§ 1.1.93 - L.R. 14 aprile 2008, n. 5.
Modifiche all’art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:14/04/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1. 1. Al comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, le parole “personale precario dipendente non dirigente” sono sostituite dalle seguenti “personale precario dipendente, con [...]
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 1.1.93 - L.R. 14 aprile 2008, n. 5.

Modifiche all’art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.

(B.U. 28 aprile 2008, n. 17)

 

Art. 1.

1. Al comma 1 dell’articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, le parole “personale precario dipendente non dirigente” sono sostituite dalle seguenti “personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse,” [1].

2. Al comma 2 dell’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 le parole “i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato,” sono sostituite dalle seguenti “coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato,”.

3. I termini di cui al comma 6 dell’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 e quelle di cui alla presente legge di integrazione e modifica si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie -AOU- della Campania [2].

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2009, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 2009, n. 215, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.