§ 1.6.5 - LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 1974, N. 54 .
Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.6 enti locali
Data:29/10/1974
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Alla istituzione di nuovi Comuni ed alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano [...]
Art. 2.  L'istituzione di un nuovo Comune, nel ricorso delle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge regionale, può aver luogo:
Art. 3.  Ai fini della disciplina di cui alla presente legge regionale:
Art. 4.  Per l'istituzione di un nuovo Comune nei casi contemplati dalla lettera b) e c) dell'articolo 2 si richiede:
Art. 5.  La fusione di due o più Comuni esistenti ai sensi della lettera a) dell'art, 2, o l'incorporazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 - benvero nel ricorso delle altre condizioni e con [...]
Art. 6.  Nel ricorso delle condizioni previste dai successivi articoli e con l'osservanza delle modalità stabilite dalla presente legge regionale è consentita l'aggregazione di una parte di territorio da un [...]
Art. 7.  Le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
Art. 8.  I disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per le variazioni delle denominazioni [...]
Art. 9.  Trascorsi i sessanta giorni previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, il progetto di legge ed i pareri acquisiti, sono esaminati dalla Commissione Consiliare competente che li trasmette [...]
Art. 10.  I disegni o le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti devono essere corredati dalla specificazione [...]
Art. 11.  I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni [...]
Art. 12.  La Provincia competente per territorio è delegata a provvedere, con delibera di Consiglio, sulle richieste motivate dei Consigli Comunali interessati, riguardanti:
Art. 13.  Qualora il confine tra due o più Comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Comuni interessati possono disporre la determinazione [...]
Art. 14.  Le spese sostenute dalle Province in conseguenza delle deleghe disposte con la presente legge sono a totale carico della Regione.
Art. 15.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 previsto in Lire 20.000.000, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del Capitolo 1865 iscritto nello [...]


§ 1.6.5 - LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 1974, N. 54 [1].

Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione.

 

Art. 1. Alla istituzione di nuovi Comuni ed alla modifica della circoscrizione territoriale dei Comuni esistenti in Campania si provvede con legge regionale, sempreché le modificazioni si risolvano nell'ambito della stessa Provincia.

     Con legge regionale sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali.

 

     Art. 2. L'istituzione di un nuovo Comune, nel ricorso delle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge regionale, può aver luogo:

     a) mediante la fusione di due o più Comuni appartenenti alla medesima Provincia;

     b) mediante il distacco da un Comune esistente di una o più frazioni o borgate e successiva erezione in Comune autonomo;

     c) mediante la fusione, per la erezione in Comune unico, di due o più frazioni o borgate appartenenti a Comuni diversi previo distacco dagli stessi, purché i Comuni medesimi ricadano nella stessa Provincia.

 

     Art. 3. Ai fini della disciplina di cui alla presente legge regionale:

     a) l'incorporazione di un Comune in un altro della medesima Provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera a) del precedente articolo 2;

     b) l'aggregazione di una frazione o borgata ad un diverso Comune contermine purché appartenente alla stessa Provincia è equiparata all'ipotesi contemplata alla lettera b) del precedente articolo 2.

 

     Art. 4. Per l'istituzione di un nuovo Comune nei casi contemplati dalla lettera b) e c) dell'articolo 2 si richiede:

     1) che l'istituendo Comune abbia la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti per provvedere ai pubblici servizi;

     2) che la parte residua del Comune da cui si distaccano una o più borgate o frazioni - sia nell'ipotesi contemplata alla lettera b) dell'articolo 2, sia in quella contemplata alla lettera c) dello stesso articolo - disponga di mezzi sufficienti per far fronte alle spese occorrenti per i pubblici servizi;

     3) che l'istituendo Comune abbia una popolazione iscritta non inferiore ai 3.000 abitanti;

     4) che la parte residua del Comune da cui si distaccano una o più frazioni o borgate - sia nell'ipotesi contemplata alla lettera b) dell'articolo 2, sia in quella contemplata alla lettera c) dello stesso articolo - abbia una popolazione iscritta non inferiore ai 3.000 abitanti.

 

     Art. 5. La fusione di due o più Comuni esistenti ai sensi della lettera a) dell'art, 2, o l'incorporazione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 - benvero nel ricorso delle altre condizioni e con l'osservanza delle modalità previste dalla presente legge regionale - sono possibili anche in difetto dei requisiti di cui all'articolo 4.

     Alla stessa previsione di cui al comma precedente sono soggette le isole amministrative intercluse nel territorio di Comune diverso da quello di appartenenza, quando siano incorporate nel Comune dal territorio del quale siano intercluse.

 

     Art. 6. Nel ricorso delle condizioni previste dai successivi articoli e con l'osservanza delle modalità stabilite dalla presente legge regionale è consentita l'aggregazione di una parte di territorio da un Comune all'altro per consentire l'espansione degli abitati o il soddisfacimento di esigenze di sviluppo economico del Comune al quale il territorio si aggreghi, quando la consistenza residua del Comune dal quale il territorio è distaccato abbia i requisiti di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 4.

 

     Art. 7. Le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

     La relativa deliberazione, adottata dal Consiglio Comunale, deve essere adeguatamente motivata.

 

     Art. 8. I disegni e le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi Comuni, per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti e per le variazioni delle denominazioni comunali, devono essere corredati:

     a) dal parere espresso dai Consigli Comunali dei Comuni interessati;

     b) dal parere espresso dal Consiglio Provinciale.

     Nel caso di disegno di legge, i pareri di cui al comma precedente sono richiesti dalla Giunta preventivamente ed allegati al disegno con la deliberazione di presentazione al Consiglio.

     Nel caso di proposta di legge ad iniziativa di Consiglieri regionali o di altri legittimati all'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, i pareri sono richiesti dalla Commissione Consiliare competente preliminarmente all'esame istruttorio della proposta.

     I pareri di cui sopra vanno richiesti entro otto giorni e devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

 

     Art. 9. Trascorsi i sessanta giorni previsti dall'ultimo comma del precedente articolo, il progetto di legge ed i pareri acquisiti, sono esaminati dalla Commissione Consiliare competente che li trasmette con propria relazione al Consiglio Regionale.

     Qualora il progetto sia ritenuto proponibile, il Consiglio regionale delibera, a norma dell'art. 60 dello Statuto, la indizione del Referendum consultivo di cui al secondo comma dell'art. 133 della Costituzione.

     La data di effettuazione del Referendum sarà fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Le modalità per l'espletamento del Referendum consultivo e per l'applicazione del risultato saranno disciplinate da apposita legge regionale.

 

     Art. 10. I disegni o le proposte di legge regionale per la istituzione di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti devono essere corredati dalla specificazione planimetrica su carta in scala 1:10.000 dei confini conseguenti, nonché della specificazione della denominazione dei nuovi Comuni.

 

     Art. 11. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni o al mutamento delle circoscrizioni territoriali di quelli esistenti, ivi compresi quelli relativi alla definizione delle questioni patrimoniali e finanziarie ed alla ripartizione del personale, sono regolati, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio.

     Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla Provincia, si ispireranno ai principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.

 

     Art. 12. La Provincia competente per territorio è delegata a provvedere, con delibera di Consiglio, sulle richieste motivate dei Consigli Comunali interessati, riguardanti:

     a) la determinazione delle sedi municipali in relazione alle esigenze economiche, sociali ed amministrative;

     b) il mutamento delle denominazioni delle frazioni e delle borgate, in relazione ad esigenze toponomastiche, storiche e culturali o turistiche;

     e) la delimitazione territoriale delle frazioni, in relazione ad una più idonea cura degli interessi locali.

 

     Art. 13. Qualora il confine tra due o più Comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo.

     Ove i Comuni interessati non si accordino sulle modalità della determinazione o della rettifica da effettuare, la determinazione o la rettifica è effettuata, per delega della Regione, dalla Provincia competente per territorio, la quale provvede di ufficio o su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri, con delibera del Consiglio.

 

     Art. 14. Le spese sostenute dalle Province in conseguenza delle deleghe disposte con la presente legge sono a totale carico della Regione.

     La determinazione delle spese, delle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla Giunta Regionale su richiesta e di concerto con la Provincia interessata.

     Qualora le Province non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, i provvedimenti saranno assunti dalla Giunta regionale d'intesa con la Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 15. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974 previsto in Lire 20.000.000, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del Capitolo 1865 iscritto nello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale 1974 "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali" e con l'iscrizione al Titolo I, Sezione II, Rubrica n. 3 del Capitolo 158, Cat. III, con la denominazione: "Spese per la delega alle Province di cui alla legge regionale - Norme sulla istituzione di nuovi Comuni e sul mutamento delle circoscrizioni territoriali dei Comuni della Regione - con lo stanziamento di L. 20.000.000".

 

 


[1] Cfr. L.R. n. 25 del 30-4-1975.