n. 833/1978.

(B.U. n. 34 del 3 agosto 1992).

 

Art. 1.

     1. Il personale trasferito alla Regione Campania ai sensi del D.P.R. 616/77 e delle leggi 386/74, 349/77, 641/78, 833/78, e 642/79, appartenente ai ruoli tecnici o atipici, o che comunque fruiva di parametri differenziati [*], a parità di condizioni intese quali qualifiche di provenienza ed anzianità, viene immesso negli stessi livelli funzionali del personale tecnico o atipico inquadrato ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 maggio 1984, n. 27, con decorrenza giuridica dalla data di inquadramento nei ruoli regionali ed economica dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

     Art. 2.

     1. Il personale amministrativo trasferito ai sensi delle Leggi citate nell'art. 1 in possesso alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 23 maggio 1984, n. 27 di uno dei requisiti qui di seguito elencati:

     a) titolo di studio superiore a quello richiesto per il livello funzionale di appartenenza ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, numero 33 e almeno tre anni di servizio complessivo prestato in detto livello;

     b) titolo di studio previsto per il livello in godimento ai sensi della L.R. 23 novembre 1983, n. 33 e atti di conferimento posti in essere dai responsabili degli uffici relativi a mansioni proprie del livello superiore a quello di appartenenza svolte per almeno tre anni;

     viene inquadrato nel livello funzionale immediatamente superiore a quello di inquadramento, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di un accertamento qualitativo, le cui modalità saranno stabilite dalla Giunta regionale di intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria.

     2. L'inquadramento del personale che ha superato la prova qualitativa di cui sopra avviene ai sensi e per gli effetti della L.R. 23 maggio 1984, n. 27, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 27/84 ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano al personale che, all'atto dell'inquadramento ai sensi della L.R. 23 novembre 1983, n. 33, non abbia ottenuto un passaggio di livello rispetto alla posizione giuridica di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1992 si fa fronte con gli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 e per gli anni successivi con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

 

 


[*] Vedi art. 1 della L.R. 22 marzo 1995, n. 7, per l'interpretazione autentica del presente articolo.