§ 1.7.7 - LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1988, N. 16.
Norme per il trasferimento dei beni immobili assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 139 del testo unico delle leggi sugli interventi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.7 finanze e patrimonio
Data:12/08/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Le opere pubbliche realizzate e collaudate dalla Cassa del Mezzogiorno, assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con [...]
Art. 2.  Le opere di cui all'art. 1 sono trasferite con le seguenti modalità:
Art. 3.  I beni sono trasferiti nello stato attuale di fatto o di diritto; gli enti destinatari continuano o subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti la gestione ed alla [...]
Art. 4.  I beni conservano il vincolo di destinazione originario.
Art. 5.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Presidente della Giunta regionale trasmette ai singoli enti destinatari, l'elenco, precedentemente approvato con [...]
Art. 6.  La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 1.7.7 - LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1988, N. 16.

Norme per il trasferimento dei beni immobili assegnati alla Regione ai sensi dell'articolo 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

 

Art. 1. Le opere pubbliche realizzate e collaudate dalla Cassa del Mezzogiorno, assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono trasferite in proprietà agli enti locali o agli enti originariamente concessionari o affidatari delle opere, che ne assumono la gestione e la manutenzione ad ogni effetto di legge.

     Sono escluse dalla presente normativa, le opere acquedottistiche e di smaltimento e depurazione di liquami realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, trasferite alla Regione Campania, la cui destinazione sarà disciplinata da apposito provvedimento.

 

     Art. 2. Le opere di cui all'art. 1 sono trasferite con le seguenti modalità:

     - opere e strutture scolastiche relative ad istituti di istruzione tecnica - enti destinatari: Province;

     - opere e strutture scolastiche relative ad istituti di istruzione obbligatoria; strutture socio educative per l'infanzia - enti destinatari: Comuni;

     - opere di bonifica fondiaria - enti destinatari: consorzi di bonifica integrale;

     - opere di bonifica montana - enti destinatari: Comunità Montane;

     - opere infrastrutturali a servizio delle aree di sviluppo industriale

- enti destinatari: consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo

industriale;

     - opere e strutture ospedaliere - enti destinatari: Comuni nella cui circoscrizione sono situate le opere e le strutture, con vincolo di destinazione per le attività delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

     - opere stradali in genere - enti destinatari: Province, Comuni, Comunità Montane o Consorzi di Bonifica a seconda che trattasi di opere a servizio della viabilità intercomunale, comunale, rurale o afferente ad opere di bonifica;

     - opere di interesse storico, architettonico, artistico o turistico - enti destinatari: Comuni.

     In ogni caso in difetto di altri criteri, le opere verranno trasferite agli enti pubblici competenti per settore o per materia in base alla categoria dell'opera.

     In mancanza di tale criterio il trasferimento avrà luogo in favore dell'ente originariamente concessionario dell'opera.

     Per le opere stradali di interesse interprovinciale la Giunta regionale provvederà alla definizione dei rapporti di trasferimento mediante apposita convenzione con l'A.N.A.S.

 

     Art. 3. I beni sono trasferiti nello stato attuale di fatto o di diritto; gli enti destinatari continuano o subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive e passive inerenti la gestione ed alla conservazione degli immobili.

 

     Art. 4. I beni conservano il vincolo di destinazione originario.

     Su istanza motivata degli enti interessati la Giunta regionale potrà proporre al Consiglio regionale, in caso di permanente inutilizzabilità funzionale delle opere, la loro trasformazione patrimoniale, prescrivendo le necessarie garanzie per assicurare la destinazione pubblica dei beni di nuova acquisizione.

     In caso di inutilizzazione parziale o totale di detti beni la Regione ha diritto di preferenza in ordine alla eventuale utilizzazione dei beni stessi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali o di altre attività di rilevante interesse pubblico.

 

     Art. 5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Presidente della Giunta regionale trasmette ai singoli enti destinatari, l'elenco, precedentemente approvato con delibera della Giunta regionale, dei beni pervenuti alla Regione e trasferiti agli enti stessi ai sensi dell'art. 1, con i documenti e le posizioni di archivio, eventualmente esistenti presso la Regione, relativi a ciascuna unità immobiliare e provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni presso le Conservatorie dei Registri Immobiliari ed alle relative volture catastali secondo le vigenti norme statali che disciplinano la successione dei beni pubblici alle Regioni ed agli Enti locali territoriali.

     Per i beni demaniali si applicano le procedure previste dalle leggi vigenti.

 

     Art. 6. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.