§ 1.5.17 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 6.
Abrogazione della Legge regionale 26 maggio 1975 n. 41, istitutiva dell'Ente Regionale Trasporti (E.R.T.).


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:26/01/1994
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. La Legge regionale 26 maggio 1975, n. 41 istitutiva dell'Ente Regionale Trasporti (E.R.T.) è abrogata.
Art. 2.      1. Le competenze già attribuite all'Ente Regionale Trasporti (E.R.T.) sono esercitate dal Settore Autolinee e Vie di Comunicazione dell'Area Generale Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 1.5.17 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 6.

Abrogazione della Legge regionale 26 maggio 1975 n. 41, istitutiva dell'Ente Regionale Trasporti (E.R.T.).

(B.U. n. 6 del 31 gennaio 1994).

 

Art. 1.

     1. La Legge regionale 26 maggio 1975, n. 41 istitutiva dell'Ente Regionale Trasporti (E.R.T.) è abrogata.

 

     Art. 2.

     1. Le competenze già attribuite all'Ente Regionale Trasporti (E.R.T.) sono esercitate dal Settore Autolinee e Vie di Comunicazione dell'Area Generale Trasporti e Viabilità della Giunta Regionale la quale subentra in tutti i rapporti in atto e nei procedimenti in corso del predetto Ente.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.