§ 1.2.9 - LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, N. 37.
Modifica della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modificazioni concernente: "Norme sulla previdenza dei Consiglieri della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:06/05/1985
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio.
Art. 2.  La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel [...]


§ 1.2.9 - LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 1985, N. 37.

Modifica della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16 e successive modificazioni concernente: "Norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Campania".

 

Art. 1. Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio.

     Qualora il Consigliere regionale, già cessato dal mandato, rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda in base alla normativa vigente della previdenza dei Consiglieri regionali della Campania, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato; alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato tenuto conto anche dell'ultimo periodo di contribuzione [1].

     L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto o indiretto venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno vitalizio è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.

 

     Art. 2. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 


[1] Comma così modificato dalla L.R. 29.4.1991, n. 9.