§ 1.2.12 - LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1987, N. 34.
Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali della Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:26/06/1987
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Fino all'emanazione della Legge quadro nazionale che regolerà la materia, le norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania sono modificate come appresso.
Art. 7.  Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolate sulla base delle norme contenute [...]
Art. 8.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvede:
Art. 9.  Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente Legge.


§ 1.2.12 - LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 1987, N. 34.

Norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali della Campania.

 

Art. 1. Fino all'emanazione della Legge quadro nazionale che regolerà la materia, le norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania sono modificate come appresso.

 

     Artt. 2. - 6. Omissis [1]

 

     Art. 7. Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla Legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolate sulla base delle norme contenute nella presente Legge.

     Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

 

     Art. 8. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente Legge si provvede:

     - per ciò che riguarda l'esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota quantificata in lire 1.500.000.000 sul Capitolo 1 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

     - per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente Legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

 

     Art. 9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente Legge.

 

 


[1] Gli articoli 2 e 3 modificano rispettivamente gli artt. 4 e 11 della L.R. n. 17 del 12-6-1986; l'articolo 4 modifica l'art. 5 della L.R. n. 16 del 31-8-1973; l'articolo 5 sostituisce l'art. 9 della L.R. n. 16 del 31-8- 1973; l'articolo 6 sostituisce l'art. 1 della L.R. n. 42 del 29-5-1980, il quale aveva a sua volta sostituito l'art. 12 della L.R. n. 16 del 31-8- 1973.