§ 1.10.24 - L.R. 28 agosto 1981, n. 61.
Disciplina del riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.10 personale
Data:28/08/1981
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, può, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi hanno [...]
Art. 2.  Ai fini del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del collegio medico di cui al successivo [...]
Art. 3.  Il collegio medico per l'accertamento delle infermità e della loro dipendenza da causa di servizio è composto come segue:
Art. 4.  Il collegio medico di cui al precedente articolo 3 al termine della visita redige processo verbale firmato da tutti i componenti, dal quale oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei [...]
Art. 5.  Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per causa di servizio abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile [...]
Art. 6.  Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della [...]
Art. 7.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto [...]
Art. 8.  Le pratiche pendenti, per le quali siano già intervenuti gli accertamenti sanitari di prima istanza, sono decise dalla Giunta regionale, previo completamento degli altri eventuali incombenti [...]
Art. 9.  Le spese relative al pagamento dell'indennità di presenza ai componenti del collegio medico di cui all'articolo 3 e quelle relative al pagamento dell'equo indennizzo graveranno rispettivamente sui [...]


§ 1.10.24 - L.R. 28 agosto 1981, n. 61. [1]

Disciplina del riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo.

 

Art. 1. Il dipendente che abbia contratto infermità, per farne accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, può, indicando specificatamente la natura dell'infermità, le circostanze che vi hanno concorso, le cause che l'hanno prodotta, e ove possibile, le conseguenze sulla integrità fisica (entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità), presentare domanda scritta all'ufficio presso il quale presta servizio.

     L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per vera o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e le infermità siano tali che possano, anche col tempo, divenire cause di invalidità o di altra menomazione di integrità fisica.

     L'ufficio che ha ricevuto la domanda, oppure che sia venuto a conoscenza dell'evento, provvede, senza indugio, ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità, la concessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che hanno proceduto, accompagnato e seguito il sorgere dell'infermità.

     L'ufficio, completate le indagini, esprime il proprio giudizio in ordine ai seguenti punti:

     1) se sia provata la realtà del fatto cui viene attribuita l'infermità;

     2) se questo fatto riunisca in sé condizioni tali da potersi considerare come evento per vera e propria causa di servizio.

     Tutti gli atti sono, quindi, trasmessi al servizio personale.

 

     Art. 2. Ai fini del riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, il dipendente regionale è sottoposto ad accertamento sanitario da parte del collegio medico di cui al successivo articolo 3, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

     I componenti il collegio restano in carica per due anni e non possono essere nominati una seconda volta.

 

     Art. 3. Il collegio medico per l'accertamento delle infermità e della loro dipendenza da causa di servizio è composto come segue:

     - presidente: un primario di un ente ospedaliero con più di 400 posti letto operante nel territorio della Regione o un titolare di cattedra della facoltà di medicina dell'Università di Napoli;

     - componenti: tre sanitari scelti nell'ambito delle istituzioni ospedaliere ed universitarie operanti nella Regione;

     - un funzionario direttivo medico dipendente della Regione Campania;

     - le funzioni di segretario del collegio saranno svolte da un funzionario regionale del servizio personale.

     Ove la natura dell'infermità denunciata lo richieda, il collegio dispone l'integrazione della propria composizione con l'intervento di un medico specialista che partecipa con pieno diritto al voto.

     In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

     Il dipendente sottoposto ad accertamento può farsi assistere dal medico di sua fiducia.

     Ai membri esterni del collegio medico verrà corrisposto un gettone di presenza di L. 30.000 ed il trattamento di missione, se dovuto.

 

     Art. 4. Il collegio medico di cui al precedente articolo 3 al termine della visita redige processo verbale firmato da tutti i componenti, dal quale oltre le generalità del dipendente e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrità fisica, deve risultare:

     a) che la menomazione lamentata sia da considerare conseguenza di un fatto specifico di servizio che costituisce la causa diretta ed esclusiva di tale affezione o che, almeno, si inserisca in modo predominante nel determinismo dell'infermità stessa;

     b) se l'infermità costituisca o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte del dipendente al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza;

     c) se l'infermità abbia prodotto al dipendente una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il parere del collegio medico viene notificato dall'amministrazione regionale all'interessato.

     Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuata con provvedimento della Giunta regionale.

     Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo previsto per le assenze di malattia riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte del collegio medico.

     Allo stesso collegio medico sono demandati anche gli adempimenti previsti dalle norme vigenti ai fini della dispensa del dipendente dall'impiego per invalidità permanente nonché eventuali accertamenti ritenuti necessari per il controllo dell'idoneità del dipendente al disimpegno dei compiti di cui è investito.

 

     Art. 5. Al dipendente non soggetto all'obbligo dell'assicurazione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per causa di servizio abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese a carattere strettamente terapeutico, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente all'eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il dipendente abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamenti.

     L'infermità non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcune di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

 

     Art. 6. Per conseguire l'equo indennizzo il dipendente deve presentare domanda entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il provvedimento relativo al riconoscimento della dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso che la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

     La domanda può essere proposta negli stessi termini sopra previsti anche dagli eredi del dipendente o del pensionato deceduto.

     Qualora la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il dipendente che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è nuovamente sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui all'articolo 3, allo scopo di accertare:

     a) se la menomazione lamentata può considerarsi conseguenza dell'infermità a suo tempo riconosciuta come dipendente da causa di servizio;

     b) se la suddetta menomazione può essere iscritta ad una delle categorie di cui alle tabelle A) e B) e successive modificazioni annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

     L'equo indennizzo è liquidato, fermo restando le percentuali stabilite dalle tabelle di determinazione unite alla presente legge, in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data di presentazione della domanda.

     L'età ed il livello ai quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelli che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

     L'indennizzo è ridotto del 25% se il dipendente aveva superato i 50 anni di età e del 50% se aveva superato i 60 anni.

     Nel caso in cui il dipendente, riporti, per cause di servizio altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione di un nuovo indennizzo con le modalità della presente legge, a condizione che l'invalidità complessiva rientri in una categoria superiore a quella in base alla quale fu liquidata la prima prestazione. Dall'importo del nuovo indennizzo deve essere detratto quanto percepito dal dipendente in conseguenza del primo.

     Per il personale di ciascun livello l'equo indennizzo è liquidato dalla Giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica in conformità alla tabella allegata alla presente legge [2].

     Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente in virtù di assicurazione a carico della Regione.

     Nulla è dovuto al dipendente se la menomazione dell'integrità fisica sia imputabile a dolo o colpa grave dello stesso.

 

     Art. 7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabili.

 

     Art. 8. Le pratiche pendenti, per le quali siano già intervenuti gli accertamenti sanitari di prima istanza, sono decise dalla Giunta regionale, previo completamento degli altri eventuali incombenti istruttori.

 

     Art. 9. Le spese relative al pagamento dell'indennità di presenza ai componenti del collegio medico di cui all'articolo 3 e quelle relative al pagamento dell'equo indennizzo graveranno rispettivamente sui capitoli 36 e 47 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981.

     Il capitolo 47, di nuova istituzione, è così denominato:

     "Spese per equo indennizzo al personale dipendente per riconoscimenti d'infermità dovute a causa di servizio (spesa obbligatoria) ed è dotato di un fondo, per l'esercizio 1981, di Lire 30.000.000; tale fondo sarà prelevato dal capitolo 181 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che, per l'effetto, si riduce di pari importo.

     Per gli anni successivi al 1981, all'onere occorrente si provvederà con i corrispondenti stanziamenti, le cui dotazioni saranno determinate con leggi di bilancio.

 

 

 

      TABELLA DI DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'EQUO INDENNIZZO [3]

 

Ammontare dell'equo indennizzo per tutti i livelli funzionali del personale

                     dipendente della Regione Campania

 

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                      Per tutti i livelli funzionali

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Prima Categoria          2,5    l'importo dello stipendio iniziale

                                della qualifica o del livello di

                                appartenenza maggiorata dell'80%

Seconda Categoria        95%    *

Terza Categoria          78%    *

Quarta Categoria         64%    *

Quinta Categoria         47%    *

Sesta Categoria          30%    *

Settima Categoria        15%    *

Ottava Categoria          9%    *

 

Menomazioni dell'integrità fisica di cui alla tabella B allegata alla Legge

10 agosto 1950 n. 648 e successive modificazioni.

 

Per tutte le categorie

ivi previste              3%    *

 

* Dell'importo stabilito per la prima categoria

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[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Le misure per la determinazione dell'equo indennizzo sono state ridefinite dalla tabella unica di cui alla L.R. n. 40 del 23-12-1986.

[3] La presente tabella della L.R. n. 40 del 23-12-1986, ha sostituito le tabelle A) e B) allegate precedentemente alla legge.