§ 1.5.5 - Legge Regionale 21 luglio 1986, n. 21.
Determinazione  delle indennità per gli Amministratori e Revisori dei Conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.5 enti dipendenti
Data:21/07/1986
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazione artt. 12 e 13 legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.
Art. 2.  Gettone di presenza.
Art. 3.  Indennità di carica.
Art. 4.  Rimborso delle spese.
Art. 5.  Decorrenza degli emolumenti.
Art. 6.  Stato giuridico e trattamento economico del Direttore generale.
Art. 7.  Disposizioni.
Art. 8.  Declaratoria di urgenza.


§ 1.5.5 - Legge Regionale 21 luglio 1986, n. 21. [1]

Determinazione  delle indennità per gli Amministratori e Revisori dei Conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (ERSAC) e stato giuridico e trattamento economico del Direttore Generale dell'Ente.

 

Art. 1. Modifiche ed integrazione artt. 12 e 13 legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

     L'indennità di carica per il Presidente ed i gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, delle Commissioni consiliari regolarmente costituite, del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla L.R. 20 febbraio 1978, n. 8, sono determinati dagli articoli seguenti, con onere a carico del bilancio dell'Ente stesso.

     Ai fini del regime di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 13 - L.R. 20 febbraio 1978, n. 8 si applicano le norme contenute nella legge 23 aprile 1981, n. 154. Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente, ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 6, lettera c) - L.R. 20 febbraio 1978, n. 8, o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli Amministratori di tali organismi o aziende.

     In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Consigliere più anziano per età.

 

     Art. 2. Gettone di presenza. [2]

     Ad esclusione del Presidente, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Comitato esecutivo dell'E.R.S.A.C. ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in applicazione della L.R. 20 febbraio 1978, n. 8, è concesso un gettone per ciascuna seduta pari a lire 200 mila lorde per un massimo di 12 sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di cui alla L.R. 20 febbraio 1978, n. 8, e per non più di una seduta per ciascun giorno. I componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo di loro attività percepiscono un compenso forfettario di lire 500 mila lorde.

 

     Art. 3. Indennità di carica.

     L'indennità di carica del Presidente, che è comprensiva del rimborso spese, è pari ad un assegno mensile corrispondente al 60% delle indennità spettanti ai Consiglieri regionali, di cui alla lettera a) dell'art. 1 della L.R. 5 agosto 1972, n. 5 e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Rimborso delle spese.

     A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ERSAC, è dovuta la indennità di missione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

     La missione e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell'Ente.

 

     Art. 5. Decorrenza degli emolumenti. [3]

     Le corresponsioni delle indennità, dei gettoni di presenza, le indennità di missione e dei compensi forfettari, si applicano a decorrere dallo insediamento del Consiglio di Amministrazione. Per le nomine effettuate dopo l'insediamento nel consiglio di amministrazione gli emolumenti decorrono dalla data del provvedimento di nomina. Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i competenti servizi dell'E.R.S.A.C. utilizzando gli stanziamenti appositi iscritti nel Bilancio dell'Ente. A partire dalla data di formale insediamento in sostituzione di un membro effettivo, i componenti supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono assoggettati al trattamento economico previsto dall'articolo 2 comma 1 della medesima legge.

 

     Art. 6. Stato giuridico e trattamento economico del Direttore generale.

     Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore generale dell'Ente, fatte salve diverse disposizioni di legge, è pari al trattamento economico del 2° livello dirigenziale del personale della Regione Campania, con l'integrazione della indennità di funzione spettante ai Coordinatori di Servizio.

     In caso di assenza o di impedimento o di vacanza, il Direttore può essere sostituito, con delega alla firma, da un funzionario Capo-servizio nominato dal Consiglio di Amministrazione.

     Nello stesso caso assume il compito di Segretario verbalizzante un funzionario Capo-servizio parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 7. Disposizioni.

     Restano ferme tutte le disposizioni previste dalla Legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

 

     Art. 8. Declaratoria di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.

[2] Articolo così modificato dall'art. 75 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.

[3] Articolo così modificato dall'art. 75 della L.R. 11 agosto 2001, n. 10.