§ 6.3.72 - L.R. 22 dicembre 1994, n. 29.
Variazione al bilancio 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/1994
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 1994, approvato con legge regionale 9 settembre 1994, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e [...]
Art. 2.      1. Alla denominazione del capitolo 3313113 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 sono aggiunte, alla fine, le parole «Lamezia Terme».
Art. 3.      1. Sono approvati i seguenti allegati:
Art. 4.      1. La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.72 - L.R. 22 dicembre 1994, n. 29. [1]

Variazione al bilancio 1994 e pluriennale 1994/1996 della Regione.

(B.U. n. 117 del 27 dicembre 1994).

 

Art. 1.

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 1994, approvato con legge regionale 9 settembre 1994, n. 20, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B».

     2. Nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio pluriennale 1994-1996, approvato con l'art. 5 della legge regionale 9 settembre 1994, n. 20, sono introdotte, per il triennio 1994-1996, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

 

     Art. 2.

     1. Alla denominazione del capitolo 3313113 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 1994 sono aggiunte, alla fine, le parole «Lamezia Terme».

 

     Art. 3.

     1. Sono approvati i seguenti allegati:

     - allegato n. 1 concernente le variazioni apportate al bilancio dell'A.FO.R. (Azienda Forestale della Regione Calabria) per l'anno 1994;

     - allegato n. 2 concernente le variazioni apportate al bilancio dell'ESAC (Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) per l'anno 1994.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge e dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.