§ 6.3.142 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 51.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:27/12/2002
Numero:51


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2003 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2003, all’esercizio provvisorio del bilancio entro [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare anche per l’esercizio finanziario 2003, il contenimento della spesa sanitaria ed il miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di [...]
Art. 3.      1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’AMACO S.p.a. di Cosenza un contributo di Euro 2.000.000,00 per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle officine e degli impianti [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.142 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 51. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2003.

(B.U. 30 dicembre 2002, n. 23 – S.S. n. 4).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2003 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2003, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2003 in corso di esame.

     2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative ai capitoli 2222107 e 2233202, ricadenti rispettivamente nelle UPB 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare anche per l’esercizio finanziario 2003, il contenimento della spesa sanitaria ed il miglioramento dei livelli di assistenza, le prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29 vengono remunerate secondo i rispettivi tariffari nazionali vigenti, ridotti per le prime, del 12 per cento. Rimane confermato l’art. 1, comma 3 della succitata legge regionale 29/2002.

     2. Per l’anno 2003 i volumi massimi delle prestazioni non potranno superare quelli dell’anno 2001, riconosciuti e validati, ridotti del 20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29. La presente disposizione non si applica alle alte specialità ed alle attività a valenza speciale definite con delibera di Giunta regionale [2].

     3. Onde proteggere le fasce socialmente più deboli, quali anziani non autosufficienti, disabili e abbattere i costi dei ricoveri, le Aziende Sanitarie porranno, tra le loro priorità, accordi di programma con le R.S.A. presenti sul territorio, tenuto conto del numero dei posti letto accreditati.

     4. In ogni caso la remunerazione complessiva delle prestazioni non dovrà superare i limiti massimi di spesa stabiliti da specifica deliberazione della Giunta regionale.

     5. I soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie già in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e che abbiano erogato ed ancora erogano prestazioni con oneri a carico delle Aziende Sanitarie regionali possono accedere, in via transitoria, eccezionale ed irripetibile, alla negoziazione con le Aziende Sanitarie territoriali competenti per continuare a fornire prestazioni a carico delle SSR, per la durata massima di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. La Regione entro il termine di cui al precedente comma definisce le procedure riferite alle istanze di accreditamento presentate dai soggetti già autorizzati o che abbiano presentato domanda di autorizzazione e di accreditamento entro la data del 30 novembre 2002.

     7. Fino al 31 dicembre 2003, gli oneri relativi alla gestione del servizio di Elisoccorso di Cosenza sono posti a carico dell’Azienda Sanitaria locale territorialmente competente che assicurerà il prosieguo del servizio con le modalità e le condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 51. Analogamente si provvede per il servizio di elisoccorso della base di Locri. Di tale spesa la Regione dovrà tenere conto in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale [3].

 

     Art. 3.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’AMACO S.p.a. di Cosenza un contributo di Euro 2.000.000,00 per la costruzione della nuova sede degli uffici, delle officine e degli impianti di servizio dell’azienda medesima [4].

     2. All’onere derivante dal precedente comma si provvede con le risorse disponibili all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 2222205) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 [5].

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[4] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.

[5] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 26 giugno 2003, n. 8.