§ 6.3.114 - L.R. 2 maggio 2001, n. 8.
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:02/05/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 2.  Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa.
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 4.  Classificazione della entrata e della spesa.
Art. 5.  Bilancio pluriennale.
Art. 6.  Residui perenti.
Art. 7.  Spese obbligatorie.
Art. 8.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 9.  Spese impreviste.
Art. 10.  Variazioni al bilancio.
Art. 11.  Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.
Art. 12.  Esercizio finanziario.
Art. 13.  Allegati del bilancio.
Art. 14.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.3.114 - L.R. 2 maggio 2001, n. 8. [1]

Bilancio di previsione della Regione Calabria per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001/2003.

(B.U. n. 41 del 9 maggio 2001).

 

Art. 1. Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa.

     1. E' approvato in lire 23.441.742.847.643 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge (tabella A - 2ª colonna).

     2. E' autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 2001.

     3. E' approvato in lire 23.441.742.847.643 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge (tabella B - 3ª colonna).

     4. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 2. Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa.

     1. E' approvato in lire 24.492.485.738.304 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge (tabella A - 3ª colonna).

     2. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2001.

     3. E' approvato in lire 24.233.504.476.106 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge (tabella B - 4ª colonna).

     4. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

 

     Art. 3. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2001, annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Classificazione della entrata e della spesa.

     1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).

     2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B).

 

          Art. 5. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2001/2003 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 6. Residui perenti.

     1. E' autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 2000 a norma dell'art. 68 - quarto comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 2001.

     2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire 1.587.005.813.691 di cui lire 543.046.169.304 di parte corrente e lire 1.043.959.644.387 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

     3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

 

     Art. 7. Spese obbligatorie.

     1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della legge regionale 21 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

 

     Art. 8. Fondo di riserva di cassa.

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2001 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in lire 250 miliardi.

     2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

 

     Art. 9. Spese impreviste.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 7, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     2. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

 

     Art. 10. Variazioni al bilancio.

     1. In conformità dell'art. 36 - 1° comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi.

     2. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli sono autorizzati i Consigli d'amministrazione dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura), dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) e dell'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) per le assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti a scopi specifici tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.

     3. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, comma 1, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti da fondi strutturali Comunitari e da altri fondi correlati all'attuazione dei Programmi Operativi Regionali 2001-2006 per la Calabria o di altre iniziative Comunitarie, nonché per le iscrizioni delle relative spese, quando queste siano preventivamente regolate da atti nazionali o comunitari o da determinazioni dei relativi Comitati di sorveglianza. Allo stesso modo, la Giunta regionale è autorizzata a procedere per le variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito di rimodulazioni e/o riprogrammazioni di programmi comunitari regolarmente approvate dagli organi comunitari e/o dai relativi Comitati di sorveglianza, secondo le relative competenze.

     4. In corrispondenza di maggiori o minori accertamenti di entrate nei capitoli per contabilità speciali e nei capitoli 1101105 - 1101108 - 1101109 - 1101110 e 3601105 dello stato di previsione dell'entrata, possono, mediante deliberazione della Giunta regionale, da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, apportarsi le relative variazioni al bilancio, in entrata e in uscita, al fine di garantire una corrispondenza tra risorse acquisite ed impiegate.

 

     Art. 11. Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato.

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

 

     Art. 12. Esercizio finanziario.

     1. In conformità di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 2001 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

 

     Art. 13. Allegati del bilancio.

     1. Sono approvati i seguenti allegati:

     - Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

     - Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

     - Allegato n. 3, concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

     - Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'A.F.O.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria), il bilancio dell'ARSSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura) ed il bilancio dell'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

     2. L'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2001 degli Enti strumentali della Regione di cui al precedente comma 1 (allegato 6), non può essere utilizzato, in termini di impegni e pagamenti a carico degli stanziamenti dei capitoli di bilancio con lo stesso finanziati, fino a quando il conto consuntivo dell'esercizio 2000 non è regolarmente approvato da parte dei competenti organi degli Enti medesimi.

 

     Art. 14. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

     Allegati

     (Omissis)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.