Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 08/07/2002 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002 |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 6.3.130 - L.R. 8 luglio 2002, n. 25. [1]
Variazioni di bilancio per entrate e spese tassativamente regolate dalla legge (art. 23, comma 2, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8). Esercizio finanziario 2002.
(B.U. 1 luglio 2002, n. 12 - S.S. n. 4).
1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2002, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione 2002:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da parte di altri soggetti istituzionali, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) per operazioni di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo, di uno stesso programma o progetto, oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) per operazioni conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della