§ 1.1.52 – L.R. 24 novembre 2001, n. 18.
Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:24/11/2001
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Nello stato di previsione di competenza dell’entrata per l’anno finanziario 2001, sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella A).
Art. 2.      1. Nello stato di previsione della Spesa per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella B).
Art. 3.      1. Nello stato di previsione di cassa dell’Entrata per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella A).
Art. 4.      1. Nello stato di previsione di cassa della Spesa per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella B).
Art. 5.      1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2000 registra un decremento di lire 71.253.087.564.
Art. 6.      1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione dell’Entrata 2001, capitolo A4, dell’incremento della somma di lire 250 miliardi, “Avanzo di amministrazione al 31.12.2000, per il [...]
Art. 7.      1. Le variazioni introdotte nelle tabelle “A” e “B” del Bilancio di previsione per l’anno 2001, portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 2001-2003.
Art. 8.      1. Per le finalità di cui al comma 4 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, la Regione è autorizzata a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, un [...]
Art. 9.      1. L’utilizzo dello stanziamento del capitolo n. 7000 della spesa concernente “Spesa sanitaria regionale di parte corrente”, finanziata in parte con l’avanzo di amministrazione, è subordinato [...]
Art. 10.      1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla legge regionale del 22 marzo 1991, n. 4, è fissato per l’anno corrente al 30 novembre.
Art. 11.      1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 1.1.52 – L.R. 24 novembre 2001, n. 18. [1]

Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 e Bilancio pluriennale 2001-2003.

(B.U. n. Spec. del 29 novembre 2001).

 

Art. 1.

     1. Nello stato di previsione di competenza dell’entrata per l’anno finanziario 2001, sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella A).

     2. Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive lire 964.216.249.153.

 

     Art. 2.

     1. Nello stato di previsione della Spesa per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella B).

     2. Tali variazioni comportano nelle dotazioni di spesa considerate un incremento parimenti di lire 964.216.249.153.

 

     Art. 3.

     1. Nello stato di previsione di cassa dell’Entrata per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella A).

 

     Art. 4.

     1. Nello stato di previsione di cassa della Spesa per l’anno finanziario 2001 sono introdotte le variazioni riportate nell’annessa tabella B).

 

     Art. 5.

     1. La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2000 registra un decremento di lire 71.253.087.564.

 

     Art. 6.

     1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione dell’Entrata 2001, capitolo A4, dell’incremento della somma di lire 250 miliardi, “Avanzo di amministrazione al 31.12.2000, per il finanziamento delle iniziative di cui al Capitolo n. 7000 dello stato di previsione della Spesa, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1995, n. 25”.

 

     Art. 7.

     1. Le variazioni introdotte nelle tabelle “A” e “B” del Bilancio di previsione per l’anno 2001, portano conseguentemente variazioni al Bilancio pluriennale 2001-2003.

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui al comma 4 del Decreto Legge 18 settembre 2001, n. 347, la Regione è autorizzata a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, un mutuo di lire 770 miliardi con oneri a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 9.

     1. L’utilizzo dello stanziamento del capitolo n. 7000 della spesa concernente “Spesa sanitaria regionale di parte corrente”, finanziata in parte con l’avanzo di amministrazione, è subordinato alla verifica dell’esistenza della predetta disponibilità sulla base delle risultanze definitive al 31 dicembre 2000.

 

     Art. 10.

     1. Il termine del 31 ottobre stabilito dalla legge regionale del 22 marzo 1991, n. 4, è fissato per l’anno corrente al 30 novembre.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.