§ 6.3.123 - L.R. 4 febbraio 2002, n. 9.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:04/02/2002
Numero:9

§ 6.3.123 - L.R. 4 febbraio 2002, n. 9. [1]

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2002.

(B.U. n. 2 dell’11 febbraio 2002 – S.S. n. 6).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l’anno 2002 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2002, all’esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti delle UPB del bilancio 2002 in corso di esame.

     2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatori e per le spese relative agli interventi di cui all’UPB 1.1.01.01. ed ai capitoli 2222107 e 2233202, ricadenti rispettivamente nelle UPB. 2.3.01.02 e 3.2.04.05 della spesa, nonché per le spese ricadenti nelle UPB relative all’attuazione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Calabria.

 

Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.