§ 6.3.195 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.
Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/12/2007
Numero:28


Sommario
Art. 1. 1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2008 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2008, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il [...]
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.3.195 - L.R. 28 dicembre 2007, n. 28. [1]

Autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2008.

(B.U. 15 dicembre 2007, n. 23 - S.S. 31 dicembre 2007, n. 2)

 

     Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2008 non sia stato approvato e non oltre il 30 aprile 2008, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2008 in corso di esame.

2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02), per le spese ricadenti nelle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo Regionale della Calabria, nonché per le spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali.

3. Le spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale per il turismo sono poste a carico dell’U.P.B. 2.2.01.04 (capitolo 6133104) della spesa.

 

     Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.