§ 1.9.11 - L.R. 29 novembre 1986, n. 35.
Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:29/11/1986
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Oltre ai casi previsti dal 3° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, modificato con legge regionale 23 luglio 1981, n. 45, il referendum consultivo, allorché concerna [...]
Art. 2.  L'oggetto di un referendum consultivo è considerato di particolare interesse locale:
Art. 3.  La dichiarazione attestante che il referendum consultivo concerne questioni di "particolare interesse locale" deve essere richiesta, con istanza motivata e con l'indicazione del territorio [...]


§ 1.9.11 - L.R. 29 novembre 1986, n. 35.

Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale.

 

Art. 1. Oltre ai casi previsti dal 3° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, modificato con legge regionale 23 luglio 1981, n. 45, il referendum consultivo, allorché concerna questioni di particolare interesse locale, è indetto quando lo richieda almeno il cinque per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati.

 

     Art. 2. L'oggetto di un referendum consultivo è considerato di particolare interesse locale:

     a) nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 60 dello Statuto;

     b) nel caso in cui la realizzazione del contenuto propositivo della domanda da sottoporre a referendum produca effetti esclusivamente o prevalentemente su un territorio la cui popolazione non superi i 400 mila abitanti.

 

     Art. 3. La dichiarazione attestante che il referendum consultivo concerne questioni di "particolare interesse locale" deve essere richiesta, con istanza motivata e con l'indicazione del territorio interessato, al Presidente del Consiglio secondo le modalità previste per la promozione di referendum. Sulla richiesta, entro 30 giorni e sentito il parere della I Commissione, decide la Consulta di Garanzia Statutaria all'unanimità [1].

     Qualora manchi la unanimità decide il Consiglio nella prima seduta utile. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione dei Comuni interessati.


[1] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 23 luglio 2018, n. 25.