Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 26/11/2001 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutuo. |
Art. 2. Gestione liquidatorie. |
§ 6.3.119 - L.R. 26 novembre 2001, n. 33.
Assunzione mutuo e provvedimenti urgenti in materia di governo della spesa sanitaria.
(B.U. n. 104 del 5 dicembre 2001 - S.S. n. 3).
Art. 1. Autorizzazione alla contrazione di mutuo.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla contrazione di un mutuo per l’importo di L. 350 miliardi con oneri a carico del bilancio regionale per la copertura dei debiti delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere maturati a tutto il 31/12/1999 con estinzione al 31/12/2003.
2. L’assunzione del mutuo di cui al comma 1 resta comunque compensato con le rimesse da parte dello Stato sulle assegnazioni derivanti dal riparto delle somme di cui
3. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono richiedere, direttamente all’istituto tesoriere, anticipazioni di tesoreria per numero tre dodicesimi dei trasferimenti di parte corrente del F.S.R [1].
4. Le Aziende medesime contrattano, direttamente con i predetti istituti il tasso debitore e le modalità di estinzione.
5. Nel caso in cui l’istituto tesoriere non intenda concedere anticipazioni di cassa per due dodicesimi dei trasferimenti di parte corrente, l’Azienda può contattare direttamente altri istituti e negoziare il relativo tasso d’interesse.
Art. 2. Gestione liquidatorie.
1. Le momentanee disponibilità di cassa delle gestioni liquidatorie possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti maturati a tutto il 31/12/1999 fermo restando la separazione delle due contabilità.
[1] Comma così modificato dall'art. 16 della