§ 1.5.11 - L.R. 1 settembre 1993, n. 29.
Proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:01/09/1993
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. In attesa che, con successivo atto legislativo, il Consiglio Regionale della Campania provveda al riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) ovvero [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua [...]


§ 1.5.11 - L.R. 1 settembre 1993, n. 29. [1]

Proroga della gestione transitoria dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) prevista dalla legge regionale 8 febbraio 1993, n. 5.

(B.U. n. 39 del 6 settembre 1993).

 

Art. 1.

     1. In attesa che, con successivo atto legislativo, il Consiglio Regionale della Campania provveda al riordino strutturale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) ovvero al suo scioglimento, i poteri conferiti al Commissario straordinario con la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n. 5, sono prorogati fino all'insediamento dei nuovi organismi previsti dall'eventuale legge di riorganizzazione ovvero all'insediamento del Commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 ultimo comma dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.