§ 1.1.96 - L.R. 11 dicembre 2008, n. 19.
Modifiche all’art. 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:11/12/2008
Numero:19


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente periodo
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.1.96 - L.R. 11 dicembre 2008, n. 19.

Modifiche all’art. 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(B.U. 15 dicembre 2008, n. 51)

 

Art. 1.

1. All’articolo 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente periodo:

“Il criterio, indicato dall’articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell’indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall’applicazione dello stesso, consegue per l’amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell’amministrazione .”

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.